CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24857-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, cf. 07913330580, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], èrappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf 06363391001, in persona del Direttore p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7073/09/2019della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 19 . 12 .20 19 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che alla società furono notificati avvisi di accertamento relativi agli anni 2002, 2003, 2004, con rideterminazione dell’imponibile ai fini Irpeg ed Irap, in conseguenza del disconoscimento di costi ritenuti non spettanti, nonché con recupero dell’Iva detratta dalla società, corrispondente a quella risultante da fatture passive, IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti -Prova RGN 24857/2020 Consigliere rel. Federici riferite ad operazioni che l’Agenzia delle entrate a veva considerato oggettivamente inesistenti. L’accertamento traeva a sua volta origine dalla verifica eseguitanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] P roget Appalti s.r.l. , fornitrice di prestazioni fatturate alla Bilder, ed a sua volta considerata una mera cartiera. La ricorrente propose tre distinti ricorsi avverso gli atti impositivi, che, riuniti, furono rigettati nei gradi di merito dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale. La Corte di cassazione, adita dalla soccombente, con sentenza n. 17619/2018 accolse parzialmente il ricorso. Riconobbe la parziale efficacia del condono, relativo all’anno d’imposta 2002, cui la società aveva aderito ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289, e cioè con riguardo ai costi relativi alle imposte dirette, escludendone gli effetti quanto all’Iva. Sul merito dell’accertamento evidenziòper tutte le annualtà la totale assenza di valutazione, da parte del giudice regionale, della documentazione prodotta dalla Bilder a dimostrazione della effettività dei lavori(eseguiti presso pubbliche amministrazioni), in parte appaltati alla [OSCURATO:PERSONA], così da riconoscere l’erroneità della decisione d’appello, quanto alla stessa oggettiva inesistenza delle operazioni. Cassata la decisione con rinvio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7073/09/2019, ha riconosciuto il diritto alla detrazione dei costi, sull’assunto che essi spettano anche qualora vi sia consapevolezza del carattere fraudolentodelle operazioni soggettivamente inesistenti, a tal fine richiamando l’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012. La società ha censurato con un unico motivo la decisione, chiedendone la cassazione, ulteriormente illustrato da memoria depositata ex art. 380 bis.1, cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2023la causa è stata trattata e decisa. Considerato che La società ha denunciato la «violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché violazione dell’art. 384 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.», perché, non esaminando nel concreto la questione della effettiva inesistenza soggettiva RGN 24857/2020 Consigliere rel. Federici delle operazioni, ha omesso quel controllo, pur demandato dalla Corte di legittimità, il cui esito, ove accertata la regolarità delle operazioni, avrebbe consentito di riconoscere anche la detraibilità dell’Iva. Il motivo è fondato e trova accoglimento. La società ha lamentato che il giudice del rinvio abbia sostanzialmente ignorato il dictumdella sentenza del giudice di legittimità, che cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla medesima CTR, aveva demandato l’esame sulle allegazioni della difesa della contribuente , a dimostrazione della effettività delle operazioni risultanti dalle fatture e sulla effettiva esistenza ed operatività della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta invece solo una cartiera nella prospettazione della Agenzia delle entrate, prospettazione accolta dal giudice regionale. Il giudice del rinvio si è invece limitato a riconoscere la detraibilità dei costi, invocando la normativa introdotta nel 2012, senza procedere alla ponderazione di tutta la documentazione probatoria allegata al processo, così da non verificare se le operazioni contestate dall’ufficio fossero effettivamente inesistenti, anche solo soggettivamente, oppure realmente compiute. Si trattava di una attività necessaria, il cui esito era foriero di conseguenze sulla stessa capacità di tenuta degli avvisi d’accertamento, da esso dipendendo non solo la detraibilità dei costi ai fini Irpeg ed Irap, ma la detraibilità dell’Iva medesima. In tal modo il giudice del rinvio ha mancato di uniformarsi a quanto stauito dalla Corte, in violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata, con conseguente rinvio del processo alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione dovrà provvedere, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a vagliare il materiale probatorio allegato anche dalla contribuente, secondo quanto già chiarito dalla prima pronuncia del giudice di legittimità, n. 17619 del 2018. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittim