CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfeo e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viaNazario Sauro n. 16, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 5257/2019 della Corte d'Appello di Ve-nezia, depositata il 22.11.2019.Numero registro generale 20667/2020Numero sezionale 3700/2025Numero di raccolta generale 9710/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – già mandante nella associazionetemporanea d'imprese (ATI) costituita con la mandataria I.TECS.r.l. [OSCURATO:PERSONA] – chiese ed ottenne decreto ingiun-tivo nei confronti della sua ex associata per il pagamento delloimporto di € 84.597,88, in linea capitale, vantato a titolo disaldo della quota parte di spettanza sul corrispettivo pattuito nelcontratto d'appalto stipulato dall'ATI con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto in-giuntivo, allegando che durante l'esecuzione dell'appalto erastata approvata una variante del progetto originario, la qualeaveva comportato una riduzione anche della quota di corrispet-tivo riservata a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che aveva realizzato le solestrutture in acciaio dell'opera edilizia oggetto del contratto.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Padova ac-colse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo sa-tisfattiva del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la somma già rice-vuta di € 740.649,03.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò la sentenza del Tribunaledavanti la Corte d'Appello di Venezia, la quale accolse parzial-mente il gravame, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma capitale di € 23.390,47, oltre agli acces-sori di legge.Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aun unico motivo.Numero registro generale 20667/2020Numero sezionale 3700/2025Numero di raccolta generale 9710/2026Data pubblicazione 15/04/2026Officine [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso, illustratoanche con memoria depositata nel termine di legge anteriorealla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensidell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] denuncia «nullità della sentenza per vizio di motiva-zione in quanto meramente apparente e/o perplessa e/o incom-prensibile e/o illogica e/o contraddittoria e comunque al di sottodel cd. “minimo costituzionale”, in violazione dell'art. 132 c.p.c.,111 Cost., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.».La ricorrente ravvisa, in particolare, una contraddizioneinsanabile tra quanto risulta affermato al paragrafo 5 della mo-tivazione della sentenza impugnata e quanto poi statuito al pa-ragrafo 10, ove la Corte d'appello ha esposto il calcolo del cre-dito residuo accertato in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2. Il motivo è fondato, perché effettivamente la contrad-dizione sintattica nella motivazione della sentenza della Corteterritoriale rende del tutto incomprensibili le ragioni della deci-sione assunta.2.1. La questione fondamentale di contrasto tra le partiera (ed è) l'esistenza, la validità e l'opponibilità a [OSCURATO:PERSONA] PriscoS.r.l. della riduzione della quota del corrispettivo ad essa spet-tante in seguito alla approvazione di una variante sui lavori ori-ginariamente previsti nel contratto d'appalto. Su tale aspetto laCorte territoriale ha espresso il suo pensiero al paragrafo 5 dellamotivazione della sentenza, che infatti è intitolato «Diminuzionedel corrispettivo a seguito dell'approvazione di varianti».Dalla lettura di tale paragrafo risulta chiarissimo che ilGiudice d'appello ha condiviso la tesi di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 20667/2020Numero sezionale 3700/2025Numero di raccolta generale 9710/2026Data pubblicazione 15/04/2026Generali (e già fatta propria dal Tribunale), secondo cui la va-riante (con la relativa diminuzione del corrispettivo spettante aOfficine [OSCURATO:SOCIETA].) era stata provata ed era opponibile allasocietà mandante dell'ATI. Si legge, infatti, in questa parte dellamotivazione: che «la variante non concerneva soltanto le opereaffidate a ITEC … ma aveva ad oggetto anche le strutture inacciaio (OS18) di competenza di SACO [precedente denomina-zione sociale della controricorrente]»; che «secondo le pattui-zioni dell'ATI il legale rappresentante di ITEC era espressamenteautorizzato a stipulare anche per conto della mandante»; e che«la prova delle circostanze dedotte da ITEC risulta chiaramentedalla documentazione versata in atti e non contestata in ma-niera idonea da nessuna delle parti».2.2. Meno perspicuo è il paragrafo 5 nella indicazione nu-merica delle conseguenze della citata variante, dal momentoche si legge che «le risultanze documentali in atti … evidenzianoche … l'ammontare delle opere relative alle strutture in acciaiodi competenza SACO diminuiva dalla percentuale del 13,27% aquella del 13,09%, passando dall'importo di € 736.734,02 alloimporto di € 726.692,67 (con decurtazione di € 10.613,60).Sennonché, non solo dalle concordi allegazioni delle parti,ma anche dalla stessa sentenza impugnata, risulta (nella pre-cedente pag. 3) che il corrispettivo in origine previsto in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era di € 778.701,20, e non quindi €736.734,02, corrispondente alla misura del 16,83% del prezzoglobale d'appalto, e non quindi alla misura del 13,27% (l'attualecontroricorrente aveva poi chiesto, nel ricorso per ingiunzione,di aggiungere al corrispettivo originario € 32.446,96 per oneridi sicurezza).A parte questa prima discrasia, rimane il fatto che al pa-ragrafo 5 la Corte lagunare ha chiaramente sancito che il corri-Numero registro generale 20667/2020Numero sezionale 3700/2025Numero di raccolta generale 9710/2026Data pubblicazione 15/04/2026spettivo originario doveva essere ridotto per tenere conto dellavariante e che esso si attestava a € 726.692,67.2.3. Nei successivi paragrafi 6, 7, 8 e 9, il Giudice d'ap-pello ha negato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il diritto al rimborso dioneri di sicurezza, ha dato atto che era stata separatamentepagata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] una ritenuta in ga-ranzia dello 0,5%, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il dirittodi non partecipare alle spese per il compenso del direttore dicantiere e ha confermato, invece, una detrazione del compensoper la quota parte di spettanza delle spese contrattuali, riget-tando, siccome superflue, le istanze istruttorie.Nulla si legge, quindi, in tali paragrafi, che possa venire asmentire la fondamentale rilevanza della variante affermata alparagrafo 5.2.4. Ma, a quel punto, del tutto inopinatamente, il para-grafo 10 si apre con la seguente affermazione: «In definitiva, inforza di quanto innanzi, va ritenuto che: - l'ammontare del cor-rispettivo a [OSCURATO:PERSONA] inizialmente previsto in € 778.701,20(come dà atto ITEC nella lettera 10.3.2010 prodotta sub doc. 5e come è esposto anche nella fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA]. 84/2009) va diminuito (in seguito a quanto ritenuto sub 5)[sic!] a € 768.087,50». Dopo di che segue la detrazione da que-sto importo della somma già pagata di € 740.649,03 e di €4.048 a titolo di spese contrattuali, per arrivare all'accertatocredito residuo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pari a € 23.390.47.Contrariamente a quanto si legge nella prodotta ordinanzacon cui la Corte d'Appello di Venezia ha escluso che la sentenzafosse il frutto di un errore materiale (giudizio, questo, sicura-mente di per sé condivisibile), non vi è assolutamente nulla, neiparagrafi intermedi, che dia spiegazione del motivo per cui –dopo l'affermazione al paragrafo 5 che si doveva tenere contoNumero registro generale 20667/2020Numero sezionale 3700/2025Numero di raccolta generale 9710/2026Data pubblicazione 15/04/2026della riduzione per variante – al paragrafo 10 è rispuntato, comeminuendo per il calcolo del credito residuo, il corrispettivo origi-nario di € 778.701,20.Né può essere attribuito alcun valore esplicativo al cennoalla «lettera 10.3.2010», in cui l'attuale ricorrente avrebbe datoterritoriale, in tale lettera [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto che quello era il corrispettivo «inizialmenteprevisto»; fatto assolutamente pacifico, ma che rappresenta una priori rispetto al thema decidendum, ovverosia la successivariduzione di quel corrispettivo per effetto dell'intervenuta va-riante al progetto originario.2.5. Si realizza, pertanto, il caso estremo in cui la motiva-zione della decisione impugnata è solo apparente, perché, purpresente sul piano grafico, è «obiettivamente incomprensibile»,per «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», conconseguente riduzione al di sotto del minimo costituzionale sin-dacabile nel giudizio di legittimità; vizio che «si tramuta in vio-lazione di legge costituzionalmente rilevante» (secondo l'inse-gnamento di Cass. S.U. n. 8053/2014, poi ripreso in numerosialtri precedenti di questa Corte).3. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassatacon rinvio alla medesima Corte d'Appello di Venezia, in diversacomposizione, la quale dovrà decidere anche sulle spese del giu-dizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d'Appello di Venezia, perché decida, in diversa com-posizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 20667/2020Numero sezionale 3700/2025Numero di raccolta generale 9710/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del30.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO