CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2023
Cassazione n. 11844/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma ha affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma primo, 80, D.P.R. 309/1990 per aver detenuto e trasportato oltre 9 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina a fine dì spaccio, occultandola all'interno di un doppio fondo del vano bagagli dell'autoveicolo di cui era alla guida, riducendo tuttavia la pena a suo carico, portandola da anni sei di reclusione ed euro 40.00,00 di multa a anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 36.000,00 di multa. Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 59, comma 3, cod. pen., in ordine alla contestazione dell'aggravante della ingente quantità, posto che l'imputato non era a conoscenza della quantità di stupefacente occultato all'interno dell'auto. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche solo in regime di equivalenza con la suddetta contestata aggravante. Con il terzo motivo, lamenta errata applicazione dell'art. 114 cod. pen., non avendo il giudice considerato che il contributo fornito dall'imputato alla realizzazione del reato, nella qualità di mero corriere addetto al trasporto, fosse marginale e di minima importanza. Con il quarto motivo, si duole in ordine al trattamento sanzionatorio. Con memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente argomentato e illustrato i motivi di ricorso, replicando alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità. Ha evidenziato che con motivazione illogica il giudice di merito ha inferito la sussistenza della consapevolezza di star trasportando un ingente quantitativo di stupefacente dal solo locus di occultamento Considerato che la prima e la terza doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato l'ampio superamento del valore soglia dello stupefacenti detenuto, nonché la sua purezza; in ordine alla doglianza concernente il profilo soggettivo, il giudice di merito ha ritenuto che il trasporto ditali quantità aveva determinato la necessità di apportare una modifica strutturale dell'auto consistita nella creazione di un vano ove lo stupefacente è stato occultato, con conseguente configurazione in capo al trasportatore del dolo, anche solo eventuale, in ordine al trasporto di ingenti quantità di stupefacente all'interno dell'auto di cui l'imputato era alla guida.Con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi, il giudice di merito ha inoltre escluso che il contributo fornito dal ricorrente, nella sua qualità di corriere, fosse marginale in quanto sostituibile con una diversa ripartizione dei ruoli. Infatti, il ricorrente non ha semplicemente detenuto "passivamente" la sostanza, ma la ha trasportata lungo tutto il territorio nazionale, manifestando così di godere di piena fiducia da parte del fornitore che gliela aveva affidata. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto quelli valorizzati per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali l'incensuratezza e le precarie condizioni economiche, tali da consentire una valutazione delle attenuanti in termini di prevalenza, piuttosto che in regime di equivalenza. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello e in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato e richiamando i criteri di cui all'art.133 cod. pen., ha rideterminato la pena, partendo dalla base edittale di anni otto di reclusione ed euro 54.000,00 di multa, inferiore rispetto la base edittale di anni nove da cui era partito il primo giudice, operando poi la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il