CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18142/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30143/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Ente di culto riconosciuto dallo Stato, con sede in Roma, alla Via della Bufalotta n. 1281 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferitigli giusta delibera n. 20/20, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e domiciliato in Roma, alla Via della Bufalotta n. 1281(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , difesa e rappresentata da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; P.E.C. : Avviso accertamento catastale - Docfa – Rettifica rendita – immobili destinati all’esercizio del culto [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; P.E.C. : [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio della prima in Roma, alla Via dei [OSCURATO:PERSONA] 235/B , come da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 7 6 8/5 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Venet o in data 08/06/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale relativa all’immobile di sua proprietà, accatastato in cat. E7. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso per carenza motivazionale dell’avviso, che aveva disatteso le indicazioni della contribuente in ordine al classamento del fabbricato rese nel documento Docfa. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Veneto rigettava il gravame, evidenziando che, ai fini motivazionali dell’atto di riclassamento, non poteva ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che avevano giustificato l’avvio della procedura e che, nella specie, la motivazione si sostanziava in una serie di affermazioni tautologiche non correlate alla specificità dell’immobile, tanto che non era stato effettuato il sopralluogo. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, dm n. 701/1994 e 7 l. n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Ufficio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 7 l. n. 212/2000, 10 rd n. 652/1939, 8 e 30 dPR n. 1142/1949 e 37 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’attribuzione della rendita ad unità speciali o particolari dovesse essere preceduta da sopralluogo. 3. Preliminarmente, per quanto il ricorso per cassazione sia stato invalidamente notificato al difensore in primo grado della contribuente (laddove la stessa si è costituita in appello con altri difensori, eleggendo domicilio digitale presso uno di essi), la costituzione in giudizio di quest’ultima sana il vizio. Invero, l'inesistenza della notificazione delricorso per cassazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale, che, per la fase di consegna, consistono nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita; la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l'atto risulti consegnato al destinatario e non restituito al mittente, non è pertanto inesistente, ma nulla, ed è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018). Come hanno infatti chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016), il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. Inoltre, l’erronea dicitura, nella relata di notifica, del mittente della notifica del ricorso per cassazione (il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in luogo dell’Agenzia delle Entrate) non ha inciso sull’esito della notifica stessa ed è rimasta comunque assorbita dall’essere la relata stata redatta in calce al ricorso, nella cui intestazione sono state riportate correttamente sia la parte processuale rappresentata dall’Avvocatura dello Stato sia la sentenza della CTR Veneto impugnata. 3.1. Del pari in via preliminare, va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza formulata dalla controricorrente, atteso che la questione di diritto oggetto del presente giudizio non appare di particolare pregio e rilevanza, sussistendo già precedenti specifici di questa Corte. 4. Ciò debitamente premesso, i due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (in considerazione del fatto che, vista la struttura fortemente partecipativa dell’atto emanato all’esito della procedura DO.C.FA., la diversa attribuzione si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente»), mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; conf. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018). Pertanto, sempre con riguardo a procedure "DOCFA", solo l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un'adeguata - ancorché sommaria -motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria (Sez. 5, Ordinanza n. 592 del 2020). Orbene, alla stregua di quanto in precedenza trascritto, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, la differente valutazione del valore economico dei beni, pur eseguita sulla base del metodo comparativo, si è fondata sui dati oggettivi forniti dalla stessa contribuente, con la conseguenza che era senz’altro sufficiente l’enunciazione del mero criterio valutativo (fondato sui valori unitari e sui consolidati prontuari di settore che, a loro volta, tengo conto della specifica destinazione del bene), non rendendosi necessaria una motivazione cd. “rafforzata”. In quest’ottica, deve reputarsi sufficiente l’indicazione dei dati censuari dell’unità immobiliare, dei riferimenti normativi e delle informazioni necessarie alla contribuente per avvalersi dei rimedi giurisdizionali (cfr. pagg. 8-9 del ricorso). Né potrebbe invocarsi a sostegno di una differente impostazione l’art. 36, comma 3, dPR n. 917/1986, il quale si riferisce alla differente fattispecie dei redditi ( Non si considerano produttive di redditi, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio di culto ). 5. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla commissione di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinchè si pronunci in ordine alla congruità della rendita. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla commissione di