CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 26018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Fot.fet..0 CR-4- LQ- c-at-t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2021 la Corte di Appello di Roma - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile la domanda di tutela del credito ipotecario - inciso da confisca penale - introdotta da [OSCURATO:SOCIETA]. . In motivazione si ritiene che, trattandosi di confisca emessa ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. (divenuta definitiva nel 2019) non possano trovare applicazione le disposizioni di legge in tema di tutela del credito di cui agli artt.52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta ordinama ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:SOCIETA]. , con articolazione di un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 3. Il ricorso è fondato. Nella linea evolutiva della giurisprudenza di questa Corte, sul tema oggetto della decisione, già dall'anno 2014 è stata affermata - con più arresti - la applicabilità alla confisca estesa penale delle disposizioni in tema di tutela del credito contenute nel decreto legislativo n.159 del 2011. Ne è sorto un contrasto interpretativo, definitivamente risolto dal legislatore, con la legge n..161 del 2017, nel senso della piena applicabilità dette disposizione dettate nel codice antimafia. Sul punto è stato di recente ribadito che la disciplina relativa alla tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca di prevenzione prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applica, in forza dell'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, anche alle misure del sequestro e della confisca "estesa" di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se disposte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Sez. I n. 16341 del 1.4.2022, rv n.282958). Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma . Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]