CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Napoli) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le note di replica trasmesse dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del 26 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della società denominata [OSCURATO:PERSONA] con sede a Quarto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare la dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2016, con una IRES evasa pari a € 159.392,66 e Io aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e delle pene accessorie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che si è affidato a tre motivi.2.1 Con il primo motivo, chiede l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 420-bis e 178, lett. c, cod. proc. pen. Si censura che la Corte di appello ha disatteso il primo motivo di gravame con il quale era stata eccepita la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna a mani di persona convivente. La Corte di appello ha ritenuto regolare la notifica effettuata a mani di un familiare convivente sulla scorta della formulazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. vigente ratione temporis, ossia prima del 30/12/2022, senza tuttavia considerare la disciplina transitoria fissata dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA] (artt. 88 e 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). All'udienza dell'8 febbraio 2023, a fronte di un decreto di citazione emesso il 6 ottobre 2022, il primo giudice avrebbe dovuto verificare la effettiva conoscenza dell'imputato di un processo a suo carico, posto che il decreto di citazione era stato notificato a mani del figlio, e solo all'esito dichiarare l'assenza. L'art. 420-bis cod. proc. pen. ha infatti individuato le ipotesi in cui è possibile procedere in assenza, laddove la parte non compaia in udienza, fra le quali rientra il caso in cui la notifica avvenga a mani proprie e quello in cui la notifica sia effettuata a persona a ciò espressamente delegata, nel quale non può farsi rientrare la consegna al familiare convivente, che non è parificabile alla persona che abbia una delega espressa della parte. Il nuovo sistema normativo introdotto dalla c.d. riforma [OSCURATO:PERSONA] smantella ogni forma di presunzione e di conoscenza legale, dando centralità alla verifica in concreto, ad opera del giudice, della reale conoscenza del processo da parte dell'imputato. Nel caso di specie, la notifica è avvenuta a mani di persona convivente e l'imputato, non presente in udienza, è stato assistito per tutto il processo da un difensore d'ufficio, che non ebbe alcun contatto con lui, se non al termine del processo di primo grado, per il recupero delle spese legali. Anche la vicenda relativa alla nomina fiduciaria conferma la mancata conoscenza del processo: l'incarico difensivo veniva conferito in un momento successivo alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ma prima della notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuto a mani del convivente (il 2 dicembre 2022); la nomina, peraltro, non veniva acquisita al fascicolo del dibattimento e quindi il difensore di fiducia non ha mai avuto contezza dell'esistenza del processo. Si richiama infine, a sostegno di quanto affermato la Relazione dell'ufficio del massimario di questa Corte e una pronuncia, riportata per stralcio (Sez. 5 n. 19919 del 2023). 22.2. Con il secondo motivo si chiede di annullare la sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione. Si censura la decisione del giudice territoriale che ha rigettato il secondo motivo di gravame, relativo all'asserita nullità ex artt. 178, comma 1, lett c, e 179 cod. proc. pen. per non aver considerato l'intervenuta nomina del difensore di fiducia, avendo ritenuto che non avesse alcuna efficacia una nomina successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di ufficio, trasmessa in copia con modalità telematiche irrituali. La difesa richiama a questo proposito il d.m. 13 gennaio 2021 osservando che lo stesso, in attuazione del d.l. n. 137 del 2020, ha imposto il deposito telematico, tra cui la nomina del difensore e si evidenzia che dal 2021 i difensori depositano nel [OSCURATO:PERSONA] l'atto di nomina sottoscritto dal proprio assistito, scansionato digitalmente e firmato, che sostituisce quello dell'originale presso la cancelleria. Inspiegabile è anche il segmento motivazionale che censura l'inoltro dell'atto di nomina in Procura, in luogo dell'Autorità che procede, posto che il difensore non era a conoscenza (perché non gli era stato notificato) dell'esistenza di un decreto di citazione e dunque dell'esercizio dell'azione penale, per cui ha depositato il proprio atto telematicamente all'ufficio che risultava procedere. Si riportano quindi le considerazioni espresse nel secondo motivo di appello e richiamando le stesse si chiede l'annullamento della sentenza. 2.3 Con il terzo motivo si chiede di annullare la sentenza per vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e mancata assunzione di una prova decisiva, con carenza ed illogicità della motivazione sul punto. Si evidenzia che la Corte territoriale si è limitata ad affermare l'integrale condivisibilità della ricostruzione del Tribunale, senza spiegare perché le censure difensive - attinenti all'elemento oggettivo e soggettivo del reato - dovessero ritenersi infondate. Non è in discussione l'omessa presentazione della dichiarazione, quanto il superamento della soglia di punibilità prevista dal legislatore, che è stata ritenuta sussistente nonostante non fosse stato mai acquisito il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Pozzuoli nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Tale documento andava necessariamente acquisito come atto extraprocessuale come si ricava anche da una decisione della Sezione Tributaria indicata nel ricorso: per converso, la Corte territoriale si è basata solo sulla deposizione del teste di Polizia giudiziaria, nonostante non fosse stata mai esibita la fattura di euro 72.000 emessa in favore della [OSCURATO:PERSONA] risultante dallo spesometro e nonostante l'ultima dichiarazione dei redditi fosse stata 3presentata dal precedente legale rappresentante e non dal ricorrente (si deduce sul punto il travisamento del fatto). Si osserva che entrambe le sentenze sono carenti su una serie di elementi oggettivi non analizzati (assunzione di dipendenti, utenze, mezzi di trasporto, beni strumentali) e che le pronunce sono da censurare anche sotto il profilo soggettivo, laddove la Corte territoriale ha desunto il dolo specifico dal fatto che l'imputato assente non aveva fornito a dibattimento una lettura alternativa a quella dell'accusa, calandosi in un silenzio "significativo". 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha richiesto il rigetto del ricorso. 3.1. Quanto al primo motivo si evidenzia che la tesi della mancata valutazione di una non colpevole omessa conoscenza del processo si scontra non solo con le modalità della notifica (a mani di figlio convivente) ma anche, sul piano logico, con la circostanza (lamentata nel secondo motivo) di una nomina (dopo la notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio ed appena prima di quella personale all'imputato) di difensore fiduciario. 3.2 Con riferimento agli altri motivi, si rappresenta che la nomina è intervenuta dopo la notificazione al difensore di ufficio risultante dagli atti (e deve escludersi ogni necessità di rinnovo della notifica anche nei confronti del difensore successivamente nominato: cfr., per una delle tante applicazioni del principio, Sez. 2, Sentenza n. 30185 del 22/07/2020, Rv. 279858 - 01). Eguale sorte anche per il terzo motivo, in ragione della totale smentita derivante dalle emergenze probatorie per come illustrare dai giudici territoriali, senza alcuna evidente aporia logica censurabile in sede di legittimità. 4 Con note di replica il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di cui in motivazione. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede dichiararsi la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, effettuato a mani di persona convivente, è infondato. 1.1 Dalla visione degli atti - consentita, in quanto, venendo in rilievo un vizio procedurale, il giudice di legittimità è giudice del fatto (processuale), e ha per tale motivo la possibilità di verificare d'ufficio quanto risulta dagli atti (tra molte decisioni, anche a Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) purché le questioni ed eccezioni sollevate siano sufficientemente specifiche da consentire di individuare l'atto o l'attività processuale cui si riferiscono - risulta che: 4- il Pubblico Ministero emetteva, in data 7 ottobre 2022, decreto di citazione a giudizio per l'udienza dell'8 febbraio 2023, nei confronti del ricorrente che risultava, nel menzionato decreto, difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore nominato d'ufficio; - il 10 ottobre 2022 il decreto di citazione veniva notificato telematicamente all'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (artefatto in atti); - il 29 novembre 2022 il difensore di fiducia, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], depositava nomina di fiducia inviandola al [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, PDP); - il 2 dicembre 2022, il decreto di citazione veniva notificato all'imputato, a mani di persona convivente tale qualificatosi (figlio convivente); - all'udienza dell'8 febbraio 2023 l'imputato, presente il difensore d'ufficio, veniva dichiarato assente; - tutto il dibattimento in primo grado si è svolto alla presenza del difensore nominato d'ufficio, nonostante la nomina di fiducia depositata al PDP da parte del difensore di fiducia. 1.2 Deduce il difensore - reiterando il primo motivo di gravame - che nel caso in esame si è prodotta una nullità per essere stato l'imputato dichiarato assente, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che impone la notifica all'imputato dell'atto contenente la vocatio in ius o a mani proprie, o a mani di persona da lui espressamente delegata al ritiro, cui non può essere parificato il familiare convivente, o, ancora, la notifica ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., situazione, questa, che non viene in rilievo nel caso in esame in quanto non vi è prova della conoscenza della pendenza del processo (e non del solo procedimento) in capo all'imputato. Il difensore censura, inoltre, la motivazione reiettiva adottata della Corte di appello che ha ritenuto infondata la deduzione, sull'assunto che non trovasse applicazione, ratione temporis, la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e che quindi valessero le regole previgenti alla cd. [OSCURATO:PERSONA], in base alle quali deve ritenersi regolare la notifica a mani di un familiare convivente tale qualificatosi. 1.3 Il motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicitate, che sono diverse sia da quelle dedotte dalla parte, che da quelle ritenute nella sentenza impugnata. Va ribadito che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla» (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 5255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606.1 lett. e) (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, cit.; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Fe altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Ne consegue che questa Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal Giudice a quo a sostegno della scelta avversata dal ricorrente e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata. Tanto premesso, così come non coglie nel segno il difensore quando afferma che nel caso in esame si sarebbe determinata la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato perché effettuata a mani di persona convivente, allo stesso modo erra la Corte di appello che, nel rigettare il motivo di gravame sul punto, ha ritenuto che non trovasse applicazione il nuovo regime dell'assenza introdotto con la riforma [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Erra la Corte di appello in quanto nel caso in esame il decreto di citazione a giudizio è stato emesso prima della data di entrata in vigore della riforma [OSCURATO:PERSONA], per una udienza successiva al 30 dicembre 2022 (ossia alla data in cui il d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore). Trova quindi applicazione la disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 a mente del quale «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». Venendo, quindi, in rilievo un processo pendente alla data di entrata in vigore della normativa [OSCURATO:PERSONA], nel quale non era già stata pronunciata ordinanza con cui si era disposto procedersi in assenza dell'imputato, trovava applicazione il disposto di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022, e non le disposizioni previgenti alla riforma (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello). 1.5 Non coglie nel segno il difensore quando afferma che la notifica all'imputato dell'atto contenente la vocatio in ius, se operata non a mani proprie o 6a mani di persona espressamente delegata, bensì a mani di persona convivente, deve ritenersi nulla non potendo desumersi da ciò la effettiva conoscenza, in capo all'imputato, della pendenza del processo, e ciò anche se lo stesso abbia eventualmente ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, trattandosi di un atto da cui si può desumere la conoscenza del procedimento ma non del processo. Invero, perché il giudice possa procedere in assenza ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. è richiesto, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della citata disposizione, che sia "altrimenti" provato che l'imputato abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo, precisandosi che «a tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza utile». Nel caso di specie, se, per un verso, non emergono elementi in base ai quali ritenere che la persona convivente che ha ricevuto l'atto non avrebbe provveduto a consegnarla all'imputato, risulta, per altro verso, che, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'imputato ha nominato un difensore di fiducia, il quale, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e prima della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, ha proceduto a depositare la nomina al PDP. Sono questi elementi che, in concreto, rilevano ai fini dell'effettiva conoscenza del processo. Diversamente, dunque, da quanto affermato dal difensore, ritiene questo collegio che nel caso in cui la notifica del decreto di citazione sia "qualificata" perché avvenuta a mani di persona convivente, e non emergano (né vengono dedotti) elementi da cui desumere che questi non provveda poi a consegnare il decreto di citazione all'imputato, ma risulti, come nel caso di specie, la nomina di un difensore di fiducia effettuata successivamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ossia in una fase avanzata del procedimento penale, prodromica all'inizio del processo penale, può congruamente ritenersi "altrimenti" provata - perché desunta dalla "qualifica" della notifica, oltre che dalla esistenza di un indice "forte" costituito dalla nomina fiduciaria successiva ad un atto che volge normalmente al processo - che l'imputato abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente validità dell'ordinanza con la quale si dispone procedersi in sua assenza. 2. Fondato per le ragioni di seguito esplicitate è il secondo motivo di ricorso. 2.1 Va chiarito che la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia non era dovuta, in quanto la relativa nomina (depositata il 29 novembre 72022) risulta essere intervenuta dopo l'adozione del decreto di citazione a giudizio, emesso il 7 ottobre 2022. Va sul punto ribadito il principio, più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza - cui è parificabile l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero - deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto della fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che acquisti solo successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (in questo senso Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909 - 01; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv 263600-01). Le notificazioni, così come le comunicazioni e gli avvisi, devono infatti essere indirizzate al difensore della parte che risulti nominato, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui sono disposte, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato (cfr Sez. 3, n. 20931 del 11/03/2009, P.m. in proc. fanin, Rv. 243864 - 01; in termini conformi anche Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258839 - 01; Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Aouchin, Rv. 274726 - 01), sicchè, in caso di nomina formalizzata successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio ed al suo invio per le notificazioni, il difensore scelto dall'imputato ha il diritto di intervenire, ma non di ricevere a sua volta la notificazione dell'atto di vocatio in ius. Ne deriva che alcuna nullità della vocatio in ius si è determinata nel caso in esame, dovendosi ritenere valida la notifica del decreto di citazione a giudizio operata nei confronti del difensore d'ufficio indicato nello stesso. 2.2 Tanto chiarito, censura il difensore la motivazione reiettiva adottata dalla Corte di appello in ordine al secondo motivo di gravame - reiterato negli stessi termini in questa sede - con il quale si deduceva la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c e 179 cod. proc. pen. per essere stato il processo di primo grado celebrato da un difensore di ufficio, nonostante l'intervenuta nomina del difensore di fiducia, regolarmente depositata agli atti del pubblico ministero e non confluita nel fascicolo del dibattimento. La Corte di appello ha ritenuto che la nomina di fiducia, depositata al PDP non poteva considerarsi valida, in ossequio all'orientamento di questa Corte secondo cui la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen., ossia la trasmissione all'autorità giudiziaria che procede. 8Nel caso in esame, ha osservato la Corte di appello che la nomina era stata trasmessa al pubblico ministero e non all'autorità giudiziaria procedente, da individuarsi nel Tribunale, e che la volontà dell'interessato non poteva avere alcuna efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico, trattandosi di una «semplice copia teletrasmessa dell'atto, pervenuta con modalità irrituali» (si citano a sostegno di quanto affermato Sez. 3, n. 46034 del 11/11/2008, Maddaluno, Rv. 241775 - 01; Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, Esposito, Rv. 250783 - 01; Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv. 274323 - 01). A fronte di tale motivazione, deduce il difensore che la nomina, depositata al PDP, doveva considerarsi valida sia perché essa era seguita alla notifica alla parte dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, allorchè l'unica autorità giudiziaria procedente era solo il Pubblico ministero, sia perché l'invio al PDP delle nomine di fiducia è la modalità con la quale, a decorrere dalla normativa emergenziale, vengono effettuati i depositi delle nomine di fiducia presso gli uffici di Procura. 2.3 Ritiene questa Corte di doversi confrontare con la correttezza non della motivazione adottata dalla Corte territoriale, bensì della decisione assunta in rito e di dover pertanto puntualizzare, da giudice del fatto processuale, che riveste in tali casi questa Corte, alcuni elementi da valutare per giungere ad una decisione, in rito, corretta. 2.3.1 Va premesso che l'orientamento - cui si è rifatta la Corte di appello - in base al quale la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 1, n. 18244 del 02/04/2019, Constantin, Rv. 275470 - 01; in termini conformi Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep. 2017, D'Amico, Rv. 269493 - 01; Sez. 5, n. 24053 del 27/04/2016, Grigore, Rv. 267321 - 01; Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, Esposito, Rv. 250783 - 01; Sez. 1, n. 11268 del 02/03/2007, Cravotto, Rv. 236162 - 01) sembra essere superato da quello, maggioritario, secondo cui il conferimento dell'incarico al difensore da parte dell'indagato o dell'imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell'interessato atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario (da ultimo, Sez. 1, n. 36527 del 26/06/2024, Petrazzi, Rv. 287331 - 01; in termini, Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 02, con Relazione di contrasto n. 61/20; Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv. 274323 - 01; Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715 - 01; Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, Verucchi, Rv. 271270 - 01; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 267879 - 01; Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015, Mennini, Rv. 264465 - 01; Sez. 5, n. 35696 del 25/06/2014, 9Lovecchio, Rv. 260300 - 01; Sez. 1, n. 38626 del 28/04/2014, P.M. in proc. Macrì, Rv. 260900 - 01; Sez. 1, n. 39235 del 14/03/2014, Sehapi, Rv. 260513 - 01; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259931 - 01). Tuttavia, nel caso in esame non si pone una questione relativa alla validità di una nomina irrituale e quindi alla sufficienza o meno di comportamenti concludenti per ritenerne la sussistenza, anche nel caso in cui non risponda alle formalità e alle modalità richieste dall'art. 96 cod. proc. pen. o sia più in generale non rituale, in quanto, diversamente da ciò che è stato affermato dalla Corte di appello, nel caso in esame non soccorre la giurisprudenza richiamata sul tema, essendo necessario fare riferimento alla normativa vigente ratione temporis, ossia nello specifico all'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, a mente del quale il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. presso gli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento. Nel caso in esame il deposito della nomina fiduciaria presso gli uffici di procura effettuato mediante invio della stessa, in data 29 novembre 2022, al PDP, che è il portale del processo penale telematico individuato dal DGSIA, deve considerarsi modalità rituale e dunque valida, ragion per cui il richiamo all'orientamento minoritario in tema di formalità di nomina, effettuato dalla Corte di appello, deve ritenersi inconferente. 2.3.2. Non condivisibile è anche la ritenuta irritualità del deposito della nomina fiduciaria perché non effettuata presso l'Autorità giudiziaria procedente, individuata, dalla Corte di appello, nel Tribunale. Nel caso in esame il difensore ha depositato la nomina fiduciaria a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato e lo ha fatto in data 29 novembre 2022. A quella data il pubblico ministero aveva già emesso (il 7 ottobre 2022) il decreto di citazione a giudizio, che risultava notificato al difensore d'ufficio (il 10 ottobre 2022) e non anche all'imputato (che ha ricevuto la notifica il 2 dicembre 2022). Alla data del 20 novembre 2022 il fascicolo era ancora presso il Pubblico ministero, posto che lo stesso, a mente dell'art. 553 cod. proc. pen., forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, unitamente al suo fascicolo e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione (il disposto normativo attuale ricalca sostanzialmente quella antecedente alla riforma). 10Se quindi al 29 novembre 2022 il fascicolo era ancora presso il pubblico ministero, era questi, e non il Tribunale, l'autorità giudiziaria procedente, al quale, ritualmente, il difensore ha pertanto trasmesso la nomina fiduciaria, mediante deposito al PDP. 2.4 Posto che quindi la decisione adottata dalla Corte sul punto va censurata per le ragioni sopraindicate, deve tuttavia rilevarsi che l'intero giudizio di primo grado, nonostante il deposito agli atti del pubblico ministero, di una regolare nomina fiduciaria, si è svolto, in assenza dell'imputato, regolarmente citato per le ragioni sopraesposte, con l'assistenza di un difensore nominato d'ufficio dall'autorità giudiziaria, non legittimato in considerazione della intervenuta, valida, nomina di un difensore di fiducia. Nel caso in esame, infatti, la nomina fiduciaria, con indicazione del numero di registro della notizia di reato di questo processo e del nominativo del pubblico ministero, persona fisica, che ha emesso il decreto di citazione a giudizio, era stata regolarmente inviata al PDP e dunque validamente depositata agli atti del fascicolo del pubblico ministero, il quale, tuttavia, non l'aveva a sua volta inviata al giudice dell'udienza di comparizione al momento della formazione del fascicolo del dibattimento; non l'aveva neanche esibita o prodotta all'udienza dell'8 febbraio 2022, al momento del controllo della regolare costituzione delle parti che si svolge in udienza alla presenza necessaria del pubblico ministero e non l'aveva prodotta nel corso di tutto il giudizio di primo grado. 2.5 Come già affermato da questa Corte, una nomina conservata nel fascicolo del Pubblico ministero e non versata agli atti del fascicolo del dibattimento ne' menzionata dal Pubblico ministero al momento della verifica della ritualità della costituzione delle parti dà luogo ad una violazione della regola per cui gli atti contenenti la dichiarazione o l'elezione di domicilio e la nomina del difensore devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 1, n. 3075 del 09/12/2014 (dep. 2015), Sidorov, nonché Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, dalla stessa richiamata). Riportando quanto sostenuto in tali decisioni, le parti, ai sensi dell'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., hanno l'onere di provare anche i fatti dai quali discende l'applicazione di norme processuali e, nello specifico, il pubblico ministero, che ha la disponibilità di detto fascicolo, è tenuto, in un sistema processuale come quello attuale - impostato, da un lato, sulla rilevabilità anche di ufficio delle nullità di ordine generale; dall'altro sul regime del "doppio fascicolo", che non consente al giudice procedente di prenderne visione "al buio" neppure al fine di verificare la regolarità del procedimento - a portare all'attenzione del giudice, inserendoli nel fascicolo del dibattimento, i fatti da cui possano derivare le eventuali nullità. 11 P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 06/05/2026. [OSCURATO:PERSONA] est,ensore V rit. .Depositata in [OSCURATO:PERSONA], fl 1 LUG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dox.nE1jsabetfij Ambito 13