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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21651/2026

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ensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Coop. in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 875/2024depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13 agosto 2018 [OSCURATO:PERSONA] eArtigiana di [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] delle Terre VeneteCredito Cooperativo s.c., agiva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., nonché dei fideiussori signori Ancillo, Emanuela e RobertoGasparotto, per il pagamento della somma di euro 1.420.887,12, dedottaquale saldo debitore di rapporti di conto corrente e aperture di credito.Il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso monitorio, concedendo laprovvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.Avverso tale provvedimento proponevano opposizione l’[OSCURATO:PERSONA] proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-, nonché,con separato atto, l’Emanuela e il [OSCURATO:PERSONA].I giudizi di opposizione, stante la connessione soggettiva e oggettiva,venivano riuniti.

Nel corso del giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venivadichiarata fallita, con conseguente interruzione del processo,successivamente riassunto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], pur vocato in giudizio, rimaneva contumace.Con sentenza n. 543/2022 il Tribunale di Vicenza, revocato il decretoingiuntivo, condannava i [OSCURATO:PERSONA] al solidale pagamento in favore diBanca delle [OSCURATO:PERSONA] s.c. della somma di euro1.286.606,60, oltre interessi, compensando parzialmente le spese di lite.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/20262.

Successivamente, con sentenza n. 875 del 7 maggio 2024 la Corted’Appello di Venezia rigettava l’interposto gravame, confermando ladecisione di primo grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’AncilloGasparotto propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.3.1.

Resiste con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] delle Terre VeneteCredito Cooperativo s.c.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1957c.c. e dell’art. 167 c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto tardiva –perché formulata solo in comparsa conclusionale – l’eccezione diinefficacia della fideiussione per decorso del termine semestrale ex art.1957 c.c., qualificandola come eccezione “in senso stretto” soggetta allepreclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.; secondo il ricorrente, invece, sitratterebbe di eccezione “in senso lato”, rilevabile d’ufficio in mancanza diespressa previsione di decadenza, e comunque proponibile senza lepreclusioni richiamate.In subordine, censura la decisione nella parte in cui la corte territoriale haritenuto rispettato il termine di sei mesi, individuando il dies a quo nellachiusura/revoca degli affidamenti e nel conseguente “passaggio asofferenza” del rapporto; deduce che tale criterio sarebbe erroneo, poichéil termine dovrebbe decorrere dal primo inadempimento del debitoreprincipale (scadenza delle singole obbligazioni/anticipazioni, osuperamento dell’affidamento), non dalla data – rimessa alladiscrezionalità della banca – di revoca del rapporto.

A sostegno, richiamaprincipi di legittimità sul decorso del termine in presenza di obbligazioni ascadenze periodiche e sull’onere del creditore di attivarsitempestivamente, deducendo, nel caso concreto, che le anomalie eNumero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’inadempimento sarebbero emersi ben prima della revoca formale (già dal2015), con conseguente inosservanza del termine semestrale e inefficaciadella garanzia fideiussoria4.1.1.

Il motivo è infondato.L’estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine previstodall’art. 1957 c.c. integra un’eccezione in senso stretto, rimessa alladisponibilità del fideiussore costituendo espressione di un interesse privatoe disponibile, con la conseguenza che la sua operatività è subordinata allatempestiva deduzione da parte del garante ai sensi dell’art. 2969 c.c., nonessendo rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass., sez.

III, ord. 10 gennaio2025, n. 663; Cass., sez.

I, ord. 1 luglio 2024, n. 17979; Cass., sez.

III,ord. 20 maggio 2024, n. 14011).Da tale qualificazione discende che l’eccezione di decadenza è soggettaalle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso proprio e deveessere proposta nel primo atto difensivo utile, non essendo consentita unasua deduzione tardiva nel corso del giudizio.In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativaeccezione deve essere formulata nell’atto di citazione in opposizione,restando preclusa la sua proposizione successiva (Cass., sez.

III, ord. 6novembre 2024, n. 28547; Cass., sez.

III, ord. 21 luglio 2025, n. 20550).Inoltre, la rituale deduzione dell’eccezione richiede un onere di allegazionespecifica dei fatti che ne costituiscono il fondamento.

Non è sufficiente ilmero richiamo alla norma di cui all’art. 1957 c.c., gravando invece sulfideiussore l’onere di indicare compiutamente gli elementi di fatto dai qualidesumere la decorrenza del termine semestrale, ed in particolare il dies aquo della decadenza, al fine di consentire al giudice e alla controparte laverifica della sua fondatezza.

La mancanza di tali allegazioni comportal’inammissibilità o l’infondatezza dell’eccezione, ferma restando la suasoggezione alle preclusioni processuali.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026Quanto all’individuazione del momento iniziale di decorrenza del terminesemestrale, questa Corte ha chiarito che il dies a quo deve essereindividuato nel momento in cui il credito garantito diviene esigibile, ossiaquando il creditore acquista il potere giuridico di agire per la suasoddisfazione.

La concreta individuazione di tale momento varia inrelazione alla natura dell’obbligazione garantita.In tema di obbligazioni a esecuzione periodica o frazionata, il termine dicui all’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza delle singole prestazioni,operando autonomamente per ciascuna di esse (Cass., sez.

III, 13febbraio 2009, n. 3525).In conclusione, l’inerzia del creditore oltre il termine semestraleindividuato secondo i criteri sopra indicati determina l’estinzione dellafideiussione, a condizione che il fideiussore abbia tempestivamente eritualmente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di decadenza nonrilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali proprie delleeccezioni in senso stretto.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto chel’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. integri un’eccezione in sensostretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali,evidenziandone la tardiva proposizione.Parimenti corretta è l’individuazione del dies a quo del termine semestralenel momento di effettiva esigibilità del credito, con esclusione di rilievo delmero passaggio a sofferenza e valorizzazione della perdurante aperturadel rapporto.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o erronea applicazione degliartt. 1218 e 1227 c.c.Si duole che la corte d’appello abbia escluso l’operatività dell’art. 1227 c.c.rispetto alla pretesa creditoria della banca.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026In particolare, il ricorrente contesta le due rationes poste a fondamentodel rigetto:a) che la dedotta “concessione abusiva del credito” sarebbe azionabile solodalla curatela fallimentare e non dal fideiussore;b) che l’art. 1227 c.c. opererebbe solo in materia di risarcimento deldanno e non quando si domanda l’adempimento di un’obbligazionecontrattuale.Lamenta che la condotta della banca (ascritta a concessionenegligente/abusiva del credito e omesso controllo) integra un fatto illecitoproduttivo di pregiudizio anche in capo al fideiussore, quale terzo rispettoal rapporto bancario, e che il concorso colposo del creditore debbarilevare, in via generale, anche in ambito contrattuale, incidendo sullareintegrazione patrimoniale richiesta (con prospettataestinzione/compensazione tra credito azionato e controcredito risarcitorio)4.2.1.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.La possibilità per il fideiussore di opporre al creditore l’eccezione diconcorso colposo ex art. 1227 c.c. trova fondamento nei principi generalielaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non incontra ostacolo nellanatura contrattuale dell’obbligazione garantita.L’art. 1227 c.c. esprime un principio di carattere generale, applicabile aogni forma di responsabilità, ivi compresa quella derivante dainadempimento contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c., potendo lacondotta colposa del creditore incidere sulla determinazione del dannorisarcibile e sull’estensione dell’obbligazione (Cass. Sez. 3, n. 21782 del27/10/2015; Cass., Sez. lav., 17 settembre 2019, n. 23114).Ne consegue che la condotta del creditore può essere valutata qualeconcausa del pregiudizio lamentato, ove risulti contraria ai canoni dicorrettezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, imposti dagli artt.1175 e 1375 c.c.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte haNumero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026più volte ricondotto nell’alveo della responsabilità la cd. concessioneabusiva di credito, ravvisabile quando l’erogazione o il mantenimento delfinanziamento avvenga, con dolo o colpa, in favore di un soggetto cheversi in una situazione di grave difficoltà economico‑finanziaria e inassenza di concrete prospettive di risanamento, con conseguenteaggravamento del dissesto (Cass., Sez.

I, ord. 14 settembre 2021, n.24725; Cass., Sez.

I, ord. 24 aprile 2024, n. 11155).Tale condotta integra una violazione dei doveri di prudente gestione e dibuona fede e può ridondare in danno non solo del debitore principale, maanche del fideiussore, il cui rischio viene indebitamente ampliato.Ciò posto, deve escludersi che la rilevanza della condotta abusiva delcreditore sia confinata alle sole azioni risarcitorie esercitabili dalla curatelafallimentare o dal debitore principale.

Va infatti distinta l’azione volta alrisarcimento del danno dalla possibilità di far valere detta condotta in viameramente difensiva.

Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore puòopporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale eche attengono al rapporto garantito, con esclusione soltanto di quellepersonali.

La condotta colposa del creditore, incidendo sulla genesi esull’entità del credito, costituisce pertanto fatto idoneo a ridurre oparalizzare la pretesa creditoria e può essere fatta valere dal fideiussorenon già come azione risarcitoria autonoma, bensì come eccezionedifensiva, volta a contenere l’obbligazione di garanzia.A tale conclusione conduce anche la qualificazione processualedell’eccezione di concorso colposo del creditore.

Le Sezioni Unite di questaCorte hanno chiarito che l’eccezione prevista dall’art. 1227, comma 1, c.c.non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, sicché ilrelativo fatto è rilevabile d’ufficio dal giudice, ove emerga dagli atti e dallerisultanze istruttorie (Cass., Sez.

Un., 9 marzo 2009, n. 5626).

Il principioè stato costantemente ribadito, affermandosi che il giudice deve valutare ilconcorso del creditore nella produzione del danno anche in mancanza diNumero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026una specifica e tempestiva eccezione di parte, trattandosi di circostanzaincidente sulla determinazione dell’obbligazione (Cass., Sez.

III, 4 gennaio2010, n. 6; Cass., Sez.

I, 4 gennaio 2017, n. 92).A tale stregua, deve ritenersi che il fideiussore sia legittimato a opporre alcreditore, in via di eccezione, la condotta colposa di quest’ultimo nellaconcessione o nel mantenimento del credito, al fine di ottenere unariduzione o esclusione della pretesa garantita, dovendo il giudice di meritoconfrontarsi con tale profilo ogniqualvolta esso risulti dedotto o comunqueemergente dagli atti ( salvo il limite del giudicato ).Un diverso approccio, volto a escludere aprioristicamente l’operativitàdell’art. 1227 c.c. o la sua opponibilità da parte del fideiussore, siporrebbe in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza dilegittimità.Nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso l’operatività dell’art. 1227c.c. rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla banca sulla base di dueaffermazioni entrambe non conformi ai principi di diritto elaborati dallagiurisprudenza di legittimità.Orbene, in primo luogo è erronea l’affermazione secondo cui la dedottacondotta di concessione abusiva o negligente del credito sarebbeazionabile esclusivamente dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore.Tale impostazione confonde il piano dell’azione risarcitoria con quellodell’eccezione difensiva, giacché il fideiussore non è qui chiamato a farvalere un diritto altrui, ma oppone, ai sensi dell’art. 1945 c.c., un fattoinerente al rapporto garantito idoneo a incidere sull’an e sul quantum dellapretesa creditoria, quale è il concorso colposo del creditore nellaproduzione o nell’aggravamento del pregiudizio.In secondo luogo, la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’art. 1227c.c. trovi applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana e dirisarcimento del danno, restando inoperante quando venga domandatol’adempimento di un’obbligazione contrattuale.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026Al contrario, l’art. 1227 c.c. esprime un principio generale, applicabileanche alla responsabilità da inadempimento contrattuale, e consente diridurre la pretesa del creditore ove risulti che questi abbia concorso, concondotta colposa contraria ai doveri di correttezza e buona fede, allaproduzione del danno o all’aggravamento dell’esposizione debitoria.La sentenza impugnata, escludendo in via astratta la rilevanza delconcorso colposo del creditore e negando al fideiussore la possibilità diopporlo in sede di accertamento dell’obbligazione garantita, ha pertantofatto erronea applicazione degli artt. 1218 e 1227 c.c., sottraendosi a unavalutazione che doveva invece essere compiuta.5.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettatoil 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;rigetta il 1° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello diVenezia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 875/2024depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13 agosto 2018 [OSCURATO:PERSONA] eArtigiana di [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] delle Terre VeneteCredito Cooperativo s.c., agiva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., nonché dei fideiussori signori Ancillo, Emanuela e RobertoGasparotto, per il pagamento della somma di euro 1.420.887,12, dedottaquale saldo debitore di rapporti di conto corrente e aperture di credito.Il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso monitorio, concedendo laprovvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.Avverso tale provvedimento proponevano opposizione l’[OSCURATO:PERSONA] proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-, nonché,con separato atto, l’Emanuela e il [OSCURATO:PERSONA].I giudizi di opposizione, stante la connessione soggettiva e oggettiva,venivano riuniti. Nel corso del giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venivadichiarata fallita, con conseguente interruzione del processo,successivamente riassunto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], pur vocato in giudizio, rimaneva contumace.Con sentenza n. 543/2022 il Tribunale di Vicenza, revocato il decretoingiuntivo, condannava i [OSCURATO:PERSONA] al solidale pagamento in favore diBanca delle [OSCURATO:PERSONA] s.c. della somma di euro1.286.606,60, oltre interessi, compensando parzialmente le spese di lite.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/20262. Successivamente, con sentenza n. 875 del 7 maggio 2024 la Corted’Appello di Venezia rigettava l’interposto gravame, confermando ladecisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’AncilloGasparotto propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.3.1. Resiste con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] delle Terre VeneteCredito Cooperativo s.c.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1957c.c. e dell’art. 167 c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto tardiva –perché formulata solo in comparsa conclusionale – l’eccezione diinefficacia della fideiussione per decorso del termine semestrale ex art.1957 c.c., qualificandola come eccezione “in senso stretto” soggetta allepreclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.; secondo il ricorrente, invece, sitratterebbe di eccezione “in senso lato”, rilevabile d’ufficio in mancanza diespressa previsione di decadenza, e comunque proponibile senza lepreclusioni richiamate.In subordine, censura la decisione nella parte in cui la corte territoriale haritenuto rispettato il termine di sei mesi, individuando il dies a quo nellachiusura/revoca degli affidamenti e nel conseguente “passaggio asofferenza” del rapporto; deduce che tale criterio sarebbe erroneo, poichéil termine dovrebbe decorrere dal primo inadempimento del debitoreprincipale (scadenza delle singole obbligazioni/anticipazioni, osuperamento dell’affidamento), non dalla data – rimessa alladiscrezionalità della banca – di revoca del rapporto. A sostegno, richiamaprincipi di legittimità sul decorso del termine in presenza di obbligazioni ascadenze periodiche e sull’onere del creditore di attivarsitempestivamente, deducendo, nel caso concreto, che le anomalie eNumero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’inadempimento sarebbero emersi ben prima della revoca formale (già dal2015), con conseguente inosservanza del termine semestrale e inefficaciadella garanzia fideiussoria4.1.1. Il motivo è infondato.L’estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine previstodall’art. 1957 c.c. integra un’eccezione in senso stretto, rimessa alladisponibilità del fideiussore costituendo espressione di un interesse privatoe disponibile, con la conseguenza che la sua operatività è subordinata allatempestiva deduzione da parte del garante ai sensi dell’art. 2969 c.c., nonessendo rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass., sez. III, ord. 10 gennaio2025, n. 663; Cass., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17979; Cass., sez. III,ord. 20 maggio 2024, n. 14011).Da tale qualificazione discende che l’eccezione di decadenza è soggettaalle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso proprio e deveessere proposta nel primo atto difensivo utile, non essendo consentita unasua deduzione tardiva nel corso del giudizio.In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativaeccezione deve essere formulata nell’atto di citazione in opposizione,restando preclusa la sua proposizione successiva (Cass., sez. III, ord. 6novembre 2024, n. 28547; Cass., sez. III, ord. 21 luglio 2025, n. 20550).Inoltre, la rituale deduzione dell’eccezione richiede un onere di allegazionespecifica dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Non è sufficiente ilmero richiamo alla norma di cui all’art. 1957 c.c., gravando invece sulfideiussore l’onere di indicare compiutamente gli elementi di fatto dai qualidesumere la decorrenza del termine semestrale, ed in particolare il dies aquo della decadenza, al fine di consentire al giudice e alla controparte laverifica della sua fondatezza. La mancanza di tali allegazioni comportal’inammissibilità o l’infondatezza dell’eccezione, ferma restando la suasoggezione alle preclusioni processuali.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026Quanto all’individuazione del momento iniziale di decorrenza del terminesemestrale, questa Corte ha chiarito che il dies a quo deve essereindividuato nel momento in cui il credito garantito diviene esigibile, ossiaquando il creditore acquista il potere giuridico di agire per la suasoddisfazione. La concreta individuazione di tale momento varia inrelazione alla natura dell’obbligazione garantita.In tema di obbligazioni a esecuzione periodica o frazionata, il termine dicui all’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza delle singole prestazioni,operando autonomamente per ciascuna di esse (Cass., sez. III, 13febbraio 2009, n. 3525).In conclusione, l’inerzia del creditore oltre il termine semestraleindividuato secondo i criteri sopra indicati determina l’estinzione dellafideiussione, a condizione che il fideiussore abbia tempestivamente eritualmente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di decadenza nonrilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali proprie delleeccezioni in senso stretto.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto chel’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. integri un’eccezione in sensostretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali,evidenziandone la tardiva proposizione.Parimenti corretta è l’individuazione del dies a quo del termine semestralenel momento di effettiva esigibilità del credito, con esclusione di rilievo delmero passaggio a sofferenza e valorizzazione della perdurante aperturadel rapporto.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o erronea applicazione degliartt. 1218 e 1227 c.c.Si duole che la corte d’appello abbia escluso l’operatività dell’art. 1227 c.c.rispetto alla pretesa creditoria della banca.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026In particolare, il ricorrente contesta le due rationes poste a fondamentodel rigetto:a) che la dedotta “concessione abusiva del credito” sarebbe azionabile solodalla curatela fallimentare e non dal fideiussore;b) che l’art. 1227 c.c. opererebbe solo in materia di risarcimento deldanno e non quando si domanda l’adempimento di un’obbligazionecontrattuale.Lamenta che la condotta della banca (ascritta a concessionenegligente/abusiva del credito e omesso controllo) integra un fatto illecitoproduttivo di pregiudizio anche in capo al fideiussore, quale terzo rispettoal rapporto bancario, e che il concorso colposo del creditore debbarilevare, in via generale, anche in ambito contrattuale, incidendo sullareintegrazione patrimoniale richiesta (con prospettataestinzione/compensazione tra credito azionato e controcredito risarcitorio)4.2.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.La possibilità per il fideiussore di opporre al creditore l’eccezione diconcorso colposo ex art. 1227 c.c. trova fondamento nei principi generalielaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non incontra ostacolo nellanatura contrattuale dell’obbligazione garantita.L’art. 1227 c.c. esprime un principio di carattere generale, applicabile aogni forma di responsabilità, ivi compresa quella derivante dainadempimento contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c., potendo lacondotta colposa del creditore incidere sulla determinazione del dannorisarcibile e sull’estensione dell’obbligazione (Cass. Sez. 3, n. 21782 del27/10/2015; Cass., Sez. lav., 17 settembre 2019, n. 23114).Ne consegue che la condotta del creditore può essere valutata qualeconcausa del pregiudizio lamentato, ove risulti contraria ai canoni dicorrettezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, imposti dagli artt.1175 e 1375 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte haNumero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026più volte ricondotto nell’alveo della responsabilità la cd. concessioneabusiva di credito, ravvisabile quando l’erogazione o il mantenimento delfinanziamento avvenga, con dolo o colpa, in favore di un soggetto cheversi in una situazione di grave difficoltà economico‑finanziaria e inassenza di concrete prospettive di risanamento, con conseguenteaggravamento del dissesto (Cass., Sez. I, ord. 14 settembre 2021, n.24725; Cass., Sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11155).Tale condotta integra una violazione dei doveri di prudente gestione e dibuona fede e può ridondare in danno non solo del debitore principale, maanche del fideiussore, il cui rischio viene indebitamente ampliato.Ciò posto, deve escludersi che la rilevanza della condotta abusiva delcreditore sia confinata alle sole azioni risarcitorie esercitabili dalla curatelafallimentare o dal debitore principale. Va infatti distinta l’azione volta alrisarcimento del danno dalla possibilità di far valere detta condotta in viameramente difensiva. Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore puòopporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale eche attengono al rapporto garantito, con esclusione soltanto di quellepersonali. La condotta colposa del creditore, incidendo sulla genesi esull’entità del credito, costituisce pertanto fatto idoneo a ridurre oparalizzare la pretesa creditoria e può essere fatta valere dal fideiussorenon già come azione risarcitoria autonoma, bensì come eccezionedifensiva, volta a contenere l’obbligazione di garanzia.A tale conclusione conduce anche la qualificazione processualedell’eccezione di concorso colposo del creditore. Le Sezioni Unite di questaCorte hanno chiarito che l’eccezione prevista dall’art. 1227, comma 1, c.c.non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, sicché ilrelativo fatto è rilevabile d’ufficio dal giudice, ove emerga dagli atti e dallerisultanze istruttorie (Cass., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5626). Il principioè stato costantemente ribadito, affermandosi che il giudice deve valutare ilconcorso del creditore nella produzione del danno anche in mancanza diNumero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026una specifica e tempestiva eccezione di parte, trattandosi di circostanzaincidente sulla determinazione dell’obbligazione (Cass., Sez. III, 4 gennaio2010, n. 6; Cass., Sez. I, 4 gennaio 2017, n. 92).A tale stregua, deve ritenersi che il fideiussore sia legittimato a opporre alcreditore, in via di eccezione, la condotta colposa di quest’ultimo nellaconcessione o nel mantenimento del credito, al fine di ottenere unariduzione o esclusione della pretesa garantita, dovendo il giudice di meritoconfrontarsi con tale profilo ogniqualvolta esso risulti dedotto o comunqueemergente dagli atti ( salvo il limite del giudicato ).Un diverso approccio, volto a escludere aprioristicamente l’operativitàdell’art. 1227 c.c. o la sua opponibilità da parte del fideiussore, siporrebbe in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza dilegittimità.Nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso l’operatività dell’art. 1227c.c. rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla banca sulla base di dueaffermazioni entrambe non conformi ai principi di diritto elaborati dallagiurisprudenza di legittimità.Orbene, in primo luogo è erronea l’affermazione secondo cui la dedottacondotta di concessione abusiva o negligente del credito sarebbeazionabile esclusivamente dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore.Tale impostazione confonde il piano dell’azione risarcitoria con quellodell’eccezione difensiva, giacché il fideiussore non è qui chiamato a farvalere un diritto altrui, ma oppone, ai sensi dell’art. 1945 c.c., un fattoinerente al rapporto garantito idoneo a incidere sull’an e sul quantum dellapretesa creditoria, quale è il concorso colposo del creditore nellaproduzione o nell’aggravamento del pregiudizio.In secondo luogo, la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’art. 1227c.c. trovi applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana e dirisarcimento del danno, restando inoperante quando venga domandatol’adempimento di un’obbligazione contrattuale.Numero registro generale 15122/2024Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 21651/2026Data pubblicazione 24/06/2026Al contrario, l’art. 1227 c.c. esprime un principio generale, applicabileanche alla responsabilità da inadempimento contrattuale, e consente diridurre la pretesa del creditore ove risulti che questi abbia concorso, concondotta colposa contraria ai doveri di correttezza e buona fede, allaproduzione del danno o all’aggravamento dell’esposizione debitoria.La sentenza impugnata, escludendo in via astratta la rilevanza delconcorso colposo del creditore e negando al fideiussore la possibilità diopporlo in sede di accertamento dell’obbligazione garantita, ha pertantofatto erronea applicazione degli artt. 1218 e 1227 c.c., sottraendosi a unavalutazione che doveva invece essere compiuta.5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettatoil 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;rigetta il 1° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello diVenezia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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