Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:C:2015:102
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
12 febbraio 2015 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità»
Nella causa C‑652/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale
di Cagliari (Italia) con decisione del 28 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2013, procedimento penale
a carico di
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99
del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità
di trattamento e di effettività.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il mancato rispetto
della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
3
Il procedimento principale s’inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa che
ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25).
4
Il 13 aprile 2013, in seguito a un controllo effettuato da una squadra di polizia amministrativa della Questura di Cagliari
(Italia) nei locali di un Centro di trasmissione di dati, gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ed affiliato alla [OSCURATO:PERSONA], una
società maltese, le autorità competenti hanno riscontrato che l’attività di raccolta di scommesse era colà esercitata senza
autorizzazione.
5
Per tale motivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]
il sequestro preventivo di beni utilizzati per l’esercizio della suddetta attività.
6
Il 7 e il 15 novembre 2013, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dinanzi al giudice del rinvio una domanda volta all’annullamento della
decisione di sequestro. Inoltre, egli ha chiesto l’annullamento dell’ultima gara per il rilascio di concessioni di gioco d’azzardo
in Italia, deducendone il carattere discriminatorio, e ha sollecitato l’organizzazione di una nuova gara, così come avevano
fatto le società ricorrenti nella causa decisa dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25),
società alle quali è affiliato il Centro di trasmissione di dati da lui gestito.
7
Il Tribunale di Cagliari, avendo riscontrato che il Consiglio di Stato aveva già sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali
nell’analogo procedimento conclusosi con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate
nella causa suddetta:
«1) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella sentenza [Costa
e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni
di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze
derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare.
2) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella medesima sentenza
(...) vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale
delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste
in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti».
Sulle questioni pregiudiziali
8
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla
quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza
motivata.
9
Ciò si verifica nella presente causa, in quanto, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25),
la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa e, di conseguenza, la
risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel
procedimento principale.
10
Pertanto, alle questioni poste occorre rispondere che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento
e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel
procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore
rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle
scadenze delle concessioni.
Sulle spese
11
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel
senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione
di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione
di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.