CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato e di applicazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen., prospettando una diversa valutazione delle fonti probatorie (in particolare per quanto attiene al dolo e alla gravità del danno patrimoniale), a fronte di congrua motivazione sulle medesime doglianze (cfr. pp. 1-2), non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il reato si è consumato secondo quanto accertato nella pienezza della giurisdizione di merito con l'interversione del possesso conseguente all'intimazione di rendere conto degli investimenti e restituire il denaro in data 27 settembre 2017 (cfr. p. 2) e pertanto il terzo motivo, vòlto a sollecitare la declaratoria di estinzione per prescrizione è manifestamente infondato; considerato che il quarto motivo di ricorso, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti rilevanti (età della vittima, mancata resipiscenza, importo rilevante pari a euro 48.000), rimanendo disattesi tutti gli altri (cfr. pp. 2). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024