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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11064/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva revocato liberazione anticipata di quarantacinque giorni, in relazione a un periodo di affidamento revocato con effetto ex tunc; rilevato che il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse, poiché era già da considerarsi inammissibile il ricorso svolto dal Procuratore Generale territoriale per carenza di interesse, avendo il condannato già scontato la pena, carenza di interesse che riverbera sul presente ricorso; considerato, invero, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva revocato liberazione anticipata di quarantacinque giorni, in relazione a un periodo di affidamento revocato con effetto ex tunc; rilevato che il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse, poiché era già da considerarsi inammissibile il ricorso svolto dal Procuratore Generale territoriale per carenza di interesse, avendo il condannato già scontato la pena, carenza di interesse che riverbera sul presente ricorso; considerato, invero, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il
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