CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitalecome per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Castellano, con domiciliazione digitale come per legge- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila n. 1631/2023depositata il 21/11/2023;Numero registro generale 3028/2024Numero sezionale 1052/2026Numero di raccolta generale 14610/2026Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del18/03/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. La banca [OSCURATO:SOCIETA] ottenne dal Tribunale di Pescara undecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].2. Gli ingiunti proposero opposizione e il Tribunale, nel contraddittoriocon la banca, la accolse in parte, così revocando il monitorio econdannò gli opponenti in solido al pagamento di oltresettantacinquemila euro (€ 75.021,70), con sentenza del31/12/2019, n. 1970, divenuta esecutiva il 30/06/2020.3. La banca [OSCURATO:SOCIETA] cedette il proprio credito alla [OSCURATO:SOCIETA]., che intimò precetto al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].4. I precettati proposero opposizione all’esecuzione, che venne accolta,nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. dal Tribunale di Pescaracon la sentenza n. 1512 del 3/12/2021.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenza di primo grado.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistettero all’impugnazione di merito.7. La Corte territoriale di L’Aquila ha, con la sentenza n. 1631 del21/11/2023, rigettato l’appello.8. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione basato su tre motivi.9. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.11. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, con termine disessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norma didiritto, in particolare dell’art. 58 t.u.b., degli artt. 4 e 7 L. n. 130 del1999, degli artt. 1263, 1264, 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt.111, 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appellor.g. n. 3028/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 6Numero registro generale 3028/2024Numero sezionale 1052/2026Numero di raccolta generale 14610/2026Data pubblicazione 17/05/2026ritenuto che la creditrice precettante fosse priva di legittimazionedella cessionaria era agevolmente desumibile dai riscontridocumentali offerti dal medesimo creditore sin dal primo grado digiudizio.Il motivo si incentra sulla ritualità dell’avviso pubblicato in G.U. aisensi dell’art. 58 t.u.b., con la conseguenza che il credito deveritenersi essere stato oggetto di rituale cessione.2. Col secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello fondato lapropria decisione sulla inesistente circostanza per cui l’avviso dicessione in G.U. prodotto in giudizio dimostrerebbe che il creditonon è stato ceduto e, quindi, che la legittimazione attiva in capo allacessionaria «non vi è mai stata», in evidente contrasto con quantorisulta dagli atti del processo.3. Col terzo motivo ci si duole della nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere laCorte d’appello ritenuto priva di rilevanza la missiva del 12/05/2021con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ha dichiarato di averceduto il credito precettato in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,senza, tuttavia, specificare le ragioni di fatto e di diritto per cui taledocumento non avrebbe avuto alcuna efficacia ai fini della decisione.4. Ragioni di ordine logico consigliano di esaminare per primo il secondomotivo, in quanto potenzialmente decisivo e recante censuredella sentenza.5. Il secondo motivo è incentrato sull’officiosità del procedimento, postoin essere dalla Corte territoriale al fine dell’individuazione del creditoceduto, sulla base delle istruzioni rilasciate in via informatica dallastessa [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena e che, tuttavia, nonsarebbero state correttamente espletate dalla Corte territoriale,r.g. n. 3028/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 6Numero registro generale 3028/2024Numero sezionale 1052/2026Numero di raccolta generale 14610/2026Data pubblicazione 17/05/2026avendo, questa, nell’ambito della camera di consiglio, procedutoall’inserimento sul sito della banca suddetta, di un dato numericoerrato.6. Il motivo è fondato.Al di là dell’avere il Collegio di merito decidente procedutoall’inserimento, estrapolando un dato numerico, errato o giusto chesia non conta, dalle istruzioni fornite sul sito della banca cedente alfine della identificazione del crediti oggetto di cessione, quel che inquesta sede rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità, è che la Corted’appello ha sostanzialmente proceduto in assenza di contradittorioall’espletamento di un esperimento giudiziario o quantomeno araccogliere ufficiosamente una fonte di prova con modalità, già diper sé suscettibili di diversa articolazione, non offerte al controllodelle parti. Ciò in quanto l’accesso al sito informatico della bancacedente e comunque l’apertura, su detto sito, della pagina dedicataalla cessione dei crediti e il successivo inserimento del datonumerico sulla stessa pagina, o comunque a una pagina raggiuntatramite un legame (link) o un rinvio, è avvenuta nel chiuso dellacamera di consiglio, ossia in assenza delle parti, o meglio dei lorodifensori, su dati non indicati da questi ultimi e desunti (a giudiziodella ricorrente, perfino in modo errato) da atti di causa nonverificati nel contraddittorio con quelli. Ciò comporta che la prova, oquantomeno quel che la Corte ha ritenuto per assodato all’esito deldetto procedimento, non può dirsi legittimamente acquisito agli attidi causa e quindi considerarsi oggetto di legittima cognizione evalutazione giudiziale.7. Il procedimento del collegio d’appello è stato posto in essere inviolazione sostanziale dell’art. 115 cod. proc. civ. e anche inviolazione dell’art. 97 disp. att. cod. proc. civ., che sancisce il divietoper il giudice, non inteso solo quale singola persona fisica, ma qualeorgano giudiziario, di ricevere private informazioni.r.g. n. 3028/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 6Numero registro generale 3028/2024Numero sezionale 1052/2026Numero di raccolta generale 14610/2026Data pubblicazione 17/05/2026Il detto articolo delle disposizioni di attuazione del codice di ritocivile è considerato, da autorevole e risalente dottrina, contenerenorma di rango immediatamente precettivo, che per mero difetto dicoordinamento non venne inserita nel testo del codice di proceduracivile, restando confinata alle norme di attuazione.Inoltre, il procedimento posto in essere dal collegio d’appello nonappare sussumibile nel perimetro dell’ombrello protettivo del fattonotorio, di cui all’art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., stante ilcarattere ristretto che all’accezione di «fatto notorio» si attribuiscenella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13/12/2022 n. 36309;Cass. 16/12/2019 n. 33154): infatti, il procedimento seguitonecessitava della mediazione di dati esattamente codificati e non siesauriva nell’immediata percezione di dati insuscettibili di diverseinterpretazioni, sicché avrebbe presupposto almeno la concordanzasui codici da inserire per conseguire la verifica della comprensione omeno del credito tra quelli ceduti. Il risultato del procedimentosvolto dal collegio d’appello non è stato, inoltre, sottoposto alleparti, il che poteva essere agevolmente fatto mediante la rimessionedella causa sul ruolo affinché queste interloquissero.8. Da ultimo, ma non da meno, la motivazione della sentenza impugnata,quale ulteriore menda, omette di dare conto dei passaggi intermedidi acquisizione del dato numerico finale, sicché la correttezza delrisultato non può essere verificata, soprattutto dinanzi all’adduzionedi erroneità del procedimento seguito: andava indicato numero dipratica e non di conto corrente.9. Il terzo motivo del ricorso, che contesta la carenza di motivazionedella sentenza, laddove essa ha ritenuto irrilevante la dichiarazionedi avvenuta cessione effettuata da [OSCURATO:SOCIETA].,è pure fondato.La Corte territoriale, al di là della seguente affermazione, di cui alpenultimo periodo completo della pag. 4: «ma quel che più contar.g. n. 3028/2024ad. 18/03/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 6Numero registro generale 3028/2024Numero sezionale 1052/2026Numero di raccolta generale 14610/2026Data pubblicazione 17/05/2026nulla rilevando la missiva con cui il 12.5.2021 MPS ha dichiarato (aprecetto già opposto) all’odierna appellante di averle ceduto ilcredito il credito de quo…» non spiega le ragioni dell’irrilevanza delladetta missiva, che non si vede per quale ragione non poteva esserestata inviata dopo che l’opposizione al precetto era già stataproposta e si risolve in una tautologia puramente negativa (in temadi motivazione apparente si veda, per tutte si veda Sez. U3/11/2016 n. 22232).10. Il primo motivo, che reca censura di violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, è assorbito dall’accoglimento del secondo e delterzo motivo di ricorso.11. Il ricorso è, pertanto, accolto.12. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata, in quanto sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione personale, che nel procedere algiudizio di rinvio si atterrà a quanto in questa sede ritenuto carentein ordine alla motivazione della sentenza cassata.13. Alla Corte di rinvio è demandato, altresì, di regolare le spese di questafase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbitoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinviaalla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3028/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6 di 6