CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica un profilo di censura, inerente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascritto al prevenuto, già adeguatamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici non censurabili, dal giudice di merito, (argomenti) non messi in crisi dalla prospettazione difensiva, che si risolve in una mera suggestione non in grado di incrinare la forza logica delle emergenze fattuali poste in evidenza dalla sentenza gravata nel riscontrare il dolo' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20