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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1981

Cassazione n. 43951/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/12/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/2000 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1985 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 9/06/2020 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di rapina e furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un mini market. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, eccependo che la Corte di appello aveva erroneamente considerato attendibile la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto in maniera del tutto inverosimile che il danno subito per la rottura di alcune bottiglie di vodka ammontava a circa 400-500 euro, così come era inverosimile che il danno subito per il precedente furto ammontasse ad ulteriori 500-600 euro. 1.2 D difensore rileva inoltre che la Corte di appello di Torino aveàta ritenuta provata la responsabilità dei tre imputati per il furto aggravato del 4 dicembre 2018, malgrado la divergenza tra quanto affermato dal testimone [OSCURATO:PERSONA] e quanto annotato nella relazione di servizio dagli operanti intervenuti: in particolare, Campulungeanu era stato condannato sulla base della testimonianza resa in dibattimento, malgrado non fosse stato identificato la sera del 4 dicembre 2018 e la sua presenza non fosse stata, a suo tempo, indicata da Howlader. 1.3 n difensore eccepisce, infine, che erroneamente non era stata disposta la derubricazione del reato di rapina in quello di furto, visto che l'azione violenta era stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della richiesta di Howlader di pagare le bevande già consumate e non diretta a garantire l'impossessamento di quelle che gli altri due imputati si stavano accingendo a prelevare 1.4 In data 12 ottobre 2021, a seguito dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione penale per la ritenuta inammissibilità, veniva depositata memoria dal difensore, che insisteva nei motivi di ricorso e chiedeva l'assegnazione del ricorso ad altra sezione diversa dalla settima per l'esame degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, 2 s , stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); la Corte di appello ha risposto a tutte le eccezioni contenute in appello, e riproposte quali motivi di ricorso, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. 1.2 Sono infondate anche le doglianze relative alla mancata derubricazione del reato di rapina, avendo la Corte correttamente osservato l'irrilevanza del fatto che la violenza sia stata posta in essere da uno solo degli imputati, visto che grazie alla stessa gli altri due riuscirono ad impossessarsi degli alcolici, e che il fatto che la violenza fosse stata contestuale all'impossessamento potrebbe semmai soltanto consentire di ritenere la rapina commessa come propria e non come impropria

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Itéss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/12/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/11/2000 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1985 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 9/06/2020 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di rapina e furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un mini market. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, eccependo che la Corte di appello aveva erroneamente considerato attendibile la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto in maniera del tutto inverosimile che il danno subito per la rottura di alcune bottiglie di vodka ammontava a circa 400-500 euro, così come era inverosimile che il danno subito per il precedente furto ammontasse ad ulteriori 500-600 euro. 1.2 D difensore rileva inoltre che la Corte di appello di Torino aveàta ritenuta provata la responsabilità dei tre imputati per il furto aggravato del 4 dicembre 2018, malgrado la divergenza tra quanto affermato dal testimone [OSCURATO:PERSONA] e quanto annotato nella relazione di servizio dagli operanti intervenuti: in particolare, Campulungeanu era stato condannato sulla base della testimonianza resa in dibattimento, malgrado non fosse stato identificato la sera del 4 dicembre 2018 e la sua presenza non fosse stata, a suo tempo, indicata da Howlader. 1.3 n difensore eccepisce, infine, che erroneamente non era stata disposta la derubricazione del reato di rapina in quello di furto, visto che l'azione violenta era stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della richiesta di Howlader di pagare le bevande già consumate e non diretta a garantire l'impossessamento di quelle che gli altri due imputati si stavano accingendo a prelevare 1.4 In data 12 ottobre 2021, a seguito dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione penale per la ritenuta inammissibilità, veniva depositata memoria dal difensore, che insisteva nei motivi di ricorso e chiedeva l'assegnazione del ricorso ad altra sezione diversa dalla settima per l'esame degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, 2 s , stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); la Corte di appello ha risposto a tutte le eccezioni contenute in appello, e riproposte quali motivi di ricorso, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. 1.2 Sono infondate anche le doglianze relative alla mancata derubricazione del reato di rapina, avendo la Corte correttamente osservato l'irrilevanza del fatto che la violenza sia stata posta in essere da uno solo degli imputati, visto che grazie alla stessa gli altri due riuscirono ad impossessarsi degli alcolici, e che il fatto che la violenza fosse stata contestuale all'impossessamento potrebbe semmai soltanto consentire di ritenere la rapina commessa come propria e non come impropria 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Itéss
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