CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di ap- pello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 4 legge 110/1975; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione di legge in riferimento all'affermazione di respon- sabilità, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite- ri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con mo- tivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convin- cimento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il nsigliere estens e [OSCURATO:PERSONA]