CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 26567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 18; -ricorrente- -controricorrente- avverso la sentenza n. 379/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 23.5.2018, N.R.G. 160/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’. FATTO 1. la Corte d’Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini, ha rigettato la domanda di due lavoratrici (non più parti del giudizio di cassazione) e confermato l’accoglimento della domanda dispiegata dalle altre nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento del danno conseguente alla reiterazione per oltre 36 mesi dei contratti a tempo determinato quali maestre di infanzia, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] otto mensilità di retribuzione globale di fatto, a [OSCURATO:PERSONA] sei mensilità e ribadendo il riconoscimento di sei mensilità per [OSCURATO:PERSONA]; DIRITTO 1. con l’unico motivo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 4-bis, del d. lgs. n. 368/2001 ed è sviluppato sostenendo che non si sarebbe realizzata la fattispecie dell’illegittima reiterazione di contratti a termine, perché le successive assunzioni erano avvenute sulla base volta a volta di nuovi concorsi, senza che poi, rispetto ai singoli concorsi, vi fosse stato superamento del limite dei 36 mesi; 2. il motivo va disatteso; questa S.C. ha già ritenuto che in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089) ed al principio va data continuità, richiamandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni ivi addotte; d'altra parte, è agevole osservare che il criterio di selezione, in sé non interferisce con il fatto che vi sia stata reiterazione oltre i limiti del lecito della contrattazione a tempo determinato e dunque non impedisce il radicarsi dei presupposti per il relativo risarcimento, secondo la giurisprudenza costante di questa S.C., a partire, in particolare da Cass. S.U., 15 marzo 2016, n. 5072; 3. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi ed oltre a spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma