CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28804/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., si sostanzia nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (cfr., in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza), che ha escluso la non abitualità della condotta in ragione di una ventina di precedenti penali, dei quali quattro specifici per danneggiamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/06