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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 22034/2026

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appresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -359 contro[OSCURATO:PERSONA]' CATERINA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] B.STORACE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 409/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 27/05/2022 R.G.N. 665/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18964/2022udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento dDealt a pubblicazione 27/06/2026ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatiISIDE B. STORACE, [OSCURATO:PERSONA].R.G. 18964/22SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 27.5.2022 n. 409, la Corte d’appello diBologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato ladomanda di quest’ultima volta ad accertare il proprio diritto allariliquidazione dell’incentivo all’auto-imprenditorialità, ex art. 8del d.lgs. n. 22/15, da determinarsi sulla base di unaretribuzione imponibile, ai fini previdenziali, calcolata tenendoconto anche del trattamento di integrazione salariale percepitoe conseguente condanna dell’Inps a pagare la differenza traquanto erogatole dall’Istituto previdenziale per il titolo di cuisopra e quanto avrebbe dovuto percepire tenendo conto, ai finidel calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,anche del trattamento di integrazione salariale.Il tribunale rigettava il ricorso, perché riteneva domanda nuovaquella precisata dalla ricorrente in sede di note autorizzate.La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimentodel gravame, ha ritenuto che non si vertesse nell’ipotesi di unadomanda nuova, in quanto non era in contestazione laprestazione (incentivo all’auto-imprenditorialità) che era statapacificamente riconosciuta dall’Istituto previdenziale, maunicamente la quantificazione della stessa, in quanto legataall’interpretazione della legge (art. 4 del d.lgs. n. 22/15) cheaveva introdotto il concetto di “retribuzione imponibile ai finiNumero registro generale 18964/2022previdenziali” quale base di calcolo della prestazione: pertanto,N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026oggetto della causa era solo l’esatta determinazione delDlaat a pubblicazione 27/06/2026retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ed in particolare sesi dovesse tenere conto anche dei periodi in cui la ricorrente erastata posta in cassa integrazione, durante i quattro anniprecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, come risultantidall’estratto conto contributivo presentato.

Nella specie, solovisionando l’allegato 4 del fascicolo di primo grado dell’Inps laricorrente aveva potuto comprendere come l’Istituto fossearrivato al conteggio della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali, apprendendo che, nella determinazione di dettaretribuzione, aveva tenuto conto dei periodi di cassaintegrazione guadagni anticipata dal datore di lavoro ma avevaomesso di prendere in considerazione i periodi di cassaintegrazione guadagni in cui vi era stato il pagamento direttodel trattamento da parte dell’Inps.

Tali periodi, lungi dalrappresentare un fatto costitutivo autonomo e diverso, facevanoinvece parte dell’unico fatto costitutivo su cui era fondato ilricorso introduttivo della precedente fase di giudizio, in cui ilriferimento era ai periodi di cassa integrazione verificatisinell’ultimo quadriennio del rapporto lavorativo, senza cherilevasse la distinzione, ai fini della novità della domanda, traquelli a zero ore e quelli a orario ridotto, né tra quelli contrattamento anticipato dal datore di lavoro e quelli conpagamento diretto da parte dell’Inps.Avverso la sentenza della Corte d’appello l’Inps ha propostoricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre CaterinaAlò ha resistito con controricorso.Entrambe la parti hanno depositato memoria.Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel sensodell’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 18964/2022Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorniN umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Data pubblicazione 27/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 420 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per aver la Cortedistrettuale erroneamente ritenuto che la domanda, che erastata precisata in sede di note autorizzate, non fosse unadomanda di nuova, ma solo una precisazione della originariadomanda in punto di esatta determinazione della baseimponibile della prestazione, che era stata pacificamentericonosciuta dall’Inps e consistente nell’incentivo all’auto-imprenditorialità.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 4 e 8 primo commadel d.lgs. n. 22/15, con riferimento all’art. 12 della legge n.153/69, così come sostituito dall’art. 6 comma primo del d.lgs.n. 314/97 e agli artt. 49 (già 46) e 51 (già 48) del DPR n.917/86, nonché dell’art. 12 disp. prel. c.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avevaerroneamente ritenuto computabile nella retribuzioneparametro, per il calcolo della indennità Naspi e, quindi,dell’incentivo all’imprenditorialità (cd. [OSCURATO:PERSONA]) anchela retribuzione “persa”, cioè quella che l’assicurato avrebbepercepito nel periodo di riferimento, ove non fosse stato sospesodal lavoro, con attribuzione del trattamento di integrazionesalariale.Il primo motivo è infondato.Nella specie, non vi è stata una domanda nuova ma l’oggettodel contendere era la domanda di esatta determinazione dellaretribuzione imponibile ai fini previdenziali per la liquidazioneNumero registro generale 18964/2022dell’incentivo dell’auto-imprenditorialità, ex art. 8 del d.lgs. n.N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/202622/15, che era stato già riconosciuto come prestazionDeat a pubblicazione 27/06/2026dall’Istituto previdenziale, sicché oggetto della causa era, perl’appunto, solo l’esatta determinazione della sua baseimponibile, che nel ricorso introduttivo l’Alò aveva richiestofacendo riferimento genericamente ai periodi di cassaintegrazione, mentre, una volta esaminata la documentazioneprodotta in giudizio dall’Inps (e rilevatone il calcolo erroneo)aveva specificato che dovesse comprendere anche lacontribuzione relativa alla cassa integrazione a zero ore, pagatadirettamente dall’Inps: da parte sua, la Corte d’appello haaccertato (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) che nel ricorsointroduttivo unico era il fatto costitutivo della domandadell’appellante ed era rappresentato dai periodi di assenza dallavoro per cassa integrazione guadagni in cui l’Alò era statacollocata nei quattro anni precedenti la cessazione del rapportodi lavoro, senza alcuna distinzione (nel ricorso introduttivo) trala cassa integrazione guadagni a zero ore e cassa integrazioneguadagni ad orario ridotto (cfr. p. 7 della sentenza), essendoviuna formulazione ampia che le ricomprendeva entrambe.Nel secondo motivo si agita la questione relativa allaquantificazione dell’incentivo all’auto-imprenditorialità, inquanto legata all’interpretazione della legge (art. 4 del d.lgs. n.22/15) che aveva introdotto il concetto di “retribuzioneimponibile ai fini previdenziali”, quale base di calcolo dellaprestazione: pertanto, oggetto della doglianza è l’esattadeterminazione della retribuzione imponibile ai fini previdenzialiper il calcolo di tale incentivo, ed in particolare se si debbatenere conto oltre che dei periodi in cui la Alò era stata posta incassa integrazione, durante i quattro anni precedenti lacessazione del rapporto di lavoro, come risultanti dall’estrattoNumero registro generale 18964/2022conto contributivo presentato, anche delle retribuzioni “perse”,N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026cioè quelle che avrebbe percepito se il rapporto avesse avutDoat a pubblicazione 27/06/2026uno svolgimento fisiologico.Il motivo è inammissibile.Secondo l’Inps, per la determinazione della retribuzioneimponibile di riferimento (cd. reddito parametro) ai finiprevidenziali, vanno calcolati solo i redditi da lavoro dipendenteeffettivamente e concretamente maturati e percepiti nel periododi riferimento e non anche quelli “persi” nel medesimo periodo(ossia meramente teorici e non percepiti), in conseguenza disospensioni dell’attività lavorativa, con ammissione al beneficiodel trattamento di integrazione salariale.Va detto che l’Inps alla p. 12 del ricorso, dà atto che nei gradidi merito ha sostenuto la tesi che la retribuzione imponibile aifini previdenziali rilevante ai fini di causa è quella costituitaanche dalla “retribuzione persa”, però ritiene che non vi sianopreclusioni alla questione come posta a fondamento del secondomotivo di censura del ricorso in cassazione, atteso che i fatti dicausa sono pacifici e incontroversi e il profilo dibattutocostituisce una questione di puro diritto.Alle pp. 6-7 del controricorso la Alò mette in evidenza che neigradi di merito l’Inps si era opposto alla inclusione nella baseimponibile solo dei periodi di sospensione integrale dellaprestazione con indennità di cig corrisposta da Inpsdirettamente, mentre davanti a questa Corte di Cassazionel’Istituto ha prospettato una interpretazione in diritto dellenorme tale da escludere dal calcolo dell’incentivoall’imprenditorialità tutte le retribuzione perse per effetto dellasospensione del rapporto di lavoro sia in caso di orario ridottosia a zero ore: questa prospettazione, secondo lacontroricorrente, avrebbe dovuto essere vagliata nei gradi diNumero registro generale 18964/2022merito, richiedendo appositi accertamenti e indagini sui fatti daN umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026parte della Corte d’appello.

Data pubblicazione 27/06/2026Sempre secondo la controricorrente (p.6 controricorso), l’art. 6del d.lgs. n. 314/97 ha riscritto l’art. 12 della legge n. 153/69,disponendo che costituiscono redditi da lavoro dipendente ai finicontributivi quelli di cui all’art. 46 (oggi 49) TUIR maturati (enon percepiti come riportato dall’Inps) nel periodo di riferimentoe che per il calcolo dei contributi si applicano le disposizionicontenute nell’art. 48 del TUIR: quindi, oggi secondo lacontroricorrente ai fini fiscali e contributivi si fa riferimento allamaturazione del diritto alla retribuzione e non più allapercezione del reddito: quindi, la percezione del reddito non èpiù necessariamente collegato al rapporto di lavoro ma risiedeanche in altri rapporti, come quello assicurativo (da cui sorge lapercezione della Cig che va, quindi ad entrare nella base dicalcolo anche della naspi anticipata).Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, ai fini della vicenda checi occupa, dagli atti di causa (vedi ricorso nelle parti riproduttivedel tenore della memoria di costituzione nel giudizio di primogrado e dell’atto di appello dell’Inps, contenenti richiamo aldocumento n. 4 prodotto nel giudizio di primo gradodall’Istituto), si evince che nelle fasi di merito l’Inps hasostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa fattavalere in giudizio, limitatamente all’entità da porre a base delcomputo della prestazione parametrata alla retribuzione piena,per i periodi di collocamento del richiedente in cassaintegrazione a orario ridotto.Ne consegue che – anche ai fini della valutazione degli effetti diuna simile parziale ammissione, in presenza di mutatodel ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto deicanoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., a fNruomnertoe re gistro generale 18964/2022Numero sezionale 359/2026dell’integrale accoglimento della pretesa in sede di Nmumeerroi tdoi r,a ccolta generale 22034/2026l’indicazione puntuale da parte del ricorrente della retribuzionDeat a pubblicazione 27/06/2026virtuale ritenuta utile, in relazione ai periodi di integrazionesalariale a orario ridotto e/o a zero ore, ai fini delladeterminazione della base di calcolo della prestazione richiesta.L’onere in questione non è stato rispettato, sicché il ricorso,privo dei necessari connotati di specificità e determinatezza, nonsupera il vaglio d’ammissibilità.Va rilevato in proposito (ex multisCass. n. 16618 del 21/06/2025) che “nel ricorso per cassazioneè essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c.,dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processualidella vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico,con la conseguenza che la relativa mancanza determinal'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizionefunzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verificadell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censureproposte.

Con particolare riferimento al requisito della«esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366 n. 3 cod.proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali chei fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, vaosservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modellolegale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte,quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione èchiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezzadelle censure proposte.

In altri termini, secondo il "modellolegale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte dicassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta ingrado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di averecontezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cuiè scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicNuemnedroa re gistro generale 18964/2022Numero sezionale 359/2026processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo dNau mpeorot dei rra ccolta generale 22034/2026procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delDleat a pubblicazione 27/06/2026conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti”.Al complessivo rigetto del ricorso, consegue la condanna allespese, secondo soccombenza.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Condanna l’Inps a pagare le spese di lite che liquida nell’importodi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spesegenerali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.26Il Relatore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Lucia EspositoNumero registro generale 18964/2022Numero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026Data pubblicazione 27/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -359 contro[OSCURATO:PERSONA]' CATERINA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] B.STORACE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 409/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 27/05/2022 R.G.N. 665/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18964/2022udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento dDealt a pubblicazione 27/06/2026ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatiISIDE B. STORACE, [OSCURATO:PERSONA].R.G. 18964/22SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 27.5.2022 n. 409, la Corte d’appello diBologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato ladomanda di quest’ultima volta ad accertare il proprio diritto allariliquidazione dell’incentivo all’auto-imprenditorialità, ex art. 8del d.lgs. n. 22/15, da determinarsi sulla base di unaretribuzione imponibile, ai fini previdenziali, calcolata tenendoconto anche del trattamento di integrazione salariale percepitoe conseguente condanna dell’Inps a pagare la differenza traquanto erogatole dall’Istituto previdenziale per il titolo di cuisopra e quanto avrebbe dovuto percepire tenendo conto, ai finidel calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,anche del trattamento di integrazione salariale.Il tribunale rigettava il ricorso, perché riteneva domanda nuovaquella precisata dalla ricorrente in sede di note autorizzate.La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimentodel gravame, ha ritenuto che non si vertesse nell’ipotesi di unadomanda nuova, in quanto non era in contestazione laprestazione (incentivo all’auto-imprenditorialità) che era statapacificamente riconosciuta dall’Istituto previdenziale, maunicamente la quantificazione della stessa, in quanto legataall’interpretazione della legge (art. 4 del d.lgs. n. 22/15) cheaveva introdotto il concetto di “retribuzione imponibile ai finiNumero registro generale 18964/2022previdenziali” quale base di calcolo della prestazione: pertanto,N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026oggetto della causa era solo l’esatta determinazione delDlaat a pubblicazione 27/06/2026retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ed in particolare sesi dovesse tenere conto anche dei periodi in cui la ricorrente erastata posta in cassa integrazione, durante i quattro anniprecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, come risultantidall’estratto conto contributivo presentato. Nella specie, solovisionando l’allegato 4 del fascicolo di primo grado dell’Inps laricorrente aveva potuto comprendere come l’Istituto fossearrivato al conteggio della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali, apprendendo che, nella determinazione di dettaretribuzione, aveva tenuto conto dei periodi di cassaintegrazione guadagni anticipata dal datore di lavoro ma avevaomesso di prendere in considerazione i periodi di cassaintegrazione guadagni in cui vi era stato il pagamento direttodel trattamento da parte dell’Inps. Tali periodi, lungi dalrappresentare un fatto costitutivo autonomo e diverso, facevanoinvece parte dell’unico fatto costitutivo su cui era fondato ilricorso introduttivo della precedente fase di giudizio, in cui ilriferimento era ai periodi di cassa integrazione verificatisinell’ultimo quadriennio del rapporto lavorativo, senza cherilevasse la distinzione, ai fini della novità della domanda, traquelli a zero ore e quelli a orario ridotto, né tra quelli contrattamento anticipato dal datore di lavoro e quelli conpagamento diretto da parte dell’Inps.Avverso la sentenza della Corte d’appello l’Inps ha propostoricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre CaterinaAlò ha resistito con controricorso.Entrambe la parti hanno depositato memoria.Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel sensodell’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 18964/2022Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorniN umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Data pubblicazione 27/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 420 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per aver la Cortedistrettuale erroneamente ritenuto che la domanda, che erastata precisata in sede di note autorizzate, non fosse unadomanda di nuova, ma solo una precisazione della originariadomanda in punto di esatta determinazione della baseimponibile della prestazione, che era stata pacificamentericonosciuta dall’Inps e consistente nell’incentivo all’auto-imprenditorialità.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 4 e 8 primo commadel d.lgs. n. 22/15, con riferimento all’art. 12 della legge n.153/69, così come sostituito dall’art. 6 comma primo del d.lgs.n. 314/97 e agli artt. 49 (già 46) e 51 (già 48) del DPR n.917/86, nonché dell’art. 12 disp. prel. c.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avevaerroneamente ritenuto computabile nella retribuzioneparametro, per il calcolo della indennità Naspi e, quindi,dell’incentivo all’imprenditorialità (cd. [OSCURATO:PERSONA]) anchela retribuzione “persa”, cioè quella che l’assicurato avrebbepercepito nel periodo di riferimento, ove non fosse stato sospesodal lavoro, con attribuzione del trattamento di integrazionesalariale.Il primo motivo è infondato.Nella specie, non vi è stata una domanda nuova ma l’oggettodel contendere era la domanda di esatta determinazione dellaretribuzione imponibile ai fini previdenziali per la liquidazioneNumero registro generale 18964/2022dell’incentivo dell’auto-imprenditorialità, ex art. 8 del d.lgs. n.N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/202622/15, che era stato già riconosciuto come prestazionDeat a pubblicazione 27/06/2026dall’Istituto previdenziale, sicché oggetto della causa era, perl’appunto, solo l’esatta determinazione della sua baseimponibile, che nel ricorso introduttivo l’Alò aveva richiestofacendo riferimento genericamente ai periodi di cassaintegrazione, mentre, una volta esaminata la documentazioneprodotta in giudizio dall’Inps (e rilevatone il calcolo erroneo)aveva specificato che dovesse comprendere anche lacontribuzione relativa alla cassa integrazione a zero ore, pagatadirettamente dall’Inps: da parte sua, la Corte d’appello haaccertato (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) che nel ricorsointroduttivo unico era il fatto costitutivo della domandadell’appellante ed era rappresentato dai periodi di assenza dallavoro per cassa integrazione guadagni in cui l’Alò era statacollocata nei quattro anni precedenti la cessazione del rapportodi lavoro, senza alcuna distinzione (nel ricorso introduttivo) trala cassa integrazione guadagni a zero ore e cassa integrazioneguadagni ad orario ridotto (cfr. p. 7 della sentenza), essendoviuna formulazione ampia che le ricomprendeva entrambe.Nel secondo motivo si agita la questione relativa allaquantificazione dell’incentivo all’auto-imprenditorialità, inquanto legata all’interpretazione della legge (art. 4 del d.lgs. n.22/15) che aveva introdotto il concetto di “retribuzioneimponibile ai fini previdenziali”, quale base di calcolo dellaprestazione: pertanto, oggetto della doglianza è l’esattadeterminazione della retribuzione imponibile ai fini previdenzialiper il calcolo di tale incentivo, ed in particolare se si debbatenere conto oltre che dei periodi in cui la Alò era stata posta incassa integrazione, durante i quattro anni precedenti lacessazione del rapporto di lavoro, come risultanti dall’estrattoNumero registro generale 18964/2022conto contributivo presentato, anche delle retribuzioni “perse”,N umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026cioè quelle che avrebbe percepito se il rapporto avesse avutDoat a pubblicazione 27/06/2026uno svolgimento fisiologico.Il motivo è inammissibile.Secondo l’Inps, per la determinazione della retribuzioneimponibile di riferimento (cd. reddito parametro) ai finiprevidenziali, vanno calcolati solo i redditi da lavoro dipendenteeffettivamente e concretamente maturati e percepiti nel periododi riferimento e non anche quelli “persi” nel medesimo periodo(ossia meramente teorici e non percepiti), in conseguenza disospensioni dell’attività lavorativa, con ammissione al beneficiodel trattamento di integrazione salariale.Va detto che l’Inps alla p. 12 del ricorso, dà atto che nei gradidi merito ha sostenuto la tesi che la retribuzione imponibile aifini previdenziali rilevante ai fini di causa è quella costituitaanche dalla “retribuzione persa”, però ritiene che non vi sianopreclusioni alla questione come posta a fondamento del secondomotivo di censura del ricorso in cassazione, atteso che i fatti dicausa sono pacifici e incontroversi e il profilo dibattutocostituisce una questione di puro diritto.Alle pp. 6-7 del controricorso la Alò mette in evidenza che neigradi di merito l’Inps si era opposto alla inclusione nella baseimponibile solo dei periodi di sospensione integrale dellaprestazione con indennità di cig corrisposta da Inpsdirettamente, mentre davanti a questa Corte di Cassazionel’Istituto ha prospettato una interpretazione in diritto dellenorme tale da escludere dal calcolo dell’incentivoall’imprenditorialità tutte le retribuzione perse per effetto dellasospensione del rapporto di lavoro sia in caso di orario ridottosia a zero ore: questa prospettazione, secondo lacontroricorrente, avrebbe dovuto essere vagliata nei gradi diNumero registro generale 18964/2022merito, richiedendo appositi accertamenti e indagini sui fatti daN umero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026parte della Corte d’appello. Data pubblicazione 27/06/2026Sempre secondo la controricorrente (p.6 controricorso), l’art. 6del d.lgs. n. 314/97 ha riscritto l’art. 12 della legge n. 153/69,disponendo che costituiscono redditi da lavoro dipendente ai finicontributivi quelli di cui all’art. 46 (oggi 49) TUIR maturati (enon percepiti come riportato dall’Inps) nel periodo di riferimentoe che per il calcolo dei contributi si applicano le disposizionicontenute nell’art. 48 del TUIR: quindi, oggi secondo lacontroricorrente ai fini fiscali e contributivi si fa riferimento allamaturazione del diritto alla retribuzione e non più allapercezione del reddito: quindi, la percezione del reddito non èpiù necessariamente collegato al rapporto di lavoro ma risiedeanche in altri rapporti, come quello assicurativo (da cui sorge lapercezione della Cig che va, quindi ad entrare nella base dicalcolo anche della naspi anticipata).Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, ai fini della vicenda checi occupa, dagli atti di causa (vedi ricorso nelle parti riproduttivedel tenore della memoria di costituzione nel giudizio di primogrado e dell’atto di appello dell’Inps, contenenti richiamo aldocumento n. 4 prodotto nel giudizio di primo gradodall’Istituto), si evince che nelle fasi di merito l’Inps hasostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa fattavalere in giudizio, limitatamente all’entità da porre a base delcomputo della prestazione parametrata alla retribuzione piena,per i periodi di collocamento del richiedente in cassaintegrazione a orario ridotto.Ne consegue che – anche ai fini della valutazione degli effetti diuna simile parziale ammissione, in presenza di mutatodel ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto deicanoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., a fNruomnertoe re gistro generale 18964/2022Numero sezionale 359/2026dell’integrale accoglimento della pretesa in sede di Nmumeerroi tdoi r,a ccolta generale 22034/2026l’indicazione puntuale da parte del ricorrente della retribuzionDeat a pubblicazione 27/06/2026virtuale ritenuta utile, in relazione ai periodi di integrazionesalariale a orario ridotto e/o a zero ore, ai fini delladeterminazione della base di calcolo della prestazione richiesta.L’onere in questione non è stato rispettato, sicché il ricorso,privo dei necessari connotati di specificità e determinatezza, nonsupera il vaglio d’ammissibilità.Va rilevato in proposito (ex multisCass. n. 16618 del 21/06/2025) che “nel ricorso per cassazioneè essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c.,dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processualidella vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico,con la conseguenza che la relativa mancanza determinal'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizionefunzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verificadell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censureproposte. Con particolare riferimento al requisito della«esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366 n. 3 cod.proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali chei fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, vaosservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modellolegale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte,quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione èchiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezzadelle censure proposte. In altri termini, secondo il "modellolegale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte dicassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta ingrado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di averecontezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cuiè scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicNuemnedroa re gistro generale 18964/2022Numero sezionale 359/2026processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo dNau mpeorot dei rra ccolta generale 22034/2026procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delDleat a pubblicazione 27/06/2026conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti”.Al complessivo rigetto del ricorso, consegue la condanna allespese, secondo soccombenza.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Condanna l’Inps a pagare le spese di lite che liquida nell’importodi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spesegenerali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.26Il Relatore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Lucia EspositoNumero registro generale 18964/2022Numero sezionale 359/2026Numero di raccolta generale 22034/2026Data pubblicazione 27/06/2026
Sentenza Cassazione n. 22034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris