CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 02528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". ' C,. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento, in sede di riesame, con ordinanza del 25 maggio 2021 ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro preventivo dei beni della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di C 282.545,35, relativamente al reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 25 maggio 2021 davanti al Tribunale del riesame. Violazione di legge (art. 324, comma 6, e 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen.); Violazione del diritto al contraddittorio con una nullità assoluta ex art. 178, lettera C, 185 e 180 cod. proc. pen. dell'ordinanza del Tribunale del riesame. L'udienza del 25 maggio 2021 è stata celebrata nonostante l'omesso avviso all'indagato, che non era presente all'udienza. Per l'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. chi ha proposto la richiesta deve ricevere l'avviso della trattazione; infatti, chi ha proposto la richiesta ha facoltà di enunciare nuovi motivi, e tale potere deve riconoscersi anche all'indagato che non ha presentato personalmente il riesame (ma tramite il difensore). Nel corso dell'udienza l'indagato potrebbe apportare direttamente elementi validi per la decisione (ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen.). Conseguentemente risulta indispensabile la vocatio dell'interessato per il giudizio di riesame. L'omessa comunicazione dell'avviso ha comportato una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. Priva di logica una considerazione della nullità sol regime intermedio; si discute di una omessa "citazione" della parte nel giudizio. L'art. 179 cod. proc. pen. non limita la nullità alla sola citazione nel giudizio ordinario, ma a tutte le ipotesi di necessità del contraddittorio, con la vocatio della parte per l'esercizio dei suoi diritti. Del resto, l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, nel procedimento relativo alle misure cautelari personali, è stata costantemente considerata come causa di nullità assoluta. Il Tribunale del riesame non ha comunque valutato che il vizio di omessa notifica era stato ampiamente eccepito, già prima dell'udienza con due email (PEC), pur dando atto della tempestività dell'eccezione. Il vizio di notifica era ribadito anche nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame. Infatti, lo stesso Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, rileva la mancanza della notifica, pur sbagliando la soluzione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio. L'avviso dell'udienza non risulta notificato all'indagato. L'omesso avviso dell'udienza del riesame comporta la nullità dell'ordinanza impugnata, ma non la perdita di efficacia della misura cautelare. Infatti, "La nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile" (Sez. U, n. 40 del 22/11/1995 - dep. 07/03/1996, Carlutti, Rv. 20377201; vedi anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001 - deo. 11/09/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 21923001). 4. E' indubitabile che l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame deve essere notificato anche all'indagato (persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta), a pena di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., pure quando la richiesta di riesame sia stata sottoscritta dal solo difensore dello stesso: "Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva" (Sez. U, Sentenza n. 29 del 25/10/2000 Cc., dep. 10/11/2000, Rv. 216960 - 01; vedi anche nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 39902 del 28/05/2014 Cc., dep. 26/09/2014, Rv. 260382). Infatti, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza in quanto la stessa è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio e a consentire l'esercizio della facoltà di enunciare nuovi motivi di impugnazione; l'omissione, conseguentemente, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva, per violazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov