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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1972

Cassazione n. 00588/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1972 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dei 24 febbraio 2021 del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati dalle sentenze della Corte di appello di Palermo del 6 luglio 1999, divenuta definitiva; del 29 luglio 2001, definitiva il 26 aprile 2002; del 17 maggio 2016, definitiva il 24 ottobre 2017; del 29 settembre 2016, definitiva il 6 luglio 2017; del 27 ottobre 2017, definitiva il 7 giugno 2018.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

Col primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup., nonché vizio di motivazione, atteso che quando aveva iniziato la partecipazione al sodalizio criminale, commettendo i delitti di favoreggiamento aggravato ex art. 7 di. n. 152/1991 e di tentato omicidio aggravato, aveva anche programmato la consumazione del delitto di detenzione e cessione di stupefacenti, ne è dimostrazione la massima di esperienza per la quale il traffico dì droga rientra tra le principali attività della consorteria mafiosa, così da permettere alla stessa di realizzare notevoli profitti e di rafforzarsi economicamente.

Col secondo motivo, denuncia violazione di legge in relazione all'art. 63 comma 4, l'art. 81 commi 2 e seguenti cod. pen. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. in ordine al calcolo della pena stabilita per il reato continuato nella misura di anni diciotto e mesi sei di reclusione, avendo preso a base del calcolo di quella inflitta con sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/05/2016, aumentandola poi per la continuazione con gli altri reati accertati con le ulteriori sentenze di condanna.

Inoltre, difetterebbe una motivazione specifica per la determinazione dell'aumento di pena, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] cidtjA3_2cL

1. Con atto del 17 maggio 2021,—Tf-i9correhte rinuncia al ricorso per cassazione.

La Corte, pur prendendo atto della rinuncia all'impugnazione non può considerarla rituale ed efficace, a causa dell'assenza della procura speciale del condannato al difensore per poter rinunciare; inoltre, l'atto personale di [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia richiamato dal difensore in detto atto a sua firma non è presente nel fascicolo.2.1.

Il primo motivo appare manifestamente infondato, perché il giudice ha argomentato in modo minuzioso e logico sia l'accoglimento dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati commessi in un arco temporale compreso tra il 1996 e l'anno 2011 con condotte tutte finalizzate in modo evidente all'agevolazione della cosca mafiosa denominata "Cosa nostra", sia all'esclusione dalla continuazione del reato commesso il 20.11.2010 perché realizzato in data antecedente al delitto associativo, per il quale non appariva chiara la sua finalizzazione all'agevolazione e sostegno del consorzio criminale suddetta. 2.2..

Anche il motivo sulla motivazione dell'identità della pena determinata in ìerk, Ocuu aumento appar~vt5 di consistenza, stante l'entità contenuta dei singoli aumenti in relazione alla gravità dei reati di volta in volta considerati.

Al contrario, il ricorso appare affetto da genericità, perché non espone in modo analitico le singole vicende delittuose ponendole così in relazione tra loro e non espone le ragioni specifiche della mancata considerazione del vincolo di esse col sodalizio criminale, al di là della ricordata preferenza generale di Cosa nostra per i reati in materia di stupefacenti.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1972 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dei 24 febbraio 2021 del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati dalle sentenze della Corte di appello di Palermo del 6 luglio 1999, divenuta definitiva; del 29 luglio 2001, definitiva il 26 aprile 2002; del 17 maggio 2016, definitiva il 24 ottobre 2017; del 29 settembre 2016, definitiva il 6 luglio 2017; del 27 ottobre 2017, definitiva il 7 giugno 2018. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup., nonché vizio di motivazione, atteso che quando aveva iniziato la partecipazione al sodalizio criminale, commettendo i delitti di favoreggiamento aggravato ex art. 7 di. n. 152/1991 e di tentato omicidio aggravato, aveva anche programmato la consumazione del delitto di detenzione e cessione di stupefacenti, ne è dimostrazione la massima di esperienza per la quale il traffico dì droga rientra tra le principali attività della consorteria mafiosa, così da permettere alla stessa di realizzare notevoli profitti e di rafforzarsi economicamente. Col secondo motivo, denuncia violazione di legge in relazione all'art. 63 comma 4, l'art. 81 commi 2 e seguenti cod. pen. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. in ordine al calcolo della pena stabilita per il reato continuato nella misura di anni diciotto e mesi sei di reclusione, avendo preso a base del calcolo di quella inflitta con sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/05/2016, aumentandola poi per la continuazione con gli altri reati accertati con le ulteriori sentenze di condanna. Inoltre, difetterebbe una motivazione specifica per la determinazione dell'aumento di pena, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] cidtjA3_2cL 1. Con atto del 17 maggio 2021,—Tf-i9correhte rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte, pur prendendo atto della rinuncia all'impugnazione non può considerarla rituale ed efficace, a causa dell'assenza della procura speciale del condannato al difensore per poter rinunciare; inoltre, l'atto personale di [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia richiamato dal difensore in detto atto a sua firma non è presente nel fascicolo.2.1. Il primo motivo appare manifestamente infondato, perché il giudice ha argomentato in modo minuzioso e logico sia l'accoglimento dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati commessi in un arco temporale compreso tra il 1996 e l'anno 2011 con condotte tutte finalizzate in modo evidente all'agevolazione della cosca mafiosa denominata "Cosa nostra", sia all'esclusione dalla continuazione del reato commesso il 20.11.2010 perché realizzato in data antecedente al delitto associativo, per il quale non appariva chiara la sua finalizzazione all'agevolazione e sostegno del consorzio criminale suddetta. 2.2.. Anche il motivo sulla motivazione dell'identità della pena determinata in ìerk, Ocuu aumento appar~vt5 di consistenza, stante l'entità contenuta dei singoli aumenti in relazione alla gravità dei reati di volta in volta considerati. Al contrario, il ricorso appare affetto da genericità, perché non espone in modo analitico le singole vicende delittuose ponendole così in relazione tra loro e non espone le ragioni specifiche della mancata considerazione del vincolo di esse col sodalizio criminale, al di là della ricordata preferenza generale di Cosa nostra per i reati in materia di stupefacenti. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso
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