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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 ottobre 2019

Cassazione n. 02570/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1416/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Bari (BA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 106/D, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il 26 ottobre 1986 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86R66 D862V), dirigente presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratore pro tempore della medesima società, in virtù dei poteri conferiti con la nomina a procuratore, giusta atto del 24.10.2019 (rep. 515, racc. 4032) per notaio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo procuratore in Bari, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento omesso versamento ICI immobile destinato all’esercizio ferroviario Comune di Parabita, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Parabita (LE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso rilasciata con delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 3 del 22.1.2021, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1092/2020 emessa dalla CTR Puglia il 05 / 06 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito indicata per brevità [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava gli avvisidi accertamento emesso dal Comune di Parabitaper omesso versamento ICI per gli ann i di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010 ri ferito ad un complesso immobiliare destinato all’esercizio ferroviario.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello, rilevando che, pur risultando esclusa la titolarità di diritti reali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sugli immobili oggetto di imposizione, sono tenuti al versamento dell’ICI anche i concessionari di beni demaniali.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorsoper cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Il Comune di Parabita ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 3 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per essere la sentenza nulla in quanto affetta da motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 d.lvo 504/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3; si sostiene che FSE non è né proprietaria o titolare di diritti reali né concessionaria, ma semplice comodataria delle aree e, pertanto, non è soggetta ad imposizione fiscale.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, si rivelano fondati.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6, Cost.), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo -quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

3.1. Ciò premesso, va rilevato che, come si evince dalle prospettazioni difensive delle parti, la questione giuridica sottoposta all’attenzione degli organi giudicanti è la sussistenza della soggettività passiva in capo alla contribuente, che va risolta qualificando correttamente il rapporto che lega le FSE con gli immobili in esame, e, quindi, individuando la natura giuridica della disponibilità degli stessi, se detenuti a titolo di comodato, da cui conseguirebbe l'estraneità di parte ricorrente al prelievo fiscale, o, al contrario, a titolo di diritto reale di godimento o di concessione, con conseguente assoggettabilità all'imposta.

La motivazione della sentenza, dopo essersi diffusamente soffermata sulle ragioni per le quali è da escludere qualsivoglia rapporto di natura reale tra la società e gli immobili, essendo questi di proprietà della Regione, si è limitata semplicemente a dare atto della estensione dell’obbligo del pagamento dell’ICI anche ai concessionari delle aree demaniali.

Non viene fornito il benché minimo elemento chiarificatore in ordine alla sussistenza in concreto della qualità di concessionario della [OSCURATO:SOCIETA]., fatto che, oltre a costituire il presupposto dell’imposta, rappresenta il thema decidendumdella controversia.

Ricorre, pertanto, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017).

4. Per quanto diffuse, le motivazioni della sentenza censurata non sono idonee a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale.

E ciò, anche in considerazione della manifesta insufficienza della motivazione nella parte in cui si omette di illustrare proprio la sussistenza del "presupposto impositivo".

La centrale rilevanza che la questione assume nel percorso argomentativo del giudice del merito abbisogna senz'altro di qualche chiarimento che solo può derivare dal diretto esame da parte del giudicante delle prove documentali in atti.

Ne consegue da quanto sopra, il necessario rinvio al giudice del merito, che, nell'applicare il principio secondo cui in materia di imposta comunale sugli immobili, non si può prescindere dalla qualificazione della natura reale non obbligatoria del diritto sul bene immobile, procederà ad una attenta verifica della sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E., da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento, di un diritto reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale.

5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata erinvia la causa, anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1416/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Bari (BA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 106/D, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il 26 ottobre 1986 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86R66 D862V), dirigente presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratore pro tempore della medesima società, in virtù dei poteri conferiti con la nomina a procuratore, giusta atto del 24.10.2019 (rep. 515, racc. 4032) per notaio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo procuratore in Bari, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento omesso versamento ICI immobile destinato all’esercizio ferroviario Comune di Parabita, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Parabita (LE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso rilasciata con delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 3 del 22.1.2021, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1092/2020 emessa dalla CTR Puglia il 05 / 06 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito indicata per brevità [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava gli avvisidi accertamento emesso dal Comune di Parabitaper omesso versamento ICI per gli ann i di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010 ri ferito ad un complesso immobiliare destinato all’esercizio ferroviario. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello, rilevando che, pur risultando esclusa la titolarità di diritti reali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sugli immobili oggetto di imposizione, sono tenuti al versamento dell’ICI anche i concessionari di beni demaniali. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorsoper cassazione la contribuente sulla base di due motivi. Il Comune di Parabita ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 3 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per essere la sentenza nulla in quanto affetta da motivazione apparente. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 d.lvo 504/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3; si sostiene che FSE non è né proprietaria o titolare di diritti reali né concessionaria, ma semplice comodataria delle aree e, pertanto, non è soggetta ad imposizione fiscale. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, si rivelano fondati. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6, Cost.), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo -quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 3.1. Ciò premesso, va rilevato che, come si evince dalle prospettazioni difensive delle parti, la questione giuridica sottoposta all’attenzione degli organi giudicanti è la sussistenza della soggettività passiva in capo alla contribuente, che va risolta qualificando correttamente il rapporto che lega le FSE con gli immobili in esame, e, quindi, individuando la natura giuridica della disponibilità degli stessi, se detenuti a titolo di comodato, da cui conseguirebbe l'estraneità di parte ricorrente al prelievo fiscale, o, al contrario, a titolo di diritto reale di godimento o di concessione, con conseguente assoggettabilità all'imposta. La motivazione della sentenza, dopo essersi diffusamente soffermata sulle ragioni per le quali è da escludere qualsivoglia rapporto di natura reale tra la società e gli immobili, essendo questi di proprietà della Regione, si è limitata semplicemente a dare atto della estensione dell’obbligo del pagamento dell’ICI anche ai concessionari delle aree demaniali. Non viene fornito il benché minimo elemento chiarificatore in ordine alla sussistenza in concreto della qualità di concessionario della [OSCURATO:SOCIETA]., fatto che, oltre a costituire il presupposto dell’imposta, rappresenta il thema decidendumdella controversia. Ricorre, pertanto, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017). 4. Per quanto diffuse, le motivazioni della sentenza censurata non sono idonee a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale. E ciò, anche in considerazione della manifesta insufficienza della motivazione nella parte in cui si omette di illustrare proprio la sussistenza del "presupposto impositivo". La centrale rilevanza che la questione assume nel percorso argomentativo del giudice del merito abbisogna senz'altro di qualche chiarimento che solo può derivare dal diretto esame da parte del giudicante delle prove documentali in atti. Ne consegue da quanto sopra, il necessario rinvio al giudice del merito, che, nell'applicare il principio secondo cui in materia di imposta comunale sugli immobili, non si può prescindere dalla qualificazione della natura reale non obbligatoria del diritto sul bene immobile, procederà ad una attenta verifica della sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E., da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento, di un diritto reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata erinvia la causa, anche per le spese del