CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 18013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16489/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 13. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Lecce, Viale della Cavalleria n. 21. -RESISTENTE- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATE- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, pubblicata in data 17.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Oggetto: regolamento competenza [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Lecce, chiedendo di dichiarare la nullità di due testamenti olografi redatti dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 25.5.1985. In contraddittorio con gli altri e redi, il Tribunale ha resp into la domanda, sostenendo che il Lucarelli dovesse proporre un’azione di accertamento negativo della autenticità delle disposizioni di ultima volontà. La sentenza è stata impugnata dall’attore che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto querela di falso dei testamenti. La Corte, preso atto della querela, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione di ogni altra questione. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.. Le altre parti non hanno proposto difese. 2. Deve respingersi la richiesta di rinvio della trattazione, formulata nella memoria difensiva dal ricorrente: il differimento della causa non può giustificarsi in virtù del fatto che, nelle conclusioni del Procuratore Generale depositate in data 9.3.2003, sia fatto riferimento allo svolgimento del processo dinanzi alla Sesta Sezione civile di questa Corte, trattandosi di un mero refuso, essendo a tale data fissata la trattazione del processo presso la Sezione ordinaria, senza che, a seguito della soppressione ex lege della Sesta sezione ai sensi del d.lgs. 149/2022, la parte potesse confidare in ulteriori rinvii. 3. C on l’unico motivo di ricorso si sostiene che il giudice, rinviando la causa per conclusioni, abbia inteso respingere nel merito la querela, dichiarandosi implicitamente competente a decidere sulla falsità dei testamenti, su cui doveva invece pronunciare iltribunale. Sarebbe altresì violato l’art. 355 c.p.c., non essendo stati attivati gli adempimenti obbligatori che conseguono alla querela di falso, inclusala sospensione del processo principale. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito, rinviando la causa per le conclusioni e per la decisione delle ulteriori questioni, ha evidentemente inteso riservarsi ogni valutazione in ordine all’ammissibilità e rilevanza della querela di falso. Non può ritenersi adottata alcuna statuizione definitiva sulla competenza, sia in considerazione del contenuto meramente ordinatorio del rinvio della causa per conclusioni, sia tenendo conto del potere, che competeva alla Corte di appello, di valutare preliminarmente – ancor prima di disporre la stessa sospensione delgiudizio – la possibilità e l’utilità di dar corso al giudizio di falso. Ove sia proposta querela di falso in via incidentale anche se in secondo grado, la sospensione del processo principale non è automatica: il Collegio è tenuto a compiere l'indagine preliminare volta ad accertare la configurabilità o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio difalso, e solo in caso di valutazione positiva, deve sospendere il procedimento di appello per consentire la riassunzione del giudizio sulla falsità dinanzi al Tribunale (Cass. 1929/2003; Cass. 15699/2002; Cass.2403/1998). L’accertamento della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art. 222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela (Cass. 12399/2007; Cass. 5102/2015). Il provvedimento di mero rinvio per conclusioni non è – dunque - impugnabile con il regolamento, in quanto ritrattabile o comunque inidoneo a pregiudicare la decisione della causa; non ha difatti natura di sentenza, neppure implicita , sulla competenza (Cass. 23112/2010; nello stesso senso Cass. 8930/2011; Cass.8758/2015; Cass. 37160/2021). Il ricorso è quindi inammissibile. Spese all’esito. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Spese all’esito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di