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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 28568/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Deposia in [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato da: Oggi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5 AGO. 20251 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 08/01/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza del 08/03/1999 del Tribunale di Catania.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA].2.1. con il primo lamenta la mancanza o illogicità della motivazione, in quanto erano state soddisfatte dalla difesa tutte le condizioni necessarie per ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione.

2.2. Con un secondo motivo lamenta C=tl=ce=tcr la mancata assunzione di una prova decisiva, in riferimento alla richiesta di escussione dei funzionari comunali; si era in proposito rappresentato che le opere per cui si era chiesta la sanatoria erano quelle per cui è stata ingiunta la demolizione (come attestato dal tecnico incaricato) e che in un brevissimo termine si sarebbe potuta ottenere la sanatoria (come dimostrato dalla determina dirigenziale del 19/12/2024, con cui il comune determinava l'importo dell'oblazione dovuta).

2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge essendo il bene, oggi, conforme allo strumento urbanistico vigente, per cui la demolizione non avrebbe senso in quanto essa non assolverebbe più alla sua funzione ripristinatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, questa Corte (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135 - 01) ha affermato che il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale.

Tale valutazione, in concreto, è stata effettuata dal giudice, con motivazione che si sottrae alla censura di (manifesta) illogicità, laddove ha rilevato che la mera quantificazione dell'importo dell'oblazione non implica l'adozione di un provvedimento contrastante con l'ordine di demolizione e che, quindi, il ricorrente non è in possesso di un permesso in sanatoria e non risulta neppure aver pagato l'importo determinato in sede di oblazione.

Si evidenzia, in proposito, che proprio il provvedimento n. 36233 del 19/12/2023, citato dal ricorrente, testualmente recita che «gli importi ... sono stati calcolati sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni formulate dalla ditta» e che «il rilascio della concessione in sanatoria di cui in premessa resta, comunque, incondizionatamente subordinato ai pareri che saranno espressi dagli enti preposti alla tutela dei vincoli», elementi da cui si evince l'assoluta mancanza, nella determinazione dell'importo della sanzione, di qualsivoglia effetto anticipatorio di un provvedimento favorevole all'istante.•

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è, secondo la piana giurisprudenza della Corte, considerato proponibile soltanto per il processo di cognizione a rito dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio e che sono regolati da differenti disposizioni con riferimento all'attività istruttoria (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01, in motivazione, par. 7.1; Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita; Sez. 1, n. 49180 del 6/07/2016, Barberio ed altro, Rv. 268652; sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887; Sez. 1, h. 38947 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008, Locci, Rv. 242148), tra cui rientra, certamente, l'indicente di esecuzione disciplinato dall'articolo 666 del codice di rito.

Il ricorrente propone una interpretazione difforme al consolidato orientamento della Corte senza addurre elementi di novità in grado di determinare un revirement.

4. La terza doglianza è inammissibile, in quanto tale profilo non aveva costituito oggetto di impugnazione.

Ed invero, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285124 - 01; Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421 - 01; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976 - 01).

Essa è anche manifestamente infondata, in quanto la demolizione configura una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso (v. per tutte Cass. Sez.

Un. n. 15 del 24/07/1996, P.M. in proc.

Monterisi; Cass. Sez.

Un.n. 714 del 03/02/1997, Luongo) ed accede alla condanna principale: si tratta, quindi, di una «sanzione amministrativa accessoria» per la cui eliminazione è necessario un provvedimento di sanatoria espresso e legittimo, circostanza non sussistente nel caso di specie.

5. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Deposia in [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato da: Oggi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5 AGO. 20251 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 08/01/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza del 08/03/1999 del Tribunale di Catania. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA].2.1. con il primo lamenta la mancanza o illogicità della motivazione, in quanto erano state soddisfatte dalla difesa tutte le condizioni necessarie per ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione. 2.2. Con un secondo motivo lamenta C=tl=ce=tcr la mancata assunzione di una prova decisiva, in riferimento alla richiesta di escussione dei funzionari comunali; si era in proposito rappresentato che le opere per cui si era chiesta la sanatoria erano quelle per cui è stata ingiunta la demolizione (come attestato dal tecnico incaricato) e che in un brevissimo termine si sarebbe potuta ottenere la sanatoria (come dimostrato dalla determina dirigenziale del 19/12/2024, con cui il comune determinava l'importo dell'oblazione dovuta). 2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge essendo il bene, oggi, conforme allo strumento urbanistico vigente, per cui la demolizione non avrebbe senso in quanto essa non assolverebbe più alla sua funzione ripristinatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, questa Corte (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135 - 01) ha affermato che il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale. Tale valutazione, in concreto, è stata effettuata dal giudice, con motivazione che si sottrae alla censura di (manifesta) illogicità, laddove ha rilevato che la mera quantificazione dell'importo dell'oblazione non implica l'adozione di un provvedimento contrastante con l'ordine di demolizione e che, quindi, il ricorrente non è in possesso di un permesso in sanatoria e non risulta neppure aver pagato l'importo determinato in sede di oblazione. Si evidenzia, in proposito, che proprio il provvedimento n. 36233 del 19/12/2023, citato dal ricorrente, testualmente recita che «gli importi ... sono stati calcolati sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni formulate dalla ditta» e che «il rilascio della concessione in sanatoria di cui in premessa resta, comunque, incondizionatamente subordinato ai pareri che saranno espressi dagli enti preposti alla tutela dei vincoli», elementi da cui si evince l'assoluta mancanza, nella determinazione dell'importo della sanzione, di qualsivoglia effetto anticipatorio di un provvedimento favorevole all'istante.• 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è, secondo la piana giurisprudenza della Corte, considerato proponibile soltanto per il processo di cognizione a rito dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio e che sono regolati da differenti disposizioni con riferimento all'attività istruttoria (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01, in motivazione, par. 7.1; Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita; Sez. 1, n. 49180 del 6/07/2016, Barberio ed altro, Rv. 268652; sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887; Sez. 1, h. 38947 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008, Locci, Rv. 242148), tra cui rientra, certamente, l'indicente di esecuzione disciplinato dall'articolo 666 del codice di rito. Il ricorrente propone una interpretazione difforme al consolidato orientamento della Corte senza addurre elementi di novità in grado di determinare un revirement. 4. La terza doglianza è inammissibile, in quanto tale profilo non aveva costituito oggetto di impugnazione. Ed invero, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285124 - 01; Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421 - 01; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976 - 01). Essa è anche manifestamente infondata, in quanto la demolizione configura una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso (v. per tutte Cass. Sez. Un. n. 15 del 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi; Cass. Sez. Un.n. 714 del 03/02/1997, Luongo) ed accede alla condanna principale: si tratta, quindi, di una «sanzione amministrativa accessoria» per la cui eliminazione è necessario un provvedimento di sanatoria espresso e legittimo, circostanza non sussistente nel caso di specie. 5. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pag
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