Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 13346/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, dei decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadito il contenuto del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 luglio 2025 il Tribunale del Riesame di Firenze, pronunciando sulla istanza ex art. 324 cod.proc.pen. proposta dall'odierno ricorrente, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio aventead oggetto uno smartphone e un PC, emesso dal pubblico ministero presso la Procura di Firenze il 2 luglio 2025 nei confronti dell'odierno ricorrente, indagato nel presente procedimento per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., e 4, comma 1, con riferimento agli artt. 1, comma 3, e 2, comma 1, L. 7/2000 e art. 2387 cod.civ. , capo 1 di provvisoria contestazione, l'unico a carico (tra gli altri destinatari del provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio indagati, a vario titolo, per altre, diverse ed autonome, ipotesi di reato) dell'odierno ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.

Premette la difesa una sintetica ricostruzione dei fatti, con il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 2 luglio 2025, eseguito il 9 luglio 2025, e materiale restituzione dei supporti informatici, nelle more della decisione dell'istanza di riesame (proposta il 10 luglio 2025, con conseguente trasmissione degli atti ai Tribunale della Libertà il 25 luglio 2025 su provvedimento del pubblico ministero dei 22 luglio 2025), giunta, a seguito di udienza del 29 luglio 2025, il 1 agosto 2025, e notificata a indagato e difensore il successivo 6 agosto 2025.

Allega l'interesse concreto ed attuale di [OSCURATO:PERSONA] alla coltivazione del ricorso in quanto coincidente con quello alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nei due supporti -smartphone e PC-, ed all'annullamento del decreto di sequestro impugnato sulla scorta dell'affermazione della sua illegittimità, con restituzione, anche, della copia o delle copie nel frattempo realizzate dal pubblico ministero.

Nel rammentare la contestazione già svolta in tema di inesistenza della sentenza di condanna richiamata in imputazione -non contestata dalla procura-, dunque della errata contestazione di carenza dei requisiti di onorabilità in capo in ricorrente e, alfine, di insussistenza del reato contestatogli, il cui fumus è stato escluso dal Tribunale del riesame, da che la insussistenza, derivata, anche di quello di cui al capo 2, di favoreggiamento contestato a tre coindagati, relativamente ai quali non residuerebbero esigenze cautelari di natura probatoria, e rilevare come innanzi al Tribunale del Riesame era stata eccepita la omessa motivazione verso [OSCURATO:PERSONA] dell'originario provvedimento di perquisizione e sequestro, rassegna come di seguito i motivi di ricorso.

2.1. Col primo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ed assenza di motivazione sul punto.

Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro sul presupposto, non esplicitato dal pubblico ministero, del nesso di pertinenzialità tra le cose sequestrate e i reati (di cui agli artt. 615-ter e 326 cod.pen.) contestati a terzi. 2Il provvedimento contestato sarebbe nullo per la solo apparente motivazione circa l'esistenza dei presupposti del sequestro ex art. 253 cod.proc.pen. e, in particolare, l'individuazione, nelle sue linee essenziali, dei motivi che determinano il suddetto nesso di pertinenzialità coi reati attribuiti a terzi, la finalità concreta del sequestro e rendono la misura ablativa disposta proporzionata e adeguata.

2.2. Col secondo motivo si deduce il vizio di motivazione insufficiente, oltre che contraddittoria, assunto il difetto del fumus del reato al ricorrente contestato, ove, invece, avrebbe in tal caso, atteso il collegamento indiretto col fatto per cui si procede, avrebbe dovuto essere 'rafforzata'. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nella sua complessità, infondato.

1. Si premette che, come affermato nello stesso ricorso, i dispositivi a suo tempo sequestrati sono stati restituiti al ricorrente, dopo l'esecuzione di accertamenti nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p.

Ciò, che non esclude di per sé l'interesse al ricorso, postula una puntuale indicazione dell'interesse residuo.

Sez.

U, n, 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, hanno, infatti affermato che «È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati».

Le stesse sezioni unite precisano che detto interesse non può consistere nella generica esigenza di eliminazione dal fascicolo dei dati probatori acquisiti ma deve essere individuato in relazione alle copie realizzate con specificazione di quale sia l'interesse alla esclusiva disponibilità delle informazioni in essi contenute e insufficienza dei riferimenti generici a non meglio precisate «intrusioni nella sfera personale».

2. Ciò premesso, si rileva, ancora preliminarmente, che a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonlentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Nello specificare tale presupposto, si è 3chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nei provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Tanto rende, intanto, inammissibile il secondo motivo di ricorso, svolto in termini di mera insufficienza o, comunque, di contraddittorietà della motivazione.

3. Quanto al primo motivo se ne ritiene l'infondatezza, anche a voler prescindere dalla mancata allegazione dello specifico interesse alla esclusiva disponibilità delle informazioni in essi contenute.

Non decisive risultano, infatti, le censure inerenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 4 c. 1 della

1. n. 7 del 2000, perché tanto il decreto del P.M. quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, convenendo su questo aspetto, collegano l'esigenza acquisitiva alla necessità di approfondire gli altri addebiti oggetto della medesima indagine, ben evidenziando i nessi che collegano lo [OSCURATO:PERSONA] alle altre vicende investigate e la plausibilità dell'ipotesi che sui suoi dispositivi potessero esser rinvenute tracce utili a tal fine.

Poco rileva, in tale contesto, la sussistenza o meno di rapporti di connessione rilevanti ex art. 12 c.p.p., assumendo qui rilievo il rapporto pertinenziale adeguatamente motivato dal Tribunale del riesame.

Si legge, infatti, a pagina 12 della ordinanza impugnata che «[...] il P.M., al contrario di quanto affermato dalla difesa, ha adeguatamente motivato sulla relazione tra il bene che si intende sequestrare ed i reati per cui si procede, evidenziando nella sostanza l'indispensabilità dei documenti e dei devices da sequestrare anche all'odierno ricorrente, al fine di verificare quali fossero i contatti tra gli indagati, quali fossero le richieste che [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto negli anni a Nencioli titolare delle due società di investigazione di cui una ancora attiva e quali Nencioli ha rivolto ai pubblici ufficiali indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ad altri pubblici ufficiali al fine di farli accedere abusivamente a sistemi informatici coperti da segreto, oppure al fine di avere notizie coperte da segreto istruttorio, e quale profitto abbiano tratto gli indagati e terzi non ancora identificati dalla commissione dei reati».

Per altro verso, considerata l'intervenuta restituzione dei devices, e la permanenza del sequestro relativamente alle sole copie forensi, si osserva che il sequestro dei contenuti dei dispositivi nelle forme della copia forense, per come delimitato a pagina 10 del decreto del P.M., è stato disposto in modo non indiscriminato, essendo state indicate delle chiavi di ricerca strettamente collegate all'indagine.

44. Non ravvisandosi violazione alcuna dei principi di proporzionalità ed ' adeguatezza della misura, né la predicata assenza di motivazione sul punto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, dei decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadito il contenuto del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 luglio 2025 il Tribunale del Riesame di Firenze, pronunciando sulla istanza ex art. 324 cod.proc.pen. proposta dall'odierno ricorrente, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio aventead oggetto uno smartphone e un PC, emesso dal pubblico ministero presso la Procura di Firenze il 2 luglio 2025 nei confronti dell'odierno ricorrente, indagato nel presente procedimento per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., e 4, comma 1, con riferimento agli artt. 1, comma 3, e 2, comma 1, L. 7/2000 e art. 2387 cod.civ. , capo 1 di provvisoria contestazione, l'unico a carico (tra gli altri destinatari del provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio indagati, a vario titolo, per altre, diverse ed autonome, ipotesi di reato) dell'odierno ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. Premette la difesa una sintetica ricostruzione dei fatti, con il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 2 luglio 2025, eseguito il 9 luglio 2025, e materiale restituzione dei supporti informatici, nelle more della decisione dell'istanza di riesame (proposta il 10 luglio 2025, con conseguente trasmissione degli atti ai Tribunale della Libertà il 25 luglio 2025 su provvedimento del pubblico ministero dei 22 luglio 2025), giunta, a seguito di udienza del 29 luglio 2025, il 1 agosto 2025, e notificata a indagato e difensore il successivo 6 agosto 2025. Allega l'interesse concreto ed attuale di [OSCURATO:PERSONA] alla coltivazione del ricorso in quanto coincidente con quello alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nei due supporti -smartphone e PC-, ed all'annullamento del decreto di sequestro impugnato sulla scorta dell'affermazione della sua illegittimità, con restituzione, anche, della copia o delle copie nel frattempo realizzate dal pubblico ministero. Nel rammentare la contestazione già svolta in tema di inesistenza della sentenza di condanna richiamata in imputazione -non contestata dalla procura-, dunque della errata contestazione di carenza dei requisiti di onorabilità in capo in ricorrente e, alfine, di insussistenza del reato contestatogli, il cui fumus è stato escluso dal Tribunale del riesame, da che la insussistenza, derivata, anche di quello di cui al capo 2, di favoreggiamento contestato a tre coindagati, relativamente ai quali non residuerebbero esigenze cautelari di natura probatoria, e rilevare come innanzi al Tribunale del Riesame era stata eccepita la omessa motivazione verso [OSCURATO:PERSONA] dell'originario provvedimento di perquisizione e sequestro, rassegna come di seguito i motivi di ricorso. 2.1. Col primo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ed assenza di motivazione sul punto. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro sul presupposto, non esplicitato dal pubblico ministero, del nesso di pertinenzialità tra le cose sequestrate e i reati (di cui agli artt. 615-ter e 326 cod.pen.) contestati a terzi. 2Il provvedimento contestato sarebbe nullo per la solo apparente motivazione circa l'esistenza dei presupposti del sequestro ex art. 253 cod.proc.pen. e, in particolare, l'individuazione, nelle sue linee essenziali, dei motivi che determinano il suddetto nesso di pertinenzialità coi reati attribuiti a terzi, la finalità concreta del sequestro e rendono la misura ablativa disposta proporzionata e adeguata. 2.2. Col secondo motivo si deduce il vizio di motivazione insufficiente, oltre che contraddittoria, assunto il difetto del fumus del reato al ricorrente contestato, ove, invece, avrebbe in tal caso, atteso il collegamento indiretto col fatto per cui si procede, avrebbe dovuto essere 'rafforzata'. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nella sua complessità, infondato. 1. Si premette che, come affermato nello stesso ricorso, i dispositivi a suo tempo sequestrati sono stati restituiti al ricorrente, dopo l'esecuzione di accertamenti nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. Ciò, che non esclude di per sé l'interesse al ricorso, postula una puntuale indicazione dell'interesse residuo. Sez. U, n, 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, hanno, infatti affermato che «È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati». Le stesse sezioni unite precisano che detto interesse non può consistere nella generica esigenza di eliminazione dal fascicolo dei dati probatori acquisiti ma deve essere individuato in relazione alle copie realizzate con specificazione di quale sia l'interesse alla esclusiva disponibilità delle informazioni in essi contenute e insufficienza dei riferimenti generici a non meglio precisate «intrusioni nella sfera personale». 2. Ciò premesso, si rileva, ancora preliminarmente, che a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonlentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nello specificare tale presupposto, si è 3chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nei provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Tanto rende, intanto, inammissibile il secondo motivo di ricorso, svolto in termini di mera insufficienza o, comunque, di contraddittorietà della motivazione. 3. Quanto al primo motivo se ne ritiene l'infondatezza, anche a voler prescindere dalla mancata allegazione dello specifico interesse alla esclusiva disponibilità delle informazioni in essi contenute. Non decisive risultano, infatti, le censure inerenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 4 c. 1 della 1. n. 7 del 2000, perché tanto il decreto del P.M. quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, convenendo su questo aspetto, collegano l'esigenza acquisitiva alla necessità di approfondire gli altri addebiti oggetto della medesima indagine, ben evidenziando i nessi che collegano lo [OSCURATO:PERSONA] alle altre vicende investigate e la plausibilità dell'ipotesi che sui suoi dispositivi potessero esser rinvenute tracce utili a tal fine. Poco rileva, in tale contesto, la sussistenza o meno di rapporti di connessione rilevanti ex art. 12 c.p.p., assumendo qui rilievo il rapporto pertinenziale adeguatamente motivato dal Tribunale del riesame. Si legge, infatti, a pagina 12 della ordinanza impugnata che «[...] il P.M., al contrario di quanto affermato dalla difesa, ha adeguatamente motivato sulla relazione tra il bene che si intende sequestrare ed i reati per cui si procede, evidenziando nella sostanza l'indispensabilità dei documenti e dei devices da sequestrare anche all'odierno ricorrente, al fine di verificare quali fossero i contatti tra gli indagati, quali fossero le richieste che [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto negli anni a Nencioli titolare delle due società di investigazione di cui una ancora attiva e quali Nencioli ha rivolto ai pubblici ufficiali indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ad altri pubblici ufficiali al fine di farli accedere abusivamente a sistemi informatici coperti da segreto, oppure al fine di avere notizie coperte da segreto istruttorio, e quale profitto abbiano tratto gli indagati e terzi non ancora identificati dalla commissione dei reati». Per altro verso, considerata l'intervenuta restituzione dei devices, e la permanenza del sequestro relativamente alle sole copie forensi, si osserva che il sequestro dei contenuti dei dispositivi nelle forme della copia forense, per come delimitato a pagina 10 del decreto del P.M., è stato disposto in modo non indiscriminato, essendo state indicate delle chiavi di ricerca strettamente collegate all'indagine. 44. Non ravvisandosi violazione alcuna dei principi di proporzionalità ed ' adeguatezza della misura, né la predicata assenza di motivazione sul punto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 13346/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris