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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 1958

Cassazione n. 17799/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1958 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni, in replica a quelle della Procura Generale, dei difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 3 dicembre 2021 riformava — solo quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, nonché riducendo le pene accessorie fallimentari — la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] — amministratore di fatto dell "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." dichiarata fallita, istigatore e organizzatore delle condotte illecite in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione dal 1993 e amministratore delegato dal 2005 alla data del fallimento — in ordine ai delitti contestati cumulativamente al capo A) di: bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223, comma 1 e 2, nr. 1 legge fall.) per aver cagionato il dissesto della società in quanto, con abuso dei poteri dell'amministratore e violazione dei doveri previsti per lo stesso, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico nonché al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nella fattispecie costituito dalla mancata ricapitalizzazione della società, esponevano nel bilancio e nella relazione annuale al 31 dicembre 2008, fatti materiali non rispondenti al vero sulle condizioni economico-finanziarie della società, così da indurre i destinatari in errore sulle reali condizioni in cui la stessa versava, alterando in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima, determinando una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% ed una variazione del patrimonio netto superiore al 1%, in particolare appostando una sopravvalutazione dei prodotti in corso di lavorazione (immobile in corso di costruzione a Beinasco) per C 3.874.840 e dei lavori in corso su ordinazione per C 4.907.885, nonché una indebita rivalutazione del patrimonio immobiliare per C 2.180.168, con conseguente patrimonio netto al 31 dicembre 2008 pari ad C -5.045.373 a fronte di un patrimonio netto indicato in bilancio pari a C + 5.917.520; bancarotta fraudolenta impropria per distrazione della somma di C 100.500,00 (importo fatto apparire attraverso giroconti contabili quale risorsa del debitore) e relativa a rimborsi di precedenti finanziamenti dei soci, utilizzata nel settembre 2009 per il pagamento parziale di immobili in favore della società semplice PEAR 86 (società riconducibile a MEDA Federica e ARLOTTO Tommaso, rispettivamente procuratore speciale e vice presidente del C. di A. della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a), nonché della somma di C 224.988,05 indebitamente uscita dalle casse societarie e constatata in esubero rispetto alla somma che l'amministratore ARLOTi-0 Piero doveva corrispondere a titolo di risarcimento danni a seguito della vicenda "Appaltopoli" in cui lo stesso era stato coinvolto, risarcimento di cui si faceva carico l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ai sensi del D.L 231/2001 con conseguente delibera del C. di A. in data 28.3.2005; infine, bancarotta impropria fraudolenta documentale generica, per aver tenuto irregolarmente l'intero impianto contabile amministrativo dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mediante l'utilizzo di artifici contabili quali, ad esempio, la sopravalutazione del patrimonio immobiliare e delle voci in bilancio "Lavori in corso su ordinazione" e "Prodotti in corso di lavorazione ", al fine di mascherare la situazione di decozione conclamata dall'azzeramento del patrimonio netto della società risalente all'esercizio 2008, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio medesimo e del movimento degli affari societari.

Il tutto con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti dall' art. 216 legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile penalmente — artt. 217 comma 1 nr. 4) e 224 R.D 16 marzo 1942 n. 267 - Capo B— di aver aggravato il dissesto della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento nonostante lo stato di decozione si fosse manifestato già con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 (avvenuta con assemblea dei soci dell'8.7.2009), quantificabile nell'ordine di C 2.674.743 in punto capitale ed in C 877.848 in punto oneri da dissesto.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.

La Corte di appello di Torino avrebbe eluso i motivi di appello in tema di insussistenza della prova della qualità di amministratore di fatto del ricorrente, tralasciando che [OSCURATO:PERSONA], anche coimputato, aveva dichiarato che gli amministratori di fatto erano i fratelli Agostino e [OSCURATO:PERSONA] e non anche il figlio del primo, Piero, attuale ricorrente, che pure «era il precedente amministratore, ma per vicende processuali non poteva più assumere nessuna carica.

Era però sempre in azienda».

Inoltre la Corte avrebbe anche non verificato la sentenza di primo grado, che aveva travisato o eluso le dichiarazioni di: [OSCURATO:PERSONA], dipendente, che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva il ruolo di dirigente, aveva tenuto il colloquio per la di lei assunzione, era una «figura di riferimento, riportavamo a lui tutte le problematiche.

Ne discuteva con i signori Agostino e [OSCURATO:PERSONA] e ci riportava le decisioni finali»; [OSCURATO:PERSONA], altra dipendente, che riferiva di essere stata assunta dall'imputato che «gestiva l'impresa ...per conto dei titolari.. era sempre presente negli uffici della società »; [OSCURATO:PERSONA], trasportatore, che aveva riferito di «aver avuto per anni rapporti commerciali con la società, la quale era gestita da [OSCURATO:PERSONA] che era titolare dell'impresa poiché era lui a prendere le decisioni», non valutando la Corte territoriale che lo stesso Rosas riferiva che Spadafora era un 'paravento', a conferma della sua dichiarazione sul ruolo di amministratore di fatto dei fratelli Arlotto, e non di Piero; analogamente per le dichiarazioni travisate di Blandino e Andriolo, Garassino, Bugnone.La Corte torinese, quindi, avrebbe reso una motivazione apparente in ordine ai motivi di appello, quanto alla prova del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. — in ordine al delitto contestato al capo B), che la Corte territoriale non avrebbe verificato estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado.

5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 216, 223, 219 legge fall. e 2621 cod. civ., e vizio di motivazione.

La Corte di appello non avrebbe indicato i criteri tecnici violati dalle ritenute sovra-valutazioni in bilancio, difetterebbe una motivazione in ordine alle distrazioni contestate a fronte delle censure di appello, formulate anche grazie alla consulenza di parte che avrebbe dato conto delle modalità di pagamento, come pure in ordine alla bancarotta documentale perché «la contabilità dell'impresa.., è stata puntualmente ricostruita, seppur non agevolmente» (fol. 19 del ricorso).

6. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 219 legge fall. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Quanto al danno di rilevante gravità la Corte territoriale non avrebbe valutato le censure proposte in appello, come anche la richiesta di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, dovuta al valore dell'attivo e alle limitate distrazioni, nonché al fisiologico ritardo nella presentazione della istanza di concordato, all'incensuratezza, al ruolo di concorrente nei delitti in 'affiancamento'.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

8. Il 2 gennaio 2023 i difensori del ricorrente depositavano conclusioni con le quali, replicando a quelle della Procura Generale, insistevano per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nel resto inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

A ben vedere la Corte di appello ricapitola nello specifico tutto il corrispondente motivo di appello, teso ad ottenere una rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali offerte dal Tribunale di Torino.

La circostanza che la sentenza impugnata non proceda a una valutazione analitica, bensì a una sintetica delle doglianze relative alle singole deposizioni testimoniali, non integra alcuna motivazione apparente, in quanto proprio da quelle dichiarazioni emergeva che Arlotto era impegnato come socio, ma anche con ruoli di gestione continuativi e non solo confinati all'ambito commerciale, con compiti decisionali adeguati a integrare la qualità di amministratore di fatto.

In sostanza la Corte di appello ritiene non decisive le censure formulate con l'atto di appello alla ritenuta parziale valutazione delle dichiarazioni, a cominciare da quelle di Spatafora.

Questa Corte rileva come corretta sia la valutazione operata con la sentenza impugnata, in quanto nessuna delle plurime dichiarazioni, indicate come omesse nella valutazione della Corte territoriale, risulta avere, anche ai fini del dedotto travisamento, il carattere indispensabile della decisività.

Infatti il motivo in esame non si commisura, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, alla necessità che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01).

A ben vedere la pluralità delle fonti narrative esaminate dai Giudice di merito, come anche la marginalità delle difformità dedotte dal motivo di ricorso, esclude la decisività disarticolante richiesta.

Corretta è pertanto la conclusione della Corte di appello, confermativa del ruolo fattuale dell'odierno ricorrente, in linea con i principi per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001).

Nel caso in esame Arlotto era costantemente in azienda, aveva rapporti con i dipendenti, con i trasportatori, si occupava della gestione e delle decisioni, anche congiuntamente al padre e allo zio, il che non esclude la contestata qualità 'di fatto', poiché in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei costanti principi di diritto, cosicchè nel caso in esame la delibazione della qualità di amministratore di fatto costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001).

E, d'altro canto, il motivo di ricorso è aspecifico in quanto tralascia completamente altra parte della motivazione, che la Corte di appello recupera con il rinvio alla sentenza di primo grado, riguardante il ruolo di amministratore di Arlotto nel passato e la sua qualità di socio, ruolo il primo dismesso per vicende processuali che lo avevano coinvolto.

3. Il secondo motivo è fondato.

A ben vedere è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

Per altro l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).Deve rilevarsi come nel caso in esame in ricorso sia stata formulato specifico motivo che si richiama alla eccezione di prescrizione formulata dal Procuratore generale in appello, cosicché la questione era stata posta in secondo grado e non aveva trovato risposta nella sentenza ora impugnata, cosicchè è valutabile il motivo in esame.

La consumazione del delitto di bancarotta viene ad aversi con la dichiarazione di fallimento, dies a quo del termine di prescrizione.

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare, infatti, quale è anche la bancarotta semplice in contestazione, decorre infatti dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte precedenti a tale declaratoria (da ultimo, Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01, in relazione al momento della consumazione ai fini dell'indulto; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 - 01: In motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità; Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389 - 01; qualificano come condizione obiettiva di punibilità la dichiarazione di fallimento, Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610 - 01; Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 2018, Cragnotti, Rv. 272256 - 01; Sez. 5, n. 53184 del 12/10/2017, Fontana, Rv. 271590 - 01).

Pertanto, intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento in data 7 dicembre 2011 il termine di anni sette e mesi sei va a scadere il 7 giugno 2019, ma a tale scadenza vanno ad aggiungersi 209 giorni per sospensione dei termini (in primo grado dal 23 settembre al 26 novembre 2015, per 63 giorni, in secondo grado dal 9 luglio 4 ottobre 2021, per 86 giorni, nonché dal 4 ottobre al 3 dicembre 21 per 60 giorni) che prolungano il termine fino al 3 febbraio 2020, quindi prima della sentenza di appello intervenuta il 3 dicembre 2021.

Pertanto alla data della sentenza impugnata il reato era estinto e il motivo è fondato.

Ne consegue l'accoglimento dello stesso, cui deve seguire l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena da elidersi, in quanto la Corte di appello non ha indicato la frazione di pena in aumento correlata al capo B).

3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. 3.1 A ben vedere la Corte di appello, in ordine alla bancarotta da falso in bilancio, esclude che si verta in tema di falsi valutativi, rilevando invece come si tratti di falsità conseguente alla appostazione di fatti materiali non rispondenti al vero.

A fronte di tale motivazione il ricorso continua a lamentare l'assenza di criteri tecnici di 'lettura' inerenti i falsi valutativi, cosicchè non si commisura alla motivazione impugnata.

Il motivo sul punto è quindi aspecifico, in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

Per altro, sul punto la sentenza impugnata risulta assolutamente in sintonia con i principi consolidati, in forza dei quali è integrato il reato di bancarotta impropria da reato societario allorchè l'amministratore di società esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale, evitando così che si palesi la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla liquidazione della società, provvedimenti la cui mancata adozione determinava l'aggravamento del dissesto di quest'ultima (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013 - dep. 02/07/2013, Mannino, Rv. 255575). 3.2 Analogamente anche per le condotte distrattive, il ricorso ripropone gli argomenti dell'appello, mentre la sentenza impugnata individua la peculiarità distrattiva nell'assenza di giustificazione delle operazioni: per un verso la prima operazione interveniva fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Pear 86, società semplice di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di un credito della fallita per un importo di oltre un milione di euro, per una residua parte pari a euro 100.500,00 il credito veniva compensato con altro credito della Pear

86. Di tale ultimo diritto di credito, però, del socio nei confronti della società non vi era alcun comprovato titolo di giustificazione (cfr. fol. 5 della sentenza di primo grado).

Anche la seconda operazione distrattiva risultava ingiustificata perché la [OSCURATO:PERSONA] erogava in favore di [OSCURATO:PERSONA] euro 842.189,00 accollandosi il debito di costui nei confronti del Comune di Torino a titolo di risarcimento.

E però, tale debito risultava pari a 617.200,95 euro, cosicchè senza alcuna giustificazione risultava il pagamento di aggiuntivi e ingiustificati — quand'anche i primi lo fossero stati — 225mi1a euro circa (sentenza di primo grado, fol. 6).

Anche in questo caso il motivo di ricorso non attacca la motivazione della Corte di appello sulla assenza di giustificazione di tali operazioni, come descritte dalle due sentenze.

Pertanto il motivo è aspecifico e le valutazioni operate sono in linea con i principi di diritto, in quanto la compensazione e le dazioni avvengono senza alcun interesse e contropartita per la fallita, mettendo in pericolo la garanzia patrimoniale per i creditori. 3.3 Va esaminato l'ultima parte del terzo motivo di ricorso, in relazione alla bancarotta documentale, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata di conferma di quella di primo grado: la contabilità, «seppur non agevolmente » era stata puntualmente ricostruita, si legge in ricorso.

La Corte di appello conferma la sentenza di primo grado proprio perché non è stata agevole la ricostruzione degli affari sociali.

A riguardo, a differenza di quanto argomentato in ricorso, corretto e pertinente è il riferimento operato in sentenza al seguente principio di diritto: in tema di bancarotta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo.

4. Il quarto motivo è fondato.

In relazione alla circostanza aggravante della rilevante gravità del danno non vi è dubbio che la Corte territoriale non dia risposta alla censura di appello, ritualmente formulata, a fronte di una determinazione da parte del Tribunale di Torino che trae il convincimento della sussistenza dell'aggravante dal deficit fallimentare, cioè dalla differenza tra il passivo ammesso e l'attivo stimato.

Ma, a tal riguardo, a buona ragione il ricorso richiama il principio per cui ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità e alla gravità del fatto di bancarotta non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01).

Tale valutazione difetta del tutto nelle sentenze di merito e pertanto sul punto va accolto il ricorso e va disposto l'annullamento con rinvio.

Quanto, invece, al motivo di censura relativo all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su quelle aggravanti, lo stesso risulta allo stato assorbito e impregiudicato, in quanto logicamente subordinato al punto inerente la sussistenza della predetta aggravante dell'art. 219 legge fall. riconosciuta ma non motivata.

A tal riguardo, la cognizione del Giudice del rinvio riguarderà il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo).

5. Pertanto la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale che in sede di rinvio provvederà, alla luce dei principi di diritto finora evidenziati, a valutare il quarto motivo di appello in ordine alla rilevante gravità del danno, nonché a rideterminare la misura dell'aumento di pena a seguito del venir meno del capo B) per estinzione, in quanto (cfr. Sez 5, n. 55390 del 30/10/2018, Pace, Rv. 274629 - 01) in tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché l'intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non potendo farsi luogo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., allo scorporo di una frazione di pena riferibile al reato prescritto, in quanto ciò comporta una specifica rivalutazione dell'incidenza del reato estinto sulla complessiva valutazione del fatto.

5. Dalla solo parziale inammissibilità dei motivi di ricorso non consegue alcuna determinazione in tema di spese.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato sub B), perché è estinto per prescrizione; annulla altresì la st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1958 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni, in replica a quelle della Procura Generale, dei difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 3 dicembre 2021 riformava — solo quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, nonché riducendo le pene accessorie fallimentari — la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] — amministratore di fatto dell "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." dichiarata fallita, istigatore e organizzatore delle condotte illecite in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione dal 1993 e amministratore delegato dal 2005 alla data del fallimento — in ordine ai delitti contestati cumulativamente al capo A) di: bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223, comma 1 e 2, nr. 1 legge fall.) per aver cagionato il dissesto della società in quanto, con abuso dei poteri dell'amministratore e violazione dei doveri previsti per lo stesso, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico nonché al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nella fattispecie costituito dalla mancata ricapitalizzazione della società, esponevano nel bilancio e nella relazione annuale al 31 dicembre 2008, fatti materiali non rispondenti al vero sulle condizioni economico-finanziarie della società, così da indurre i destinatari in errore sulle reali condizioni in cui la stessa versava, alterando in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima, determinando una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% ed una variazione del patrimonio netto superiore al 1%, in particolare appostando una sopravvalutazione dei prodotti in corso di lavorazione (immobile in corso di costruzione a Beinasco) per C 3.874.840 e dei lavori in corso su ordinazione per C 4.907.885, nonché una indebita rivalutazione del patrimonio immobiliare per C 2.180.168, con conseguente patrimonio netto al 31 dicembre 2008 pari ad C -5.045.373 a fronte di un patrimonio netto indicato in bilancio pari a C + 5.917.520; bancarotta fraudolenta impropria per distrazione della somma di C 100.500,00 (importo fatto apparire attraverso giroconti contabili quale risorsa del debitore) e relativa a rimborsi di precedenti finanziamenti dei soci, utilizzata nel settembre 2009 per il pagamento parziale di immobili in favore della società semplice PEAR 86 (società riconducibile a MEDA Federica e ARLOTTO Tommaso, rispettivamente procuratore speciale e vice presidente del C. di A. della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a), nonché della somma di C 224.988,05 indebitamente uscita dalle casse societarie e constatata in esubero rispetto alla somma che l'amministratore ARLOTi-0 Piero doveva corrispondere a titolo di risarcimento danni a seguito della vicenda "Appaltopoli" in cui lo stesso era stato coinvolto, risarcimento di cui si faceva carico l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ai sensi del D.L 231/2001 con conseguente delibera del C. di A. in data 28.3.2005; infine, bancarotta impropria fraudolenta documentale generica, per aver tenuto irregolarmente l'intero impianto contabile amministrativo dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mediante l'utilizzo di artifici contabili quali, ad esempio, la sopravalutazione del patrimonio immobiliare e delle voci in bilancio "Lavori in corso su ordinazione" e "Prodotti in corso di lavorazione ", al fine di mascherare la situazione di decozione conclamata dall'azzeramento del patrimonio netto della società risalente all'esercizio 2008, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio medesimo e del movimento degli affari societari. Il tutto con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti dall' art. 216 legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile penalmente — artt. 217 comma 1 nr. 4) e 224 R.D 16 marzo 1942 n. 267 - Capo B— di aver aggravato il dissesto della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento nonostante lo stato di decozione si fosse manifestato già con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 (avvenuta con assemblea dei soci dell'8.7.2009), quantificabile nell'ordine di C 2.674.743 in punto capitale ed in C 877.848 in punto oneri da dissesto. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. La Corte di appello di Torino avrebbe eluso i motivi di appello in tema di insussistenza della prova della qualità di amministratore di fatto del ricorrente, tralasciando che [OSCURATO:PERSONA], anche coimputato, aveva dichiarato che gli amministratori di fatto erano i fratelli Agostino e [OSCURATO:PERSONA] e non anche il figlio del primo, Piero, attuale ricorrente, che pure «era il precedente amministratore, ma per vicende processuali non poteva più assumere nessuna carica. Era però sempre in azienda». Inoltre la Corte avrebbe anche non verificato la sentenza di primo grado, che aveva travisato o eluso le dichiarazioni di: [OSCURATO:PERSONA], dipendente, che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva il ruolo di dirigente, aveva tenuto il colloquio per la di lei assunzione, era una «figura di riferimento, riportavamo a lui tutte le problematiche. Ne discuteva con i signori Agostino e [OSCURATO:PERSONA] e ci riportava le decisioni finali»; [OSCURATO:PERSONA], altra dipendente, che riferiva di essere stata assunta dall'imputato che «gestiva l'impresa ...per conto dei titolari.. era sempre presente negli uffici della società »; [OSCURATO:PERSONA], trasportatore, che aveva riferito di «aver avuto per anni rapporti commerciali con la società, la quale era gestita da [OSCURATO:PERSONA] che era titolare dell'impresa poiché era lui a prendere le decisioni», non valutando la Corte territoriale che lo stesso Rosas riferiva che Spadafora era un 'paravento', a conferma della sua dichiarazione sul ruolo di amministratore di fatto dei fratelli Arlotto, e non di Piero; analogamente per le dichiarazioni travisate di Blandino e Andriolo, Garassino, Bugnone.La Corte torinese, quindi, avrebbe reso una motivazione apparente in ordine ai motivi di appello, quanto alla prova del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. — in ordine al delitto contestato al capo B), che la Corte territoriale non avrebbe verificato estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 216, 223, 219 legge fall. e 2621 cod. civ., e vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe indicato i criteri tecnici violati dalle ritenute sovra-valutazioni in bilancio, difetterebbe una motivazione in ordine alle distrazioni contestate a fronte delle censure di appello, formulate anche grazie alla consulenza di parte che avrebbe dato conto delle modalità di pagamento, come pure in ordine alla bancarotta documentale perché «la contabilità dell'impresa.., è stata puntualmente ricostruita, seppur non agevolmente» (fol. 19 del ricorso). 6. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 219 legge fall. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Quanto al danno di rilevante gravità la Corte territoriale non avrebbe valutato le censure proposte in appello, come anche la richiesta di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, dovuta al valore dell'attivo e alle limitate distrazioni, nonché al fisiologico ritardo nella presentazione della istanza di concordato, all'incensuratezza, al ruolo di concorrente nei delitti in 'affiancamento'. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 8. Il 2 gennaio 2023 i difensori del ricorrente depositavano conclusioni con le quali, replicando a quelle della Procura Generale, insistevano per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nel resto inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. A ben vedere la Corte di appello ricapitola nello specifico tutto il corrispondente motivo di appello, teso ad ottenere una rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali offerte dal Tribunale di Torino. La circostanza che la sentenza impugnata non proceda a una valutazione analitica, bensì a una sintetica delle doglianze relative alle singole deposizioni testimoniali, non integra alcuna motivazione apparente, in quanto proprio da quelle dichiarazioni emergeva che Arlotto era impegnato come socio, ma anche con ruoli di gestione continuativi e non solo confinati all'ambito commerciale, con compiti decisionali adeguati a integrare la qualità di amministratore di fatto. In sostanza la Corte di appello ritiene non decisive le censure formulate con l'atto di appello alla ritenuta parziale valutazione delle dichiarazioni, a cominciare da quelle di Spatafora. Questa Corte rileva come corretta sia la valutazione operata con la sentenza impugnata, in quanto nessuna delle plurime dichiarazioni, indicate come omesse nella valutazione della Corte territoriale, risulta avere, anche ai fini del dedotto travisamento, il carattere indispensabile della decisività. Infatti il motivo in esame non si commisura, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, alla necessità che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). A ben vedere la pluralità delle fonti narrative esaminate dai Giudice di merito, come anche la marginalità delle difformità dedotte dal motivo di ricorso, esclude la decisività disarticolante richiesta. Corretta è pertanto la conclusione della Corte di appello, confermativa del ruolo fattuale dell'odierno ricorrente, in linea con i principi per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). Nel caso in esame Arlotto era costantemente in azienda, aveva rapporti con i dipendenti, con i trasportatori, si occupava della gestione e delle decisioni, anche congiuntamente al padre e allo zio, il che non esclude la contestata qualità 'di fatto', poiché in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei costanti principi di diritto, cosicchè nel caso in esame la delibazione della qualità di amministratore di fatto costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). E, d'altro canto, il motivo di ricorso è aspecifico in quanto tralascia completamente altra parte della motivazione, che la Corte di appello recupera con il rinvio alla sentenza di primo grado, riguardante il ruolo di amministratore di Arlotto nel passato e la sua qualità di socio, ruolo il primo dismesso per vicende processuali che lo avevano coinvolto. 3. Il secondo motivo è fondato. A ben vedere è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. Per altro l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).Deve rilevarsi come nel caso in esame in ricorso sia stata formulato specifico motivo che si richiama alla eccezione di prescrizione formulata dal Procuratore generale in appello, cosicché la questione era stata posta in secondo grado e non aveva trovato risposta nella sentenza ora impugnata, cosicchè è valutabile il motivo in esame. La consumazione del delitto di bancarotta viene ad aversi con la dichiarazione di fallimento, dies a quo del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare, infatti, quale è anche la bancarotta semplice in contestazione, decorre infatti dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte precedenti a tale declaratoria (da ultimo, Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01, in relazione al momento della consumazione ai fini dell'indulto; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 - 01: In motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità; Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389 - 01; qualificano come condizione obiettiva di punibilità la dichiarazione di fallimento, Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610 - 01; Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 2018, Cragnotti, Rv. 272256 - 01; Sez. 5, n. 53184 del 12/10/2017, Fontana, Rv. 271590 - 01). Pertanto, intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento in data 7 dicembre 2011 il termine di anni sette e mesi sei va a scadere il 7 giugno 2019, ma a tale scadenza vanno ad aggiungersi 209 giorni per sospensione dei termini (in primo grado dal 23 settembre al 26 novembre 2015, per 63 giorni, in secondo grado dal 9 luglio 4 ottobre 2021, per 86 giorni, nonché dal 4 ottobre al 3 dicembre 21 per 60 giorni) che prolungano il termine fino al 3 febbraio 2020, quindi prima della sentenza di appello intervenuta il 3 dicembre 2021. Pertanto alla data della sentenza impugnata il reato era estinto e il motivo è fondato. Ne consegue l'accoglimento dello stesso, cui deve seguire l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena da elidersi, in quanto la Corte di appello non ha indicato la frazione di pena in aumento correlata al capo B). 3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. 3.1 A ben vedere la Corte di appello, in ordine alla bancarotta da falso in bilancio, esclude che si verta in tema di falsi valutativi, rilevando invece come si tratti di falsità conseguente alla appostazione di fatti materiali non rispondenti al vero. A fronte di tale motivazione il ricorso continua a lamentare l'assenza di criteri tecnici di 'lettura' inerenti i falsi valutativi, cosicchè non si commisura alla motivazione impugnata. Il motivo sul punto è quindi aspecifico, in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Per altro, sul punto la sentenza impugnata risulta assolutamente in sintonia con i principi consolidati, in forza dei quali è integrato il reato di bancarotta impropria da reato societario allorchè l'amministratore di società esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale, evitando così che si palesi la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla liquidazione della società, provvedimenti la cui mancata adozione determinava l'aggravamento del dissesto di quest'ultima (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013 - dep. 02/07/2013, Mannino, Rv. 255575). 3.2 Analogamente anche per le condotte distrattive, il ricorso ripropone gli argomenti dell'appello, mentre la sentenza impugnata individua la peculiarità distrattiva nell'assenza di giustificazione delle operazioni: per un verso la prima operazione interveniva fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Pear 86, società semplice di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un credito della fallita per un importo di oltre un milione di euro, per una residua parte pari a euro 100.500,00 il credito veniva compensato con altro credito della Pear 86. Di tale ultimo diritto di credito, però, del socio nei confronti della società non vi era alcun comprovato titolo di giustificazione (cfr. fol. 5 della sentenza di primo grado). Anche la seconda operazione distrattiva risultava ingiustificata perché la [OSCURATO:PERSONA] erogava in favore di [OSCURATO:PERSONA] euro 842.189,00 accollandosi il debito di costui nei confronti del Comune di Torino a titolo di risarcimento. E però, tale debito risultava pari a 617.200,95 euro, cosicchè senza alcuna giustificazione risultava il pagamento di aggiuntivi e ingiustificati — quand'anche i primi lo fossero stati — 225mi1a euro circa (sentenza di primo grado, fol. 6). Anche in questo caso il motivo di ricorso non attacca la motivazione della Corte di appello sulla assenza di giustificazione di tali operazioni, come descritte dalle due sentenze. Pertanto il motivo è aspecifico e le valutazioni operate sono in linea con i principi di diritto, in quanto la compensazione e le dazioni avvengono senza alcun interesse e contropartita per la fallita, mettendo in pericolo la garanzia patrimoniale per i creditori. 3.3 Va esaminato l'ultima parte del terzo motivo di ricorso, in relazione alla bancarotta documentale, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata di conferma di quella di primo grado: la contabilità, «seppur non agevolmente » era stata puntualmente ricostruita, si legge in ricorso. La Corte di appello conferma la sentenza di primo grado proprio perché non è stata agevole la ricostruzione degli affari sociali. A riguardo, a differenza di quanto argomentato in ricorso, corretto e pertinente è il riferimento operato in sentenza al seguente principio di diritto: in tema di bancarotta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo. 4. Il quarto motivo è fondato. In relazione alla circostanza aggravante della rilevante gravità del danno non vi è dubbio che la Corte territoriale non dia risposta alla censura di appello, ritualmente formulata, a fronte di una determinazione da parte del Tribunale di Torino che trae il convincimento della sussistenza dell'aggravante dal deficit fallimentare, cioè dalla differenza tra il passivo ammesso e l'attivo stimato. Ma, a tal riguardo, a buona ragione il ricorso richiama il principio per cui ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità e alla gravità del fatto di bancarotta non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01). Tale valutazione difetta del tutto nelle sentenze di merito e pertanto sul punto va accolto il ricorso e va disposto l'annullamento con rinvio. Quanto, invece, al motivo di censura relativo all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su quelle aggravanti, lo stesso risulta allo stato assorbito e impregiudicato, in quanto logicamente subordinato al punto inerente la sussistenza della predetta aggravante dell'art. 219 legge fall. riconosciuta ma non motivata. A tal riguardo, la cognizione del Giudice del rinvio riguarderà il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). 5. Pertanto la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale che in sede di rinvio provvederà, alla luce dei principi di diritto finora evidenziati, a valutare il quarto motivo di appello in ordine alla rilevante gravità del danno, nonché a rideterminare la misura dell'aumento di pena a seguito del venir meno del capo B) per estinzione, in quanto (cfr. Sez 5, n. 55390 del 30/10/2018, Pace, Rv. 274629 - 01) in tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché l'intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non potendo farsi luogo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., allo scorporo di una frazione di pena riferibile al reato prescritto, in quanto ciò comporta una specifica rivalutazione dell'incidenza del reato estinto sulla complessiva valutazione del fatto. 5. Dalla solo parziale inammissibilità dei motivi di ricorso non consegue alcuna determinazione in tema di spese. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato sub B), perché è estinto per prescrizione; annulla altresì la st
Sentenza Cassazione n. 17799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris