CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19494/2022 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. DaniloTraversa, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al ricorso,- ricorrente -controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cipriani, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 493/2022 della CORTE d'APPELLO di Baripubblicata il 7.4.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 1°.10.2020 il Tribunale di Bari accoglieval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decretoingiuntivo n. 2150/2017, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in viasolidale con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di euro 652.415,93, in favore dell’I.N.P.S.quale residuo credito per canoni di locazione.Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione derivava da un atto ditransazione intercorso tra l’I.N.P.S., Tre P di Pistolato figli s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del mancato pagamento dei canoni di un contratto dilocazione immobiliare, con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era accollata ildebito di Tre P di Pistolato figli [OSCURATO:SOCIETA] alla quale l’opponentesosteneva di essere estranea.2. La Corte d’Appello di Bari, dinanzi alla quale si costituiva SM Holdings.r.l. quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sentenza pubblicatail 7.4.2022, accogliendo l’appello proposto dall’I.N.P.S., rigettaval’opposizione e gravava [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di entrambi i gradi delgiudizio.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’I.N.P.S.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti non hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo diinammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.1.1. Il ricorso si compone nel complesso di 18 pagine, risultando dedicateall’esposizione sommaria dei fatti le pagine 2 (da riga 7) e 3 (fino a riga19). Senonché, gli elementi riportati nel ricorso non consentono, se nonPag. 2 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026adeguatamente: i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che li hannogiustificati; le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte inrelazione alla posizione avversaria; l’andamento della vicenda giudiziaria ele questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera noncondivisa; le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si èfondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle parti in appello e,infine, il tenore della sentenza impugnata. Il tutto al fine di permettere diintendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato.Infatti, nell’esposizione dei fatti del ricorso si riferisce soltanto dellanotifica del decreto ingiuntivo in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perl’importo complessivo di euro 652.415,93, oltre agli interessi e le spese, suistanza dell’I.N.P.S. e che il decreto scaturiva dall’atto di transazioneintercorso tra l’I.N.P.S., Tre P di Pistolato figli s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in base al quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era accollata il debito della Tre P diPistolato figli s.r.l., a seguito del mancato pagamento dei canoni dilocazione immobiliare. [OSCURATO:SOCIETA] alla quale l’opponente aveva sostenutodi essere estranea, per essere la “vera” destinataria della pretesa [OSCURATO:SOCIETA]Del giudizio di primo grado si dà conto del rigetto dell’istanza ex art.648 cod. proc. civ. e del successivo appello proposto dall’I.N.P.S.; quantoalla fase di appello la ricorrente riferisce solo dell’avvenuta decisione con lasentenza oggi impugnata. Risulta, dunque, incontestabile l’inosservanzadell’onere imposto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.1.2. Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principidi chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporrePag. 3 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art.360 cod. proc. civ. L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, può condurre aduna declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando sirisolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichil'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando irequisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc.civ. (v. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez. V, 30 aprile2020, n. 8425; sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez. III, 14 marzo 2022,n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n.16618).La prescrizione normativa risponde non a un’esigenza di meroformalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completadei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di beneintendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2003, n. 2602).Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di dirittoche le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni diciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi dellavicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado,delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenzaimpugnata (v. Cass. 1352/2024, cit.).La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità nonpuò essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o aquello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e dellelibertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata — inuno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con leggePag. 4 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/20264 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 221 del 24settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).Requisiti, come già detto, insussistenti nel caso di specie, perché ilricorso, in violazione al principio dell’autosufficienza, è stato redattoomettendo di riferire il tenore della domanda quanto ai fatti costitutivi,quello delle difese delle parti e quello della decisione di primo grado e quellodell’appello, nonché delle difese contro di esso. Né la rilevata inadeguatezzaespositiva è superabile mediante la lettura dei motivi di ricorso percassazione a causa dei limiti della narrazione in ordine allo scrutiniocomplessivo della domanda azionata dall’I.N.P.S. sulla base dell’atto ditransazione già menzionato, risultando così pregiudicata l'intelligibilità dellecensure.Conclusivamente, come osservato di recente da questa Corte “esisteun rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommariadei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motiviper i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c.,essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale -mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti esullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte dellaCorte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole diprocedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutarese essi siano deducibili e pertinenti” (v. Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n.16618).2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, comunque, che, quand’anche fosse possibile – perabsurdum — prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo edesaminare i motivi, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogo esitoper altre ragioni intrinseche al loro contenuto.3. Con il primo motivo è denunciata, “Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360 comma 1 n.3 cpc) - violazione e falsa applicazionedell’art. 2560 c.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2740, dell’art. 2112 c.c.,dell’art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”Pag. 5 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026La ricorrente lamenta che la Corte d’appello erroneamente ha ritenutodubbia la natura di cessione di ramo d’azienda intervenuta con [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, la responsabilità della cessionaria perun debito estraneo al ramo ceduto, così incorrendo nella violazione degliartt. 2560, 2697, 2740 e 2112 cod. civ. Il credito azionato in via monitoriadall’I.N.P.S. trae origine da una transazione intercorsa tra l’enteprevidenziale e la Tre P di Pistolato figli s.r.l., nel quale [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha rivestito il ruolo di terzo assuntore del debito, però, del tuttoestraneo alla sua attività di impresa e al ramo di azienda oggetto dicessione, non risultando neppure dalle scritture contabili. Incombeva,pertanto, sull’I.N.P.S. l’onere della prova della riferibilità del debito diGrama [OSCURATO:SOCIETA]. al ramo d’azienda oggetto di cessione, mentre la Corted’appello non aveva posto a fondamento della decisione le prove propostedalle parti, emergendo, invece, dalla transazione e dall’atto di cessionel’estraneità del debito al ramo d’azienda di vendita al dettaglio di articoli diigiene della casa e della persona.La ricorrente si duole, inoltre, per aver la Corte d’appello escluso lapossibilità di qualificare l’atto come cessione di ramo d’azienda, nonostanteche tale profilo non fosse stato in alcun modo contestato dall’I.N.P.S. inentrambi i gradi di giudizio e che nell’atto fossero stati indicatiimmobilizzazioni, crediti, debiti, rimanenze e, quindi, il valoredell’avviamento e della cessione. L’atto notarile di cessione del 14.9.2016 el’allegata situazione patrimoniale indicavano esclusivamente debiti versoReal [OSCURATO:SOCIETA]. (euro 139.298,23) e [OSCURATO:SOCIETA]. (euro82.286,02), senza alcuna menzione del debito verso I.N.P.S.Nessun rilievo si sarebbe dovuto attribuire alla mancata esibizionedelle scritture contabili da parte della cedente, che, comunque, non avrebbepermesso di provare alcunché data l’estraneità del debito rispetto “alnegozio al dettaglio ceduto”. In ogni caso, la circostanza che i debiti devonorisultare dai libri contabili obbligatori del cedente è elemento costitutivoPag. 6 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026della responsabilità del cessionario non desumibile in via presuntiva, nésurrogato in altro modo, neppure con la prova per mezzo di testimoni.3.1. Il motivo è inammissibile sulla base di plurimi rilievi.In primo luogo, nell’ambito di un ricorso per cassazione per dedurrela violazione del paradigma dell'articolo 115 cod. proc. civ. è necessariodenunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma (v., già Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, il cuiprincipio di diritto trovasi ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza30 settembre 2020, n. 20867 e già da Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n.16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass.,VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). Ciòsignifica che per realizzare la violazione deve aver giudicato, ocontraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarandodi non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioègiudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invecedi sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio,previsti dallo stesso articolo 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazionenon si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato leprove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigmadell'articolo 116 cod. proc. civ., rubricato per l’appunto "valutazione delleprove" (v. Cass. 11892/2016, cit.).Deve essere, altresì, ricordato che una questione di violazione o difalsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soloallorché si alleghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo ilsuo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,Pag. 7 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass., 11892/2016, cit.;8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22 settembre 2020,n. 19798; Cass., Sez. Un., 20867/2020, cit.).In ordine alla prospettata violazione dell’art. 2697 cod. civ., varibadito il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensidel quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudicedi merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella chene era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basatesulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sulpunto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020,n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739; adde: Cass., sez. III, 29 maggio2018, n. 13395 e successive conformi, declinanti un principio di dirittoanalogo).Le indicate violazioni risultano non adeguatamente prospettate dallaricorrente. Quella relativa alla distribuzione dell’onere della prova èpredicata sul rilievo che l’I.N.P.S. non avrebbe provato la sua pretesa sulrilievo della mancata dimostrazione dell’inerenza del credito azionato in viamonitoria al «ramo d’azienda» oggetto di cessione. Estraneità, quest’ultima,resa evidente, a dire della ricorrente, dal fatto che il credito poggiavasull’atto di transazione intercorso tra l’ente previdenziale e la Tre P diPistolato figli s.r.l., nel quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ricoperto il ruolo diterzo assuntore del debito, tuttavia, del tutto estraneo alla sua attività diimpresa e al ramo di azienda oggetto di cessione, non risultando neppuredalle scritture contabili.Analogamente, risultano mal poste le riferite violazioni degli artt. 115e 116 cod. proc. civ., non essendo la Corte d’appello incorsa in alcunadeviazione nello scrutinio del compendio probatorio.Pertanto, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione dilegge, il motivo è volto a criticare il convincimento che il giudice si èPag. 8 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026formato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilitàdelle fonti di prova, operando quindi il conseguente giudizio diprevalenza, e rileva interamente sul piano dell’apprezzamento di meritoriservato in via esclusiva al giudice, come tale, insindacabile in sede dilegittimità (Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., sez. I, 1°marzo 2022, n. 6774; Cass., sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505).3.2. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia revocatoin dubbio la possibilità di qualificare la cessione come «ramo d’azienda»,nonostante che l’I.N.P.S. non avesse mai contestato la circostanza nei duegradi di giudizio, così incorrendo nuovamente nella violazione dell’art. 115cod. proc. civ.Di là dall’erroneo inquadramento del vizio ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la censura è fondata su fattiprocessuali dei quali si omette specifica indicazione, sia contenutistica siaquanto alla localizzazione nel fascicolo di causa degli atti dai quali essidovrebbero risultare, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod.proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più direcente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695).Quando il motivo di impugnazione è fondato sul rilievo che lacontroparte ha mantenuto una condotta processuale di non contestazione,al fine di consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizionedelle doglianze mosse il ricorrente ha l'onere di indicare non solo con qualemodo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (v., Cass., sez. I,18 luglio 2007, n. 15961; sez. III; 28 giugno 2006, n. 10583; sez. 6-I, 12ottobre 2017, n. 24062; sez. 6-III, 13 ottobre 2017, n. 20637; sez. II, 4luglio 2018, n. 17474; sez. III, 5 marzo 2019, n. 6303; sez. 6-III, 4 aprile2022, n. 10761).Nella specie, la ricorrente in violazione del principio di specificità haomesso di riportare il contenuto delle difese svolte dall’I.N.P.S. in primo esecondo grado, avendo indicato nella nota 3 di pagina 10 un passo dellePag. 9 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026note conclusionali dell’I.N.P.S. in primo grado, e nella nota 4 di pagina 11un passo tratto dalle note conclusionali dell’I.N.P.S. di primo e secondogrado. Con il che risulta impedita la verifica del tenore della pretesa noncontestazione della indicata circostanza.3.3. Da ultimo, deve essere osservato come la ricorrente, nel lamentare laviolazione degli artt. 2560 e 2112 cod. civ. sul rilievo che l’indicazione deidebiti nei libri contabili obbligatori del soggetto alienante è un elementocostitutivo della responsabilità dell’acquirente, che non può essere desuntoin via presuntiva, ha impugnato i paragrafi 8, 9 e 10 della sentenza, nonchéil paragrafo 11, riportando nella nota 2 (pagina 5 del ricorso) quanto si leggeda pagina 5, ultime tre righe, fino a pagina 6, prime due righe, ma haomesso di impugnare la decisione, là dove, sempre nel paragrafo 11, lacorte ha effettuato l’esame della nozione di «cessione di ramo di azienda»in termini di «autonomia funzionale del ramo ceduto» alla stregua delprincipio di diritto enunciato da Cass., sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32134,per poi ricavare il carattere fraudolento “della sottrazione dei beni dellacedente alla garanzia patrimoniale”. Del pari, non è stato consideratoquanto detto dalla Corte d’appello a proposito della negligenzanell’acquisizione e nel controllo delle informazioni sull’attività di impresa di“Grama” (pagina 5, secondo capoverso).La ricorrente ha prospettato la censura in termini non aderenti allasentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del rilievo dovendosi senz'altrodare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “[l]aproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifichemancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4,cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio” (v. Cass., sez. III, 7 novembre 2005, n. 21490; sez. 6-I, 7settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017,n. 7074, che ribadisce il principio di diritto similare affermato da Cass. n.359 del 2005, nel senso che «Il motivo d'impugnazione è rappresentatoPag. 10 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora imotivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisioneimpugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni percui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse nonpossono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti talerequisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.»;sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).Deve essere aggiunto, altresì, che le violazioni delle norme sostanzialidel Codice civile sono dedotte sempre e comunque come conseguenti alleinammissibili evocazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che all’iniziodello scrutinio del motivo si sono dette irritualmente dedotte.4. Con il secondo motivo è denunciata “nullità della sentenza o delprocedimento (art. 360 comma 1 n.4 cpc) – violazione dell’art. 112 e 633cpc – omessa pronuncia”.La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su una eccezione propostain primo grado, e poi reiterata in secondo grado, relativa alla violazionedell’art. 633 cod. proc. civ. “per indeterminatezza della domanda monitoriadi pagamento” non avendo l’I.N.P.S. specificato nei suoi confronti l’oggettodell’ingiunzione, indicato “per quanto in ragione a seguito dell’atto dicompravendita”.4.1. Il motivo è inammissibile, giacché la censura relativa all’omessapronuncia può formularsi, soltanto, avverso omissioni di pronuncia inerentia questioni di merito, vale a dire nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito. Nella specie viene in rilievo non una questione di merito,bensì di natura processuale, in particolare l’omessa pronuncia suPag. 11 di 12Numero registro generale 19494/2022Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 7752/2026Data pubblicazione 31/03/2026un’eccezione di indeterminatezza dell’oggetto dell’ingiunzione (v., exmultis, Cass., sez. I, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., sez. III, 11 ottobre2018, n. 25154; Cass., sez. III, 15 aprile 2019, n. 10422; Cass., sez. III,16 ottobre 2024, n. 26913; Cass., sez. III, 9 dicembre 2024, n. 31684).5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 12.000,00per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpacome dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 27 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 12 di 12