CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -controO.P. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] L.C.A.- intimata -avverso il decreto del Tribunale di Palmi, depositato in data 7.7.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21346/2022Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 20957/2026Data pubblicazione 20/06/20261.Con il decreto impugnato il Tribunale di Palmi - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo avanzata da [OSCURATO:PERSONA]’ SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., nei confronti di O.P. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] L.C.A. – ha dichiarato estinto il giudizio, dopo aver rilevatoche, nella contumacia delle parti, non vi era prova che vi fosse stata la notificadegli atti introduttivi e non vi era stata pertanto neanche la richiesta diautorizzazione alla rinnovazione della notifica da parte della opponente.2.Il decreto, pubblicato il 7.7.2022, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA]’SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] L.C.A. con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.O.P. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., intimata, non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 181,306 e 307 del codice di rito, oltre che degli artt. 98 e 99 l. fall., sul rilievo cheil Tribunale avrebbe dichiarato l’estinzione del giudizio oltre i casi tipizzatidalla legge processuale, mentre avrebbe dovuto fissare una nuova udienza aisensi dell’art. 181 cod. proc. civ., considerato anche che la notifica degli attiintroduttivi del giudizio di opposizione era stata regolarmente effettuata entroil termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione.1.1 Il ricorso è fondato sulla base dei principi già affermati da questa Cortein un recente arresto (Cass. n. 12558/2026), alle cui argomentazioni vannoaggiunte le seguenti ulteriori considerazioni.1.1.1 Come evidenziato nel suddetto precedente, l'opposizione allo statopassivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudiziod'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano lenorme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizionedella parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienzasuccessiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilitàdell'opposizione (così, anche Cass. n. 21991/2021).Numero registro generale 21346/2022Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 20957/2026Data pubblicazione 20/06/2026Si è dunque concluso (Cass. n. 12558/2026) che, in mancanza di espressadisciplina derogatoria negli artt. 98 e 99 l.fall., trovano applicazione le normedel codice di rito che disciplinano il giudizio di primo grado. E tra questevengono in considerazione: l'art. 181 c.p.c., comma 1, il quale dispone chese nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa unaudienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, conordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo edichiara l’estinzione del processo; e l'art. 309 c.p.c. il quale dispone, poi, chese, nel corso del processo, nessuna delle parti si presenta all’udienza, ilgiudice provvede a norma del primo comma dell’art 181 c.p.c. (cfr. Cass.10086/2019).1.1.2 Tale conclusione si giustifica con il fatto che l’opposizione allo statopassivo prevista e regolata dagli artt. 98 e 99 l. fall., pur rappresentando unmezzo di impugnazione diverso dall’appello (vedi, ex multis: cass. Sez. 1,Sentenza n. 16628 del 21/06/2025; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9617dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), integra, invero, una impugnazione “anomala”, con il che sigiustifica anche la mancata applicazione - per quanto già detto sopra - deldisposto normativo dettato dall’art. 348 c.p.c. in tema di improcedibilità delgravame (vedi Cass. 21991/2021; cit. supra; e Cass. n. 1342/2016).L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito deld.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituisceinfatti il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, per cuiil relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare,la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivopossano essere proposte l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari didiritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di altri creditoriavverso un credito ammesso) o la revocazione.Ne consegue che il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento,anche se ha natura - come più volte sottolineato e ripetuto - impugnatoria,deve ritenersi regolamentato “integralmente” dall'art. 99 l.fall., con unadisciplina “tendenzialmente” autosufficiente.Numero registro generale 21346/2022Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 20957/2026Data pubblicazione 20/06/2026Detto altrimenti, il procedimento risulta disciplinato dalla legge fallimentare,ma la disciplina è colmabile dalle norme del codice di procedura civile dinanzia una lacuna normativa, come, peraltro, avviene nel caso oggi qui in esame.Nel caso di mancata comparizione delle parti in udienza e della conseguentenon risultanza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione vi èsicuramente una lacuna nel tessuto normativo dettato dagli artt. 98 e 99 l.fall., perché la normativa fallimentare da ultimo citata non prevede ilprocedimento ex art. 181 c.p.c., ma neppure prevede l’estinzione immediatadel giudizio.Ciò valida, per l’appunto, la tesi di un vuoto normativo.Tale vuoto è colmabile con le norme del codice di rito relative al procedimentodi primo grado perché quella del giudizio di opposizione allo stato è sì una“impugnazione” (per quanto sopra già argomentato e ripetuto), ma chetuttavia niente toglie dall’essere la stessa una “fase” che interviene dopo unprimo momento procedimentale di verifica dello stato passivo innanzi algiudice delegato, con caratteristiche sicuramente giurisdizionalizzate, manello stesso tempo con caratteri di sommarietà e senza neanche la necessitàdi una difesa tecnica. Con la conseguenza che quello dinanzi al giudicedelegato, integrando un procedimento deformalizzato e a cognizionesommaria, non risulta integralmente assimilabile a un vero e proprio “primogrado di giudizio” e, come tale, implica che quello successivo sia un rimedioimpugnatorio a sua volta non assimilabile ad una vera “impugnazione diseconda istanza”.Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:“Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se nessuna delle parti comparealla prima udienza, deve trovare applicazione l’art. 181, primo comma, c.p.c.,secondo il quale il giudice fissa una udienza successiva di cui è datacomunicazione alle parti, per cui solo in seguito alla successiva mancatacomparazione può essere disposta la cancellazione dal ruolo e la conseguenteestinzione del giudizio”.Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio al tribunaleche si atterrà al detto principio e provvederà di conseguenza. P.Q.MNumero registro generale 21346/2022Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 20957/2026Data pubblicazione 20/06/2026accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Palmiche, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il Presidente