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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21669/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEr dato avviso alle parti;-.1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata Tribunale di Lecce ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi due di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159 del 2011.

Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione agli art. 125 e 129 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b.

"al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c.

"all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d.

"all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEr dato avviso alle parti;-.1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata Tribunale di Lecce ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi due di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159 del 2011. Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione agli art. 125 e 129 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 21669/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris