CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42510/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GALLELLO Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale, su istanza del difensore, ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di cui ai capi 32 (artt. 81, secondo comma - 110 - 512bis - 416bis.1 cod. pen.) e 134 (artt. 81, secondo comma - 110 - 640, secondo comma n.1 - 61 n. 7 cod. pen. 416bis.1 cod. pen.), avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M. ed il contestuale sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro in data 31/07/2020, annullava il provvedimento impugnato in relazione alla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] & Bitumi" e confermava per i restanti beni (veicoli, quote societarie, compendi aziendali, fabbricati, terreni) specificatamente indicati. 2. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Gallello sulla base di un unico articolato motivo, eccependo la violazione di legge (art. 321, 125, 325 e 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, da ritenersi assente o apparente, circa: a) la omessa indicazione del titolo ablativo, con illegittima integrazione sul punto dell'ordinanza genetica da parte del tribunale che aveva qualificato il sequestro ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.; b) l'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 3.1 Ha correttamente ritenuto il tribunale che, essendo stata contestata per entrambi i reati l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., atteso il fine di agevolare gli interessi della cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'intero patrimonio dell'indagato si giustificava esclusivamente ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. in ragione altresì dell'esplicito riferimento nel decreto alla situazione reddituale dell'indagato, con indicazione della sproporzione e della sperequazione annua a scalare. A fronte quindi della mancata specificazione del titolo in base al quale si era proceduto al sequestro, il tribunale si è limitato ad integrare sul punto la motivazione senza incidere sull'autonoma valutazione, in fatto ed in diritto, contenuta nel provvedimento impugnato. 3.2 Del tutto generico il rilievo circa l'omessa valutazione della perizia tecnica allegata anche al ricorso per cassazione, in quanto dal testo dell'ordinanza si rileva che i dati patrimoniali valorizzati sono stati ricavati dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, le cui evidenze "non possono allo stato ritenersi superate dalle argomentazioni sviluppate dai periti di parte, fondate su dati tecnici che necessitano di approfondimenti istruttori non compatibili con i tempi ristretti del riesame" (pag. 9), affermazione non specificamente contestata attraverso l'indicazione di dati di immediata percezione che smentirebbero l'assunto del tribunale, demandando la difesa alla mera allegazione della consulenza di parte il preciso onere di deduzione stabilito dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 202,4 Il Consigliere estensore Il ente , Dott. [OSCURATO:PERSONA]