CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 36514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6757-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] 2021 DI L'AQUILA; 2828 - intimati - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 6757/2020 avverso l'ordinanza n. 2/2020 del [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 2828/2021 Numero di raccolta generale 36514/2021 di L'AQUILA, depositata il 28/01ì/2020 R.G.N. Data pubblicazione 24/11/2021 780/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di L’Aquila ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione della Prefettura di L’Aquila dell’11 giugno 2019, ritenendo non necessaria l’attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione notificato al ricorrente, richiesta nel caso di mancata disponibilità di posti presso il Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) e quindi ove non sia possibile l’immediato accompagnamento alla frontiera. Ha inoltre evidenziato che la copia del verbale di notifica del decreto di espulsione risultava sottoscritta dal ricorrente e che al medesimo erano stati notificati in originale l’ordinanza del Questore di L’Aquila ed il relativo verbale di notifica. Ha infine ritenuto insussistente la denunciata carenza di motivazione del decreto di espulsione che era seguito ad altro decreto rimasto inattuato sebbene fosse stato chiesto un termine per la partenza volontaria. 2. Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo. Gli intimati non hanno opposto difese. 3. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 4. Con ordinanza in data 9.9.2020 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di L’Aquila presso la propria sede, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima. Considerato che: 5. Come risulta da attestazione della Cancelleria in atti, la parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso disposta con la già indicata ordinanza, ritualmente comunicata. 6. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La mancata o F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 Numero registro generale 6757/2020 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la Numero sezionale 2828/2021 Numero di raccolta generale 36514/2021 notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità Data pubblicazione 24/11/2021 del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso. La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (v. Cass. n. 14742 del 2019; n. 1226 del 2013; n. 625 del 2008). 7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede. 8. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A