CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 20326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7540-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del rappresentante legale p.t. , elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , 0 3078981200 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 307/04/2015della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata l’11 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Cartella di pagamento – Società estera –Notifica dopo cessazione attività in Italia RGN 7540/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] s.a.ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 307/04/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che, confermando la decisione del giudice provinciale, aveva rigettato l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Agenzia delle entrate pretesela somma di € 930.459,61 a titolo di imposte dirette e Iva per l’anno 2004. Per quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso l’importo riguardava la liquidazione della dichiarazione di condono, presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 8 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, dal cui omesso versamento era derivata l’iscrizione a ruolo del debito fiscale. La società, che aveva eccepito la tardività della notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 15 giugno 2009,oltre il termine del 31 dicembre 2008, e dunque la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa fiscale, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che con sentenza n. 128/02/2011 rigettò il ricorso. L’appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Sardegna,con cui la società instava nelle sue ragioni, fu respinto con la sentenza ora impugnata. Il giudice regionale, al pari di quello provinciale,ha ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente,perché tardivo rispetto alla notificazione della cartella erariale, compiutasi il 17 dicembre 2008 e non nella data successiva indicata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha censurato la pronunzia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui hanno resistito con controricorsi l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione. Considerato che La società ha denunciato: con il primo motivo la violazionee falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quanto al travisamento dei fatti, non avvertendo che il ricorso proposto dalla contribuente era tempestivo, senza che ciò risultasse contestato dall’erario; con il secondo motivo la violazione del regolamento CE n. 1179 del 2008, quanto alla ritualità edefficacia della notificazione di una nuova cartella, avvenuta nei confronti della società a mezzo dell’autorità lussemburghese il 15 giugno 2009;RGN 7540/2016 Consigliere rel. Federici con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quanto all’inappropriato richiamo della disciplina in materia di Iva, ai fini della identificazione del rappresentante fiscale della Parkar per la notificazione della cartella, laddove gli importi dovuti afferivano all’adesione alla definizione condoniale dellependenze fiscali, per la quale la notifica doveva eseguirsi invece direttamente all’estero; con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, lett. e bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ., quanto alla nullità o inesistenza della presunta precedente notificazione. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché tutti diretti a rilevare l’efficacia e rilevanza della notificazione della cartella compiuta il 15 giugno 2009 edunque, specularmente, l’inesistenza e irrilevanza di quella asseritamente eseguita il 17 dicembre 2008. Va intanto chiarito chela contribuente ha riferito di avere sede legale all’estero e di avere iniziato in Italia la propria attività nel settembre 2003, per poi denunciarne la cessazione in data 31 ottobre 2005. Il 9 aprile 2004 aveva aderito alla procedura di condono prevista dall’art. 8 della l. n. 289 del 2002, presentando la dichiarazione integrativa per la definizione fiscale degli anni pregressie versando l’importo di € 6.000,00 . Successivamente, in data 15 giugno 2009, le fu notificata la cartella di pagamento impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Nelle difese presentate dall’agente della riscossione, ritenute tardive, si affermava che la notifica della cartella era stata invece eseguita il 17 dicembre 2008, così che la cartella risultava notificata tempestivamente , e ad essere tardivo era il ricorso della società. I giudici dei gradi di merito hanno riconosciuto le ragioni dell’erario. Con i motivi dal primo al quarto la società insiste nell’affermare che la notifica corretta era quella eseguita presso la sede estera nel giugno 2009, mentre quella del dicembre 2008, eseguita in Italia, era in ogni caso inesistente per le modalità di esecuzione, ossia presso il rag. Durzu, che aveva cessato dalle funzioni di rappresentante fiscale al momento in cui la società aveva cessato in Italia la propria attività (nel 2005). L a ricorrente afferma peraltro che la prima notifica si era compiuta non già presso il domicilio fiscale italiano, ma,ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. presso la RGN 7540/2016 Consigliere rel. Federici residenza dell’ex rappresentante fiscale; né questi aveva mai ricoperto altre funzioni rappresentative, men che meno quelle di rappresentante legale della società.La società ha inoltre denunciato che del tutto errato era il richiamo dell’agente riscossore all’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché quella cartella non poteva riferirsi all’Iva, ma ai crediti che l ’Ufficio pretendeva di vantare in merito al procedimento per condono attivato dalla contribuente. L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] insistono invece sulla ritualità ed efficacia della prima notificazione, rilevando che la seconda aveva avuto solola finalità di assicurare una concreta conoscenza dell’atto impositivo, senza escludere il perfezionamentodella prima, eseguita nel rispetto delle procedure di notificazione e della disciplina ad essa applicabile. A tal fine hanno evidenziato che, pur cessata l’attività della società straniera in Italia, nella relativa dichiarazionedi cessazione, cui pure la società era obbligata, risultava comunque confermato il domicilio fiscale della Parkar presso lo studio del rag. Durzu. Queste le rispettive posizioni, per quanto risulti non consueta l’esecuzione di due notificazioni, è indubitabile che la seconda di esse, eseguita all’estero presso la sede legale della società (in Lussemburgo), non ha annullato, né tanto meno sostituito la prima, risalente al dicembre del 2008. Se quest’ultima pertanto sia regolare o meno non dipende certo dalla notificazione successiva, ma, qualora viziata, da carenze ad essa direttamente riconducibili. Ebbene, le critiche rivolte alla regolarità della prima notificazione risultano infondate. Essa fu intanto eseguita presso il domicilio fiscale eletto dalla società al momento d’inizio dell’attività in Italia. Tale domicilio corrispondeva allo studio del rag. Durzu, rappresentante fiscale della suddetta società. Dalla ricostruzione degli eventi succedutisi sievince inoltre che la società nel 2005 cessò la propria attività solo in Italia, proseguendola presso la propria sede (o anche altrove) e mantenendotuttavia il domicilio fiscale in Cagliari,via Caboni 14, corrispondente allo studio del rag. Durzu. Nelle difese dell’Agenzia delle entrate si evidenzia infatti come con la dichiarazione di cessazione attività tale indirizzo risultò comunque confermato nel quadro b) della suddetta dichiarazione , per essere stat o indicato nonostante la sede legale fosse localizzata in Lussemburgo.RGN 7540/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie in cui era stata tempestivamente inviata la cartella di pagamento al la società contribuente nella sede da essa dichiarata, e dalla quale si era trasferita senza comunicarela variazione della sede ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, ha ritenuto che da parte dello stesso contribuente fosse inopponibile all’Amministrazione finanziaria la decadenza dal potere impositivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31059; cfr. anche 23 gennaio 2020, n. 1500; 8 luglio 2016, n. 13972). Si tratta di riscontri in alcun modo disattesi dalla difesa della ricorrente, posto che nei propri atti non è neppure comprensibile quando e come la società abbia effettivamente portato a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria la cessazione della propria attività in Italia. L’unico cenno che viene fatto sul punto è quello riportato alla nota 1 di pag. 12 del ricorso , laddove riferisce quanto già riportato nella memoria di costituzione, ossia che «il Rag. Durzu, una volta ricevuta la notificazione della cartella abbia comunicato all’agente della riscossione che la Parkar aveva cessato la propria attività in Italia e, a riprova di ciò, ha trasmesso la relativa dichiarazione (di cui si è detto)[…]». In altri termini non vi è neppure la prova che quella dichiarazione, di certo trasmessa dall’ex rappresentante fiscale in occasione della notificazione della cartella di pagamento presso il proprio indirizzo, fosse stata portata a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria nei termini e con le modalità prescritte dall’art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. E comunque, si ribadisce, quella dichiarazione riportava comunque ancora il domicilio fiscale italiano, elemento di certo contrastante con la pretesa della sua irrilevanza. A fronte delle suddette emergenze risulta allora priva di rilievola critica sulle modalità di esecuzione della notificazione, ed in particolare l’invocazione della disciplina dettata dall’art. 60, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973. In conclusione deve ritenersi che, qualunque sia stato l’intento perseguito con la seconda notificazione della “medesima” cartella, la prima notificaera da ritenersi regolare ed efficace. Le valutazioni del giudice regionale risultano pertanto corrette in merito e iprimi quattro motivi vanno pertanto rigettati.RGN 7540/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] e ritualità della notifica della cartella di pagamento eseguita il 17 dicembre2008 comporta per conseguenza la tempestività dell’esercizio del potere impositivo dell’Agenzia delle entrate e, di contro, la tardività dell’impugnazione della medesima cartella da parte della società contribuente, il cui ricorso era pertanto inammissibile, come già dichiarato in entrambi i gradi di merito. Per le suddette conclusioni risultano inammissibili il quinto ed il sesto motivo, con i quali la società si è doluta della violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, quanto all’omessa motivazione sulla mancata concessione di un termine a difesa per la formulazione di motivi aggiunti, e si è doluta della illegittimità della sentenza per omessa decisione sulle eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine notifica di due cartelle. Il ricorso va pertanto rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza della società nelle spese processuali, nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore di ciascuna delle controricorrenti nella misura di € 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d