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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22788/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2376/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpumeelrloo d i draic colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Roma del7/5/2019, che nel resto confermava, condannava il [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale (MAECI)al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo lordo(anziché netto) di €. 32.122,14, oltre interessi legali dalle singolematurazioni al saldo.2.

Remigi, dipendente a tempo indeterminato del MAECIinquadrata dal 18/10/2000 come collaboratore contabile dilivello B3, e dal 15/9/2007 nell’area seconda, fascia retributivacomprensive dell’indennità di servizio estero (ISE), rapportate altrattamento economico dell’Area Terza, fascia retributiva F1,conseguenti alle mansioni superiori di agente contabile, cheaveva assunto di avere svolto dal 2011 al 2014 presso laRappresentanza Permanente Italiana del Consiglio Atlantico diBruxelles.3.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, quantificando ildifferenziale in €. 32.122,14, in conformità al conteggio attoreo.4.

Il MAECI aveva proposto appello, perché, per quantoancora rileva, erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto allaricorrente l’ISE prevista per il posto-funzione di ViceCommissario amministrativo contabile (III Area-F), posto che lalavoratrice era stata inviata all’estero su posto-funzione dicancelliere contabile (II Rea-F3).5.

La Corte di Appello rigettava il motivo sulla basedell’orientamento di legittimità secondo il quale per ladeterminazione dell’indennità di servizio all’estero deve aversiriguardo alla funzione svolta in concreto e non all’attribuzioneformale (Cass. n. 12344/2016, 6039/2018).Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/20266.

Per la cassazione della sentenza ricorre il MAECI cNoumne roa dti traoc colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026affidato a due motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art.360 c.p.c., difetto di motivazione.

Nullità dellasentenza.

Violazione dell’art. 112 c.p.c.; in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 171 DPR n.18/1967 e 2697 c.c.Si censura il capo di sentenza che ha riconosciuto alla lavoratricel’ISE corrispondente alle mansioni superiori svolte, per violazionedel principio di diritto mutuato da Cass. n. 6039/2018 secondo ilquale, stante la natura non retributiva dell’emolumento, ilriconoscimento richiedeva la prova della sussistenza in concretodelle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell’art. 171 del DPRn.18/1967, malgrado la relativa eccezione fosse stata sollevatadal Ministero sia in primo grado che in appello, eccezione rimastanon esaminata.2.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 171 DPR n. 18/1967 e 2697 c.c. ed illustra ulteriormente lecritiche già sviluppate nella prima censura.3.

I motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi senon sostanzialmente coincidenti, sono infondati.4.

L’art. 171 del DPR n.18/1967 prevede che:«1.

L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributivaessendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizioall'estero ed è ad essi commisurata.

Essa tiene conto dellapeculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazionealle specifiche esigenze del servizio diplomatico consolare.2.

L'indennità di servizio all'estero è costituita:Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A; Numero di raccolta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinatesecondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministrodegli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica sentita lacommissione di cui all'articolo

172. Qualora ricorrano esigenzeparticolari, possono essere fissati coefficienti differenti per isingoli posti di organico in uno stesso ufficio.3.

I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilitàfinanziarie, sulla base:a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalleNazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimentoal costo degli alloggi e dei servizi.

Il Ministero può a tal fineavvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati inrelazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighiderivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base dellerelazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli ufficiconsolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale delMinistero e delle rappresentanze all'estero;c) del corso dei cambi.4.

Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni delcosto della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nelcomma 3, lettera a).

Tale adeguamento sarà ponderato inrelazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).5.

Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, davalutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizionisanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioniclimatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché atutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanzageografica dall'Italia, il personale percepisce una appositaNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal coNmummeroa d i 1ra.c colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministrodegli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica, sentita la commissionepermanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazionidelle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissionedell'Unione europea.Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennitàed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale».5. [OSCURATO:PERSONA]. n. 6039/2018 ha affermato che:«come più volte condivisibilmente affermato da questa Corte, lanatura non retributiva della indennità di servizio all'estero risultacon chiarezza dalla lettura 3 dell'art. 171 del d.P.R. 5 gennaio1967, n. 18, richiamato dall'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165del 2001 (vedi: Cass. 11 luglio 2016, n. 14112 e Cass. 15 giugno2016, n. 12344): che, infatti, secondo il comma 1 del citato art.171: "l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributivaessendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizioall'estero ed è ad essi commisurata.

Essa tiene conto dellapeculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazionealle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare"; chei commi successivi dell'articolo ribadiscono detta naturadell'indennità, prevedendo l'aggancio della parte variabiledell'emolumento ai coefficienti di sede da fissare, per le diversesedi, con decreto interministeriale, nei limiti delle disponibilitàfinanziarie, sulla base del differente costo della vita (comma 3,n. 1), delle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioniesercitate, dalle particolari condizioni locali, dal costo deglialloggi nonché del personale domestico e dei servizi (comma 3,n. 2), dal corso dei cambi (comma 3, n. 3); che ne consegue purnon essendo la speciale normativa che regola il rapporto diNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026lavoro svolto all'estero dai dipendenti del MAE di Nupmeerro dis raéc colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026impeditiva dell'applicabilità del principio di cui all'art. 36 Cost.,tuttavia tale applicabilità va effettuata tenendo conto che lacitata norma costituzionale si riferisce all'adeguatezza dellaretribuzione (vedi, tra le tante: Cass.

SU 16 febbraio 2011, n.3814 e Cass. 19 aprile 2017, n. 9878); che, pertanto, seppurein base all'art. 36 Cost. in caso di accertato-svolgimento dimansioni superiori, deve essere riconosciuto l'intero trattamentoeconomico, ivi compresi gli emolumenti accessori, è evidente cheun simile riconoscimento non può riguardare tout courtemolumenti come l'indennità di sede estera in un ammontarestandard, corrispondente "alla misura propria della qualificasuperiore", secondo quanto affermato nella sentenza quiimpugnata (arg. ex Cass. 20 giugno 2008, n. 16866; Cass. 20novembre 2006, n. 24592; Cass. 1 luglio 2004, n. 12092); che,infatti, in considerazione della natura non retributivadell'emolumento in oggetto, il suo eventuale riconoscimentopresuppone che l'interessato alleghi e provi la sussistenza inconcreto - con riguardo alla sede e al posto-funzione chevengono specificamente in considerazione - delle situazioniindicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit.; 4 che, del resto, comerisulta dal comma 2 dell'art. 171 cit. l'indennità in argomento ècostituita da un compenso di base, oggi indicato nella tabella Aallegata al d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, e da una partevariabile più cospicua, determinata in ragione dellecaratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti-funzione, come si è detto; che a ciò consegue che, al finedell'attribuzione dell'indennità, si deve prendere inconsiderazione il posto ricoperto anche in via di mero fatto pereffetto dell'esercizio di mansioni superiori, non essendovi motivoper dare rilievo al posto-funzione attribuito soltanto formalmenteNumero registro generale 2260/2022piuttosto che all'esercizio in concreto della funzione, visto che Nilu mero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22788/2026riconoscimento della indennità (destinata a sopperire, perData pubblicazione 06/07/2026quanto previsto dal citato art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, aglioneri derivanti dal servizio all'estero) si collega ed è parametratoproprio allo svolgimento in concreto di certe attività (in tal senso:Cass. 15 giugno 2016, n. 12344 cit.)».Il ricorrente trae, in sostanza, dal passaggio motivazionale in cuisi afferma che il riconoscimento dell’ISE conseguente allosvolgimento di mansioni superiori «presuppone che l'interessatoalleghi e provi la sussistenza in concreto - con riguardo alla sedee al posto-funzione che vengono specificamente inconsiderazione - delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art.171 cit.», che in tali casi il lavoratore dovrebbe provare lasussistenza in concreto degli elementi considerati dal terzocomma dell’art. 171 cit. con particolare riguardo agli «onericonnessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenoredi vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dallefunzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi dellerappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché deirapporti dell'Ispettore generale del Ministero e dellerappresentanze all'estero».6.

L’assunto è infondato.7.

Malgrado l’arresto invocato parli «delle situazioni indicatedai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit.», è del tutto evidente che quelleconsiderate dal terzo comma dell’art. 171 cit. (in sintesi, costodella vita, oneri connessi con la vita all’estero, corso dei cambi)non sono situazioni eventuali, ma fattori implicati, o comunquedati per implicati, dall’adibizione all’estero, che l’art. 171 prendein considerazione non già per condizionare l’esistenza del dirittoalla ricorrenza degli stessi, ma per erigerli a parametri dellacomponente dell’ISE variabile, da determinare medianteNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026coefficienti di sede da fissarsi mediante decreti ministNeurmiearol id i irnac colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026quanto componente dell’emolumento dipendente dalla sede.Tanto è reso evidente dai commi 2 e 3 dell’art. 171 cit. nelprevedere che l’ISE è composta, oltre che da una indennità base,«dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinatesecondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministrodegli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica sentita lacommissione di cui all'articolo

172. Qualora ricorrano esigenzeparticolari, possono essere fissati coefficienti differenti per isingoli posti di organico in uno stesso ufficio.3.

I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilitàfinanziarie, sulla base...».8.

Se dunque è vero che la maggiorazione ISE non dipendedalla natura della funzione, ma essenzialmente dal luogodell’adibizione e dagli oneri che ne derivano (in coerenza con lanatura non retributiva dell’emolumento) è altrettanto evidenteche, dati la funzione svolta e la sede di svolgimento, l’esistenzadel diritto alla maggiorazione e la misura della stessa discendonoautomaticamente dal fatto che a quella funzione svolta in quellasede il DM attribuisca un determinato coefficiente dimaggiorazione.Da tanto discende che chi rivendichi una maggiore ISE non potràcerto limitarsi ad allegare e provare di aver svolto mansionisuperiori, ma dovrà anche (ed anzi, soprattutto) allegare e, oveoccorra, provare la sede di svolgimento, perché, fatto salvo ilcaso in cui il DM preveda coefficienti differenti per i posti inorganico nello stesso ufficio, la maggiorazione dipendeessenzialmente dalla sede (tanto da essere determinata tramiteun “coefficiente di sede”).Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026Non ne discende affatto, invece, la necessità di Npumroervo adi rraec colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026l’esistenza (e tantomeno la misura) degli “oneri connessi con lavita all’estero”, perché questi sono «determinati (dal DM) inrelazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighiderivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base dellerelazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli ufficiconsolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale delMinistero e delle rappresentanze all'estero».

Tanto meno (edinfatti nemmeno il ricorrente si spinge a tanto) ciò potrebbeessere sostenuto quanto al costo della vita, visto che anch’essoè «desunto (dal DM) dai dati statistici elaborati dalle NazioniUnite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costodegli alloggi e dei servizi», ed al corso dei cambi, anch’essoevidentemente desumibile da dati ufficiali.9. [OSCURATO:PERSONA] dubita che Cass. n. 6039/2018 abbia intesoaffermare sul punto qualcosa di diverso, in ragione del richiamoin premessa alla natura non retributiva dell’ISE ed alle ricadutesull’art. 36 Cost., posto che tali princìpi sono in definitivarichiamati per rimarcare che la maggiorazione dipende dallasede, e perciò censurare una sentenza che aveva riconosciutol’«indennità di sede estera in un ammontare standard,corrispondente "alla misura propria della qualifica superiore"».D’altro canto, malgrado la locuzione «sussistenza inconcreto...della situazioni» si presti ad equivoci, nemmeno essaesprime la necessità di provare l’esistenza degli oneri (ed alloraanche dell’incidenza negativa del costo della vita e del corso deicambi), e tantomeno la relativa misura, criterio che tra l’altrocondurrebbe alla possibilità, del tutto irragionevole, di provareutilmente l’esistenza di oneri di maggiore consistenza rispetto aivalori tabellati, e tradurrebbe quello che è un trattamentoNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026forfettizzato in una ragione indennitaria di carattere gNeunmeerroa dli era,c colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026senza alcuna base normativa.10.

Va piuttosto valorizzata in senso contrario la circostanzache la stessa Cass. n. 6039/2018 rimarca, dopo aver ribadito lanatura non retributiva dell’emolumento, in quanto «destinato asopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed ad essicommisurato» ( e non il valore professionale della prestazione)che «i commi successivi dell'articolo ribadiscono detta naturadell'indennità, prevedendo l'aggancio della parte variabiledell'emolumento ai coefficienti di sede da fissare, per le diversesedi, con decreto interministeriale», con ciò implicando la pienacompatibilità della natura non retributiva dell’ISE con la suadeterminazione forfettaria per sede, ed inoltre richiama in sensoadesivo Cass. n. 12344/2016, che aveva già affermato che, incaso di svolgimento di mansioni superiori, l’ISE (nel casodipendesse dalla funzione) andasse commisurata alle mansionisuperiori effettivamente svolte, a prescindere dalle funzioniformalmente attribuite, affermazione implicante in terminigenerali l’applicabilità dell’art. 171 cit. al caso di svolgimento dimansioni superiori.11.

Nella specie, la Corte di merito ha accertato, constatuizione non censurata, che Remigi aveva svolto mansionisuperiori di agente contabile presso la RappresentanzaPermanente Italiana del Consiglio Atlantico di Bruxelles, e, perquanto premesso, nessun altro onere gravava sulla lavoratriceperché le si potesse e dovesse riconoscere il valore tabellarecorrispondente secondo DM.12.

Il ricorso va pertanto rigettato.13.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza, e sono distratte in favore del procuratore dellaNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026controricorrente che ha reso la dichiarazione richiesta Ndumaelrlo’a dri rta.c colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/202693, comma 1, c.p.c.14.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, stanteil regime di esenzione delle Amministrazioni dello Stato perprenotazione a debito posto dagli artt. 8, comma 2, 11 e 158 delDPR n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre alle sese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sgueglia.Così deciso in Roma nelle adunanze camerali del 6 maggio 2026e del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2376/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpumeelrloo d i draic colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Roma del7/5/2019, che nel resto confermava, condannava il [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale (MAECI)al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo lordo(anziché netto) di €. 32.122,14, oltre interessi legali dalle singolematurazioni al saldo.2. Remigi, dipendente a tempo indeterminato del MAECIinquadrata dal 18/10/2000 come collaboratore contabile dilivello B3, e dal 15/9/2007 nell’area seconda, fascia retributivacomprensive dell’indennità di servizio estero (ISE), rapportate altrattamento economico dell’Area Terza, fascia retributiva F1,conseguenti alle mansioni superiori di agente contabile, cheaveva assunto di avere svolto dal 2011 al 2014 presso laRappresentanza Permanente Italiana del Consiglio Atlantico diBruxelles.3. Il Tribunale aveva accolto la domanda, quantificando ildifferenziale in €. 32.122,14, in conformità al conteggio attoreo.4. Il MAECI aveva proposto appello, perché, per quantoancora rileva, erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto allaricorrente l’ISE prevista per il posto-funzione di ViceCommissario amministrativo contabile (III Area-F), posto che lalavoratrice era stata inviata all’estero su posto-funzione dicancelliere contabile (II Rea-F3).5. La Corte di Appello rigettava il motivo sulla basedell’orientamento di legittimità secondo il quale per ladeterminazione dell’indennità di servizio all’estero deve aversiriguardo alla funzione svolta in concreto e non all’attribuzioneformale (Cass. n. 12344/2016, 6039/2018).Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/20266. Per la cassazione della sentenza ricorre il MAECI cNoumne roa dti traoc colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026affidato a due motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art.360 c.p.c., difetto di motivazione. Nullità dellasentenza. Violazione dell’art. 112 c.p.c.; in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedegli artt. 171 DPR n.18/1967 e 2697 c.c.Si censura il capo di sentenza che ha riconosciuto alla lavoratricel’ISE corrispondente alle mansioni superiori svolte, per violazionedel principio di diritto mutuato da Cass. n. 6039/2018 secondo ilquale, stante la natura non retributiva dell’emolumento, ilriconoscimento richiedeva la prova della sussistenza in concretodelle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell’art. 171 del DPRn.18/1967, malgrado la relativa eccezione fosse stata sollevatadal Ministero sia in primo grado che in appello, eccezione rimastanon esaminata.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 171 DPR n. 18/1967 e 2697 c.c. ed illustra ulteriormente lecritiche già sviluppate nella prima censura.3. I motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi senon sostanzialmente coincidenti, sono infondati.4. L’art. 171 del DPR n.18/1967 prevede che:«1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributivaessendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizioall'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto dellapeculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazionealle specifiche esigenze del servizio diplomatico consolare.2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A; Numero di raccolta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinatesecondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministrodegli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica sentita lacommissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenzeparticolari, possono essere fissati coefficienti differenti per isingoli posti di organico in uno stesso ufficio.3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilitàfinanziarie, sulla base:a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalleNazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimentoal costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fineavvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati inrelazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighiderivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base dellerelazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli ufficiconsolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale delMinistero e delle rappresentanze all'estero;c) del corso dei cambi.4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni delcosto della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nelcomma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato inrelazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, davalutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizionisanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioniclimatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché atutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanzageografica dall'Italia, il personale percepisce una appositaNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal coNmummeroa d i 1ra.c colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministrodegli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica, sentita la commissionepermanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazionidelle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissionedell'Unione europea.Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennitàed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale».5. [OSCURATO:PERSONA]. n. 6039/2018 ha affermato che:«come più volte condivisibilmente affermato da questa Corte, lanatura non retributiva della indennità di servizio all'estero risultacon chiarezza dalla lettura 3 dell'art. 171 del d.P.R. 5 gennaio1967, n. 18, richiamato dall'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165del 2001 (vedi: Cass. 11 luglio 2016, n. 14112 e Cass. 15 giugno2016, n. 12344): che, infatti, secondo il comma 1 del citato art.171: "l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributivaessendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizioall'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto dellapeculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazionealle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare"; chei commi successivi dell'articolo ribadiscono detta naturadell'indennità, prevedendo l'aggancio della parte variabiledell'emolumento ai coefficienti di sede da fissare, per le diversesedi, con decreto interministeriale, nei limiti delle disponibilitàfinanziarie, sulla base del differente costo della vita (comma 3,n. 1), delle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioniesercitate, dalle particolari condizioni locali, dal costo deglialloggi nonché del personale domestico e dei servizi (comma 3,n. 2), dal corso dei cambi (comma 3, n. 3); che ne consegue purnon essendo la speciale normativa che regola il rapporto diNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026lavoro svolto all'estero dai dipendenti del MAE di Nupmeerro dis raéc colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026impeditiva dell'applicabilità del principio di cui all'art. 36 Cost.,tuttavia tale applicabilità va effettuata tenendo conto che lacitata norma costituzionale si riferisce all'adeguatezza dellaretribuzione (vedi, tra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2011, n.3814 e Cass. 19 aprile 2017, n. 9878); che, pertanto, seppurein base all'art. 36 Cost. in caso di accertato-svolgimento dimansioni superiori, deve essere riconosciuto l'intero trattamentoeconomico, ivi compresi gli emolumenti accessori, è evidente cheun simile riconoscimento non può riguardare tout courtemolumenti come l'indennità di sede estera in un ammontarestandard, corrispondente "alla misura propria della qualificasuperiore", secondo quanto affermato nella sentenza quiimpugnata (arg. ex Cass. 20 giugno 2008, n. 16866; Cass. 20novembre 2006, n. 24592; Cass. 1 luglio 2004, n. 12092); che,infatti, in considerazione della natura non retributivadell'emolumento in oggetto, il suo eventuale riconoscimentopresuppone che l'interessato alleghi e provi la sussistenza inconcreto - con riguardo alla sede e al posto-funzione chevengono specificamente in considerazione - delle situazioniindicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit.; 4 che, del resto, comerisulta dal comma 2 dell'art. 171 cit. l'indennità in argomento ècostituita da un compenso di base, oggi indicato nella tabella Aallegata al d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, e da una partevariabile più cospicua, determinata in ragione dellecaratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti-funzione, come si è detto; che a ciò consegue che, al finedell'attribuzione dell'indennità, si deve prendere inconsiderazione il posto ricoperto anche in via di mero fatto pereffetto dell'esercizio di mansioni superiori, non essendovi motivoper dare rilievo al posto-funzione attribuito soltanto formalmenteNumero registro generale 2260/2022piuttosto che all'esercizio in concreto della funzione, visto che Nilu mero sezionale 2240/2026Numero di raccolta generale 22788/2026riconoscimento della indennità (destinata a sopperire, perData pubblicazione 06/07/2026quanto previsto dal citato art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, aglioneri derivanti dal servizio all'estero) si collega ed è parametratoproprio allo svolgimento in concreto di certe attività (in tal senso:Cass. 15 giugno 2016, n. 12344 cit.)».Il ricorrente trae, in sostanza, dal passaggio motivazionale in cuisi afferma che il riconoscimento dell’ISE conseguente allosvolgimento di mansioni superiori «presuppone che l'interessatoalleghi e provi la sussistenza in concreto - con riguardo alla sedee al posto-funzione che vengono specificamente inconsiderazione - delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art.171 cit.», che in tali casi il lavoratore dovrebbe provare lasussistenza in concreto degli elementi considerati dal terzocomma dell’art. 171 cit. con particolare riguardo agli «onericonnessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenoredi vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dallefunzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi dellerappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché deirapporti dell'Ispettore generale del Ministero e dellerappresentanze all'estero».6. L’assunto è infondato.7. Malgrado l’arresto invocato parli «delle situazioni indicatedai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit.», è del tutto evidente che quelleconsiderate dal terzo comma dell’art. 171 cit. (in sintesi, costodella vita, oneri connessi con la vita all’estero, corso dei cambi)non sono situazioni eventuali, ma fattori implicati, o comunquedati per implicati, dall’adibizione all’estero, che l’art. 171 prendein considerazione non già per condizionare l’esistenza del dirittoalla ricorrenza degli stessi, ma per erigerli a parametri dellacomponente dell’ISE variabile, da determinare medianteNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026coefficienti di sede da fissarsi mediante decreti ministNeurmiearol id i irnac colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026quanto componente dell’emolumento dipendente dalla sede.Tanto è reso evidente dai commi 2 e 3 dell’art. 171 cit. nelprevedere che l’ISE è composta, oltre che da una indennità base,«dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinatesecondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministrodegli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica sentita lacommissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenzeparticolari, possono essere fissati coefficienti differenti per isingoli posti di organico in uno stesso ufficio.3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilitàfinanziarie, sulla base...».8. Se dunque è vero che la maggiorazione ISE non dipendedalla natura della funzione, ma essenzialmente dal luogodell’adibizione e dagli oneri che ne derivano (in coerenza con lanatura non retributiva dell’emolumento) è altrettanto evidenteche, dati la funzione svolta e la sede di svolgimento, l’esistenzadel diritto alla maggiorazione e la misura della stessa discendonoautomaticamente dal fatto che a quella funzione svolta in quellasede il DM attribuisca un determinato coefficiente dimaggiorazione.Da tanto discende che chi rivendichi una maggiore ISE non potràcerto limitarsi ad allegare e provare di aver svolto mansionisuperiori, ma dovrà anche (ed anzi, soprattutto) allegare e, oveoccorra, provare la sede di svolgimento, perché, fatto salvo ilcaso in cui il DM preveda coefficienti differenti per i posti inorganico nello stesso ufficio, la maggiorazione dipendeessenzialmente dalla sede (tanto da essere determinata tramiteun “coefficiente di sede”).Numero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026Non ne discende affatto, invece, la necessità di Npumroervo adi rraec colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026l’esistenza (e tantomeno la misura) degli “oneri connessi con lavita all’estero”, perché questi sono «determinati (dal DM) inrelazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighiderivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base dellerelazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli ufficiconsolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale delMinistero e delle rappresentanze all'estero». Tanto meno (edinfatti nemmeno il ricorrente si spinge a tanto) ciò potrebbeessere sostenuto quanto al costo della vita, visto che anch’essoè «desunto (dal DM) dai dati statistici elaborati dalle NazioniUnite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costodegli alloggi e dei servizi», ed al corso dei cambi, anch’essoevidentemente desumibile da dati ufficiali.9. [OSCURATO:PERSONA] dubita che Cass. n. 6039/2018 abbia intesoaffermare sul punto qualcosa di diverso, in ragione del richiamoin premessa alla natura non retributiva dell’ISE ed alle ricadutesull’art. 36 Cost., posto che tali princìpi sono in definitivarichiamati per rimarcare che la maggiorazione dipende dallasede, e perciò censurare una sentenza che aveva riconosciutol’«indennità di sede estera in un ammontare standard,corrispondente "alla misura propria della qualifica superiore"».D’altro canto, malgrado la locuzione «sussistenza inconcreto...della situazioni» si presti ad equivoci, nemmeno essaesprime la necessità di provare l’esistenza degli oneri (ed alloraanche dell’incidenza negativa del costo della vita e del corso deicambi), e tantomeno la relativa misura, criterio che tra l’altrocondurrebbe alla possibilità, del tutto irragionevole, di provareutilmente l’esistenza di oneri di maggiore consistenza rispetto aivalori tabellati, e tradurrebbe quello che è un trattamentoNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026forfettizzato in una ragione indennitaria di carattere gNeunmeerroa dli era,c colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/2026senza alcuna base normativa.10. Va piuttosto valorizzata in senso contrario la circostanzache la stessa Cass. n. 6039/2018 rimarca, dopo aver ribadito lanatura non retributiva dell’emolumento, in quanto «destinato asopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed ad essicommisurato» ( e non il valore professionale della prestazione)che «i commi successivi dell'articolo ribadiscono detta naturadell'indennità, prevedendo l'aggancio della parte variabiledell'emolumento ai coefficienti di sede da fissare, per le diversesedi, con decreto interministeriale», con ciò implicando la pienacompatibilità della natura non retributiva dell’ISE con la suadeterminazione forfettaria per sede, ed inoltre richiama in sensoadesivo Cass. n. 12344/2016, che aveva già affermato che, incaso di svolgimento di mansioni superiori, l’ISE (nel casodipendesse dalla funzione) andasse commisurata alle mansionisuperiori effettivamente svolte, a prescindere dalle funzioniformalmente attribuite, affermazione implicante in terminigenerali l’applicabilità dell’art. 171 cit. al caso di svolgimento dimansioni superiori.11. Nella specie, la Corte di merito ha accertato, constatuizione non censurata, che Remigi aveva svolto mansionisuperiori di agente contabile presso la RappresentanzaPermanente Italiana del Consiglio Atlantico di Bruxelles, e, perquanto premesso, nessun altro onere gravava sulla lavoratriceperché le si potesse e dovesse riconoscere il valore tabellarecorrispondente secondo DM.12. Il ricorso va pertanto rigettato.13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza, e sono distratte in favore del procuratore dellaNumero registro generale 2260/2022Numero sezionale 2240/2026controricorrente che ha reso la dichiarazione richiesta Ndumaelrlo’a dri rta.c colta generale 22788/2026Data pubblicazione 06/07/202693, comma 1, c.p.c.14. Non sussistono i presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, stanteil regime di esenzione delle Amministrazioni dello Stato perprenotazione a debito posto dagli artt. 8, comma 2, 11 e 158 delDPR n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre alle sese forfettarie nella misura del 15% edagli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sgueglia.Così deciso in Roma nelle adunanze camerali del 6 maggio 2026e del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris