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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 15185/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli, su richiesta del Procuratore generale, ha determinato, in applicazione dell'art. 72 cod. pen., in un anno l'isolamento diurno inflitto ,i•[OSCURATO:PERSONA] ìr"- a seguito dell'unificazione nel provvedimento di cumulo, in data 28 gennaio 2022, delle sentenze inflittegli: 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 9 luglio 2018 (anni 8 mesi 4 di reclusione); r 2) dalla Corte di appello di Napoli in data 3 dicembre 2014 (anni 8 mesi 4 di reclusione); 3) dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 7 settembre 2015 (anni 14 di reclusione per il reato di omicidio di cui al capo G), commesso in Napoli 11 14 aprile 2011); 4) dalla Corte di assise appello di Napoli in data 8 ottobre 2019 (ergastolo per più reati tra cui quello di omicidio, contestato al capo G), commesso in Napoli il 14 aprile 2011); A giustificazione della "quantificazione del periodo di isolamento" in misura distante dal minimo edittale, il giudice dell'esecuzione sottolinea la gravità delle pena detentiva temporanea oggetto di unificazione.

2. Ricorre per cassazione Magnetti, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., deduce: - erronea applicazione dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen.; - nullità del titolo esecutivo con riferimento alla pena da applicare; - erroneità del calcolo delle pene concorrenti; - vizio di motivazione.

Lamenta che la Corte di assise di appello abbia ignorato che nel provvedimento di cumulo, nel cui corpo è formulata la richiesta ai sensi dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., il Procuratore generale della Corte di appello ha indicato, accanto alle sentenze che avevano ad oggetto pene eseguibili (quelle sub 1 e sub 4) anche pronunce (quelle sub 2 e sub 3), intervenute a seguito di giudicato parziale limitato ad alcuni reati, le cui pene, pertanto, sono state interamente assorbite dai titoli definitivi, con la conseguenza che la pena temporanea complessiva, cui è statTcommisuratcl'isolamento diurno è pari a 8 anni e 4 mesi e non a ad anni 22 e mesi 4 di reclusione.

3. Il ricorso è fondato.

Dall'esame del provvedimento di cumulo in data 12 gennaio 2019, costituente parte integrante di quello emesso in data 29 gennaio 2022, si evince che la pena inflitta con la sentenza sub 2) è stata assorbita da quella inflitta con la sentenza sub 1), posto che quest'ultima pronuncia ha definito il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con l'annullamento parziale della decisione sub 2).

Dai provvedimenti di cumulo del 5 giugno 2020 e del 29 gennaio 2022 si evince che la pena inflitta con la sentenza sub 3) è stata assorbita da quella inflitta con la sentenza sub 4), posto che quest'ultima pronuncia ha definito il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con l'annullamento parziale della decisione sub 3).

Ne segue che il provvedimento impugnato ha parametrato la durata dell'isolamento diurno alla misura complessiva delle pene detentive temporanee unificate all'ergastolo erroneamente determinata.

4. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli che nell'esaminare l'istanza si atterrà ai principi enunciati colmando le individuate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli.

Così deciso il 31 gennaio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli, su richiesta del Procuratore generale, ha determinato, in applicazione dell'art. 72 cod. pen., in un anno l'isolamento diurno inflitto ,i•[OSCURATO:PERSONA] ìr"- a seguito dell'unificazione nel provvedimento di cumulo, in data 28 gennaio 2022, delle sentenze inflittegli: 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 9 luglio 2018 (anni 8 mesi 4 di reclusione); r 2) dalla Corte di appello di Napoli in data 3 dicembre 2014 (anni 8 mesi 4 di reclusione); 3) dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 7 settembre 2015 (anni 14 di reclusione per il reato di omicidio di cui al capo G), commesso in Napoli 11 14 aprile 2011); 4) dalla Corte di assise appello di Napoli in data 8 ottobre 2019 (ergastolo per più reati tra cui quello di omicidio, contestato al capo G), commesso in Napoli il 14 aprile 2011); A giustificazione della "quantificazione del periodo di isolamento" in misura distante dal minimo edittale, il giudice dell'esecuzione sottolinea la gravità delle pena detentiva temporanea oggetto di unificazione. 2. Ricorre per cassazione Magnetti, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., deduce: - erronea applicazione dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen.; - nullità del titolo esecutivo con riferimento alla pena da applicare; - erroneità del calcolo delle pene concorrenti; - vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di assise di appello abbia ignorato che nel provvedimento di cumulo, nel cui corpo è formulata la richiesta ai sensi dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., il Procuratore generale della Corte di appello ha indicato, accanto alle sentenze che avevano ad oggetto pene eseguibili (quelle sub 1 e sub 4) anche pronunce (quelle sub 2 e sub 3), intervenute a seguito di giudicato parziale limitato ad alcuni reati, le cui pene, pertanto, sono state interamente assorbite dai titoli definitivi, con la conseguenza che la pena temporanea complessiva, cui è statTcommisuratcl'isolamento diurno è pari a 8 anni e 4 mesi e non a ad anni 22 e mesi 4 di reclusione. 3. Il ricorso è fondato. Dall'esame del provvedimento di cumulo in data 12 gennaio 2019, costituente parte integrante di quello emesso in data 29 gennaio 2022, si evince che la pena inflitta con la sentenza sub 2) è stata assorbita da quella inflitta con la sentenza sub 1), posto che quest'ultima pronuncia ha definito il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con l'annullamento parziale della decisione sub 2). Dai provvedimenti di cumulo del 5 giugno 2020 e del 29 gennaio 2022 si evince che la pena inflitta con la sentenza sub 3) è stata assorbita da quella inflitta con la sentenza sub 4), posto che quest'ultima pronuncia ha definito il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con l'annullamento parziale della decisione sub 3). Ne segue che il provvedimento impugnato ha parametrato la durata dell'isolamento diurno alla misura complessiva delle pene detentive temporanee unificate all'ergastolo erroneamente determinata. 4. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli che nell'esaminare l'istanza si atterrà ai principi enunciati colmando le individuate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il
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