CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 41916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019AU3C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, per aver trasportato a bordo della propria autovettura tre cittadini sudanesi sprovvisti di documenti di identificazione, nonché per aver compiuto atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso in territorio francese, del quale i trasportati non erano cittadini, né avevano titolo di residenza permanente e, per l'effetto, previo computo della diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquantamila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca di reperto e veicolo in sequestro. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado e - ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino del 17/02/2020 - ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro diecimila di multa, così giungendo ad irrogare la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro centomila di multa e confermando - quanto al resto la pronuncia oggetto di gravame. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., istituto ormai applicabile a tutti i reati per i quali sia prevista una pena edittale detentiva non superiore, nel minimo, a due anni. Il ricorrente è stato fermato al traforo del [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava alla guida della propria autovettura, a bordo della quale viaggiavano tre cittadini sudanesi sprovvisti di documenti. [OSCURATO:PERSONA] non è un soggetto abitualmente dedito al trasporto di stranieri irregolari, tanto che la condotta difetta del requisito della abitualità. Quanto alla pena inflitta con la sentenza del 17/02/2020, essa risulta ormai interamente scontata, essendosi il ricorrente, peraltro, inserito con piena regolarità nella vita lavorativa e familiare. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Pacifica è la deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità - e la conseguente applicabilità - della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto. Il ricorso è però infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato infatti destinatario di una sentenza di condanna della Corte di appello di Torino del 17/02/2020, passata in giudicato il 21./07/2020. Tale fatto è ostativo alla possibilità di ritenere la natura episodica della condotta criminosa oggetto del presente giudizio, pur essendo chiaro che la continuazione non è in sé strutturalmente incompatibile con la particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5. La difesa ha presentato note di replica, a mezzo delle quali ha insistito nella doglianza già esposta mediante il ricorso, replicando a quanto sostenuto dal Procuratore Generale. A nulla rileva la valutazione circa la natura del reato contestato, dato che tale valutazione non è in linea con la ratio dell'istituto. L'imputato si è limitato ad accompagnare, con la propria autovettura, tre cittadini sudanesi che dall'Italia volevano recarsi in Francia. La condotta presenta una scarsa offensività. Trattasi, inoltre, di un soggetto che ha già scontato una pena detentiva di un anno e che, al momento, mantiene regolarmente la propria famiglia, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa retribuita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Da ritenersi ormai pacifica - in primo luogo - è la circostanza rappresentata dalla deducibilità e rilevabillità, nel giudizio di legittimità, della questione inerente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022 (si veda Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133, a mente della quale: «L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellalto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile»). 3. Nella concreta fattispecie, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Non emergono, infatti, specifici elementi che attestino la sussistenza di una particolare tenuità del fatto, atteso che la non punibilità può estendersi soltanto a quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati, risultino di così modesto rilievo, da non ritenersi meritevoli di ulteriore 3 i considerazione in sede penale. Nella concreta vicenda, sussiste un fattore radicalmente impeditivo rispetto alla possibilità di applicare il sopra detto istituto, rappresentato dalla natura sicuramente non episodica del fatto, ampiamente desumibile dalla presenza di una recente condanna per fatti analoghi. A ciò si aggiunga che il trasporto riguardava ben tre soggetti, a riprova di una almeno rudimentale preordinazione e organizzazione del fatto. In difetto di elementi concreti di positiva valorizzazione e ricorrendo fattori °stativi, la richiesta non può quindi che essere disattesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell