CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40174/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eljto avviso alle parD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Baazaoui ali [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa ex art. 599 bis cod.proc.pen. con cui è stata ridotta la pena inflitta al medesimo, su concorde richiesta delle parti, ad anni uno e mesi otto di reclusione e €37.333,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 291 bis d.P.R. 43/73, 337, e 582-585 cod.pen. 2. - Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e chiede l'annullamento della sentenza. 3. - Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti sicchè deve pronunciarsi ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione. Ed infatti deve essere ricordato come ai sensi del nuovo comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen.: "....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che /01 attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Consegue che, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018 Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Rv. 273755 - 01). 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci