CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 1967
Cassazione n. 28074/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni, con allegata nota spese, della parte civile; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg. 5) la natura callida, decettiva ed intenzionale della condotta posta in essere dall'imputato, che consente e comporta il distinguishing tanto rispetto al mero inadempimento che alla insolvenza fraudolenta; (ii) ribadendo la natura aggravata della condotta (pg. 6), essendosi l'intera contrattazione svoltasi online ed a distanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese. Così deciso, il