CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 03140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 37857-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1424/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate- Riscossione contro [OSCURATO:PERSONA] per l'impugnazione della sentenza della CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle asseritamente mai notificate. Secondo la CTR la costituzione nel giudizio di appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di difensore iscritto al libero foro era affetta da radicale nullità non risultando l'ente anzidetto, succeduto ad Equitalia, difeso dall'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, Ader, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria. Col l'unico motivo proposto la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 11 e del D.L. n.193 del 2016, art.1, comma 8, conv. nella 1.n. 225/2016 nonché dell'art. 4 novies d.l. n.34/2019, conv. nella 1. n.58/2019. ADER deduce che la stessa, in qualità di ente pubblico economico, in sede di impugnazione innanzi al giudice di merito poteva essere rappresentata in giudizio dai Ric. 2019 n. 37857 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- suoi dipendenti e da avvocati del libero foro e pertanto la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello. Premesso che la ricorrente, con la memoria depositata, ha conclamato la regolare notifica del ricorso per cassazione al difensore in primo grado del Panucci, giusta procura ad assistere il contribuente per tutti i gradi del giudizio, il motivo è fondato, alla stregua dei principi riepilogati da questa Corte -v.Cass.n.29277/2020-. In tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia riscossione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte- sent.n.30008/2019- le quali hanno precisato che ADER si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; mentre si serve del patrocinio di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi (Cass. S.U. del 19.11.2019 n. 30008). Pertanto la costituzione dell'agente di riscossione nel giudizio di appello a mezzo di un avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace. Ha dunque errato il giudice di appello nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] in quanto difesa da un avvocato del libero foro. Ric. 2019 n. 37857 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Accoglie il di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 16.12.2021 in Roma. [OSCURATO:PERSONA] 02 FEB 2922 z og