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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 23010/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 6 novembre 2024, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 152,00 suddivisi in quattro involucri, mentre ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela per il reato di furto di energia elettrica.

2. Squillace propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione degli artt.73 e 75 T.U.

Stup. nonché per vizio di motivazione per non avere i giudici di merito spiegato per quali ragioni fosse inverosimile la tesi difensiva della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque, inammissibile.

Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, la Corte di Appello ha rilevato che emblematico della destinazione allo spaccio è il fatto che non è stato dimostrato che il ricorrente fosse assuntore di significativi quantitativi di sostanza corrispondenti a quello recuperato (dallo stesso era possibile ricavare 935 dosi medie singole), circostanza meramente asserita dall'imputato le cui condizioni economiche, come dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, erano incompatibili con l'acquisto del quantitativo in contestazione.

Piuttosto le riferite condizioni economiche e il suo stato di disoccupazione, hanno indotto la Corte a ipotizzare che il ricorrente traesse illecite fonti di sostentamento anche dall'attività di spaccio, valorizzando, sul punto anche le precedenti condanne per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Si tratta di decisione immune da vizi in quanto conforme all'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, che ha ripetutamente affermato il principio per cui, sebbene il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73 T.U.

Stup. da solo non costituisca prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi indiziari, tale conclusione; va, peraltro, sottolineato che il valore indiziario della destinazione allo spaccio del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto si accresce in proporzione all'aumentare delle dosi ricavabili (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.260991; Sez.6, n.11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est. [OSCURATO:PERSONA] sa [OSCURATO:PERSONA] atella Fe nt DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 6 novembre 2024, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 152,00 suddivisi in quattro involucri, mentre ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela per il reato di furto di energia elettrica. 2. Squillace propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione degli artt.73 e 75 T.U. Stup. nonché per vizio di motivazione per non avere i giudici di merito spiegato per quali ragioni fosse inverosimile la tesi difensiva della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque, inammissibile. Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, la Corte di Appello ha rilevato che emblematico della destinazione allo spaccio è il fatto che non è stato dimostrato che il ricorrente fosse assuntore di significativi quantitativi di sostanza corrispondenti a quello recuperato (dallo stesso era possibile ricavare 935 dosi medie singole), circostanza meramente asserita dall'imputato le cui condizioni economiche, come dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, erano incompatibili con l'acquisto del quantitativo in contestazione. Piuttosto le riferite condizioni economiche e il suo stato di disoccupazione, hanno indotto la Corte a ipotizzare che il ricorrente traesse illecite fonti di sostentamento anche dall'attività di spaccio, valorizzando, sul punto anche le precedenti condanne per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Si tratta di decisione immune da vizi in quanto conforme all'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, che ha ripetutamente affermato il principio per cui, sebbene il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73 T.U. Stup. da solo non costituisca prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi indiziari, tale conclusione; va, peraltro, sottolineato che il valore indiziario della destinazione allo spaccio del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto si accresce in proporzione all'aumentare delle dosi ricavabili (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.260991; Sez.6, n.11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liera est. [OSCURATO:PERSONA] sa [OSCURATO:PERSONA] atella Fe nt DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 23010/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris