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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 24544/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24995/2018 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] E D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], via Risorgimento, [OSCURATO:PERSONA] n. 47. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3131/2018, pubblicata in data 26.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3131/2018, la Corte territoriale di Napoli, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ad arretrare alla distanza legale di metri 12 dal confine e a Oggetto: distanze legali ventiquattro dal fabbricato dell’attore, il garage-deposito descritto in atti, regolando le spese.

Il giudice di appello ha ritenuto che non fosse onere dell’attore produrre le norme dello strumento urbanistico locale in tema di distanze, essendo compito del giudice acquisirle d’ufficio anche tramite il c.t.u., il quale, peraltro, nella propria relazione, le aveva comunque riportate; ha stabilito che il garage non rispettava la distanza legale, benché le parti, con l’atto di vendita, avessero concordato la facoltà di costruire con un distacco inferiore, non potendosi derogare alle previsioni delle norme del PRG., né invocarsi il principio di prevenzione, essendo prescritta una distanza assoluta dai confini.

Ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, anche di primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che verso quest’ultima l’appellante non aveva coltivato istanze, mentre ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA]Angelo due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelosulla base di sei motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c., sostenendo che l’appello era formulato in termini generici, privo dell’indicazione delle parti della sentenza di cui si chiedeva la riforma, del le modifiche alla ricostruzione in fatto e delle circostanze da cui discendeva la denunciata violazione, essendo state riproposte le medesime argomentazioni già introdotte in primo grado.

Il motivo è inammissibile.

La censura non riporta neppure per sintesi le ragioni di impugnazione, difettando di specificità, occorrendo ricordare che, anche ove sia dedotto un error in procedendo – che consente a questa Corte di esaminare gli atti di causa – è pur sempre necessario che il motivo di ricorso sia rispettoso del disposto dell’art. 366 c.p.c..

Per altro verso i ricorrenti, lamentando la mancata indicazione, nel gravame, delle parti della sentenza di cui intendevano ottenere la riforma, le modifiche alla ricostruzione in fatto e in diritto della decisionee le circostanze da cui conseguiva la violazione, avanzano una lettura formalistica del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. ormai disattesa dalle S.U., secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. s.u. 27199/2017).

Come chiarisce la sentenza impugnata (pag.3), l’appello verteva principalmente sull’errore del Tribunale consistente nell’aver posto a carico dell’attore l’onere di produrre le norme locali che il giudice era tenuto a conoscere ed applicare d’ufficio, ed inoltre riproponeva le questioni in fatto che davano conto della violazione delle distanze legali.

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può difatti sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò – come nel caso in esame - determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver la Corte di merito omesso di rilevare che il D’Alfonso aveva introdotto in secondo grado una domanda nuova, avendo chiesto di accertare la conformità della costruzione allo strumento urbanistico, senza pretendere il rispetto delle distanze e senza aver mai fatto riferimento al garage.

Il motivo è inammissibile.

La citazione di primo grado conteneva un’esplicita ed inequivocabile richiesta di arretramento del deposito-garage in quanto realizzato a distanza illegale, riconducibile all’ipotesi regolata dall’art. 872 c.c., e non – genericamente - alla violazione della normativa urbanistica suscettibile di dar luogo al solo risarcimento per equivalente.

Esplicito in tal senso era il riferimento al garage – deposito, come chiarisce anche il controricorso (cfr. pag. 7), apparendo compiutamente individuata la violazione e la tipologia della costruzione lesiva dei diritti del resistente.

4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 115, 116, 345 c.p.c., e 2697 c.c..

Sostiene il ricorrente che l’attore avrebbe dovuto produrre le norme urbanistiche locali, non potendosene disporre l’acquisizione tramite una c.t.u.meramente esplorativa.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..

È principio costantemente affermato da questa Corte che le norme e le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sonointegrative del codice civile, secondo il disposto degl i art.872 e 873 c.c. e d hanno pertanto valore di norme giuridiche, sicché il giudice, in applicazione del principio "iuranovit curia", deve acquisirne d’ufficio diretta conoscenza, avvalendosi di ogni mezzo utile, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio,che può fungere da alternativa alla richiesta rivolta ai Comuni affinché ne trasmettano il testo, consulenza che non ha funzione esplorativa (Cass. 3820/1997; Cass. 10450/1996; Cass. 1047/1998; Cass.4372/2002; Cass. 12561/2002; Cass. 2563/2009; Cass.17692/2009; Cass. 14446/2010; Cass. 25501/2014; Cass.2661/2020; Cass. 7715/2022). 5.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 873 c.c., per aver il giudice distrettuale ritenuto invalido l’accordo cui le ricorrenti erano state autorizzate a costruire a distanza inferiore, pur prevedendo il rogito di acquisto il trasferimento del bene nello stato di fatto e diritto esistente al momentodell’accordo.

Il motivo è infondato.

Era ininfluente che il contratto di vendita prevedesse il trasferimento dell’immobile nello stato di fatto e di diritto esistente al momento del contratto; a prescindere dalla possibilità di attribuire a tale clausola uno specifico contenuto dispositivo , non poteva comunque considerarsi sanata la nullità dell’eventuale deroga al regime delle distanze impost o dallo strumento urbanistico locale, non potendosi realizzare il manufatto con un distacco (dal confine e dagli altri manufatti) inferiore a quello prescritto.

Le norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili mediante convenzione tra privati.

Per contro, le norme degli strumenti urbanistici locali che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini non sono derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali in materia urbanistica, con la conseguente invalidità delle convenzioni in contrasto con dette norme anche nei rapporti tra i proprietari di fondi confinanti che le abbiano pattuite (Cass. 12966/2006; Cass.5016/2018).

6. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. 873, 874, 875 e 877 c.c., per aver la sentenza erroneamente escluso l’operatività della prevenzione in applicazione dei principi sanciti dalle S.U. con sentenza 10318/2016, dovendo ritener si legittima la costruzione realizzata per prima.

Il motivo è infondato.

La S.U. erano intervenute a dirimere il contrasto tra le sezioni semplici in ordine all’operatività della prevenzione ove lo strumento locale prevedesse un distacco assoluto tra costruzioni superiore a quello di tre metri imposto dall’art. 873 c.c., confermando che la prevenzione opera anche in tali ipotesi senza imporre una distanza minima delle costruzioni dal confine, sull’assunto che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, incluso il meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. (Cass. s.u. 10318/2016; Cass. 24714/2017; Cass. 15298/2016).

Nel caso in esame la distanza inderogabile – maggiore di quella imposta dal codice - era prevista sia rispetto al confine che rispetto agli altri fabbricati, rendendo inoperante il principio della prevenzione, non occorrendo che lo strumento urbanistico dichiarasse tale distacco come assoluto, essendo esplicitamente affermata l’inderogabilità della distanza vigente in ambito locale (cfr. sentenza, pag. 8).

7. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 1158 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente escluso che il diritto a mantenere le costruzioni a distanza illegale fosse suscettibile di usucapione, disattendendo una specifica eccezione dei ricorrenti che in primo grado avevano sostenuto di aver realizzato l’opera da oltre vent’anni.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha affermato che l’inderogabilità delle norme locali in tema di distanza, pur non ammettendo le deroghe convenzionali, consente comunque l’acquisto del diritto per usucapione (Cass.3979/2013; Cass. 1395/2017).

Tuttavia, se pure i ricorrenti avessero eccepito l’usucapione nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, essendo risultati vincitori in primo grado, erano tenuti quantomeno a riproporre la questione in appello, non essendo altrimenti esaminabile d’ufficio, stante la presunzione di rinuncia sancita dall’art. 346 c.p.c. e non essendo l’eccezione rilevabile d’ufficio (Cass. 25345/2016; Cass. 2730/2014; Cass. 10236/2007; Cass. s.u. 11799/2017; Cass. s.u. 7940/2019).

Il ricorso non dà –invece - minimamente conto d ella riproposizione della questione in secondo grado ed anzi la Corte di appello ha esplicitamente affermato che l’eccezione non era stata affatto sollevata(cfr. sentenza, pag. 9 ove si evidenzia “la mancanza di un acquisto a titolo originario del diritto a mantenere l’opera, aspetto neppure dedotto in giudizio), il che esclude la violazione denunciata.

8. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 115 116 c.p.c. e 873 c.c., per aver la sentenza ordinato l’integrale demolizione del garage, sebbene il resistente avesse richiesto il solo arretramento, avendo inoltre rimesso al giudice dell’esecuzione la possibilità di procedere all’integrale demolizione dell’opera, che avrebbe comportato l’abbattimento anche dell’unica scala di accesso ad una diversa porzione dell’immobile.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza ha chiarito che la richiesta di demolizione delle opere poste a distanza illegale era stata specificamente formulata in giudizio (sentenza pag. 2), deduzione cui il ricorso non contrappone alcuna diversa allegazione tramite il doveroso richiamo agli atti di causa; la pronuncia ha inoltre disposto l’arretramento del manufatto fino alla distanza di 12 metri dal confine e 24 mt dal fabbricato, prevedendo l’integrale demolizione come misura alternativa in caso di impossibilità di conservare l’opera, sia pure solo in parte.

La scelta tra le alternative modalità di attuazione della condanna era legittimamente rimessa alla fase esecutiva , occorrendo infine ribadire che, in tema di distanze legali nelle costruzioni, il giudice, di fronte ad una domanda di riduzione in pristino di opere eseguite in contrasto con le prescrizioni vigenti, deve verificare la sussistenza delle lamentate violazioni sotto ogni profilo, alla stregua di criteri normativi identificabili ed applicabili d'ufficio, e, pertanto, non incorre nel vizio diultra petizione ove applichi integralmente la disciplina sanzionatoria delle violazioni accertate, ancorché la domanda non abbia fatto specifico riferimento a tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni predette (Cass. 6817/1983; Cass. 3911/1989; Cass. 3889/2017).

9. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 115 e 116 c.p.c..

Si lamenta che la Corte di merito abbia disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], vincitrice in primo grado e nei cui confronti non era stato proposto appello.

Il motivo è fondato.

In primo grado il resistente era risultato soccombente anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed era stato condannato a pagare le spese.

La Corte di appello, sebbene l’appellante non avesse imp ugnato la pronuncia nei confronti della D’angelo, ha compensato d’ufficio anche le spese di primo grado.

Tale statuizione va censurata poiché la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo e la condanna dell’attore al pagamento delle spese erano passati in giudicato e pertanto, in assenza di impugnazione almeno limitatamente alla regolazione delle spese, quanto deciso dal Tribunale non poteva essere riformato (Cass. 10622/2010; Cass. 23226/2013; Cass.1775/2017; Cass. 14196/2020).

È – in conclusione - accolto l’ottavo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’ottavo motivo di ricorso, respinge le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24995/2018 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] E D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], via Risorgimento, [OSCURATO:PERSONA] n. 47. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3131/2018, pubblicata in data 26.6.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3131/2018, la Corte territoriale di Napoli, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ad arretrare alla distanza legale di metri 12 dal confine e a Oggetto: distanze legali ventiquattro dal fabbricato dell’attore, il garage-deposito descritto in atti, regolando le spese. Il giudice di appello ha ritenuto che non fosse onere dell’attore produrre le norme dello strumento urbanistico locale in tema di distanze, essendo compito del giudice acquisirle d’ufficio anche tramite il c.t.u., il quale, peraltro, nella propria relazione, le aveva comunque riportate; ha stabilito che il garage non rispettava la distanza legale, benché le parti, con l’atto di vendita, avessero concordato la facoltà di costruire con un distacco inferiore, non potendosi derogare alle previsioni delle norme del PRG., né invocarsi il principio di prevenzione, essendo prescritta una distanza assoluta dai confini. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, anche di primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che verso quest’ultima l’appellante non aveva coltivato istanze, mentre ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA]Angelo due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelosulla base di sei motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e con memoria illustrativa. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c., sostenendo che l’appello era formulato in termini generici, privo dell’indicazione delle parti della sentenza di cui si chiedeva la riforma, del le modifiche alla ricostruzione in fatto e delle circostanze da cui discendeva la denunciata violazione, essendo state riproposte le medesime argomentazioni già introdotte in primo grado. Il motivo è inammissibile. La censura non riporta neppure per sintesi le ragioni di impugnazione, difettando di specificità, occorrendo ricordare che, anche ove sia dedotto un error in procedendo – che consente a questa Corte di esaminare gli atti di causa – è pur sempre necessario che il motivo di ricorso sia rispettoso del disposto dell’art. 366 c.p.c.. Per altro verso i ricorrenti, lamentando la mancata indicazione, nel gravame, delle parti della sentenza di cui intendevano ottenere la riforma, le modifiche alla ricostruzione in fatto e in diritto della decisionee le circostanze da cui conseguiva la violazione, avanzano una lettura formalistica del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. ormai disattesa dalle S.U., secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. s.u. 27199/2017). Come chiarisce la sentenza impugnata (pag.3), l’appello verteva principalmente sull’errore del Tribunale consistente nell’aver posto a carico dell’attore l’onere di produrre le norme locali che il giudice era tenuto a conoscere ed applicare d’ufficio, ed inoltre riproponeva le questioni in fatto che davano conto della violazione delle distanze legali. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può difatti sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò – come nel caso in esame - determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver la Corte di merito omesso di rilevare che il D’Alfonso aveva introdotto in secondo grado una domanda nuova, avendo chiesto di accertare la conformità della costruzione allo strumento urbanistico, senza pretendere il rispetto delle distanze e senza aver mai fatto riferimento al garage. Il motivo è inammissibile. La citazione di primo grado conteneva un’esplicita ed inequivocabile richiesta di arretramento del deposito-garage in quanto realizzato a distanza illegale, riconducibile all’ipotesi regolata dall’art. 872 c.c., e non – genericamente - alla violazione della normativa urbanistica suscettibile di dar luogo al solo risarcimento per equivalente. Esplicito in tal senso era il riferimento al garage – deposito, come chiarisce anche il controricorso (cfr. pag. 7), apparendo compiutamente individuata la violazione e la tipologia della costruzione lesiva dei diritti del resistente. 4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 115, 116, 345 c.p.c., e 2697 c.c.. Sostiene il ricorrente che l’attore avrebbe dovuto produrre le norme urbanistiche locali, non potendosene disporre l’acquisizione tramite una c.t.u.meramente esplorativa. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. È principio costantemente affermato da questa Corte che le norme e le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sonointegrative del codice civile, secondo il disposto degl i art.872 e 873 c.c. e d hanno pertanto valore di norme giuridiche, sicché il giudice, in applicazione del principio "iuranovit curia", deve acquisirne d’ufficio diretta conoscenza, avvalendosi di ogni mezzo utile, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio,che può fungere da alternativa alla richiesta rivolta ai Comuni affinché ne trasmettano il testo, consulenza che non ha funzione esplorativa (Cass. 3820/1997; Cass. 10450/1996; Cass. 1047/1998; Cass.4372/2002; Cass. 12561/2002; Cass. 2563/2009; Cass.17692/2009; Cass. 14446/2010; Cass. 25501/2014; Cass.2661/2020; Cass. 7715/2022). 5.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 873 c.c., per aver il giudice distrettuale ritenuto invalido l’accordo cui le ricorrenti erano state autorizzate a costruire a distanza inferiore, pur prevedendo il rogito di acquisto il trasferimento del bene nello stato di fatto e diritto esistente al momentodell’accordo. Il motivo è infondato. Era ininfluente che il contratto di vendita prevedesse il trasferimento dell’immobile nello stato di fatto e di diritto esistente al momento del contratto; a prescindere dalla possibilità di attribuire a tale clausola uno specifico contenuto dispositivo , non poteva comunque considerarsi sanata la nullità dell’eventuale deroga al regime delle distanze impost o dallo strumento urbanistico locale, non potendosi realizzare il manufatto con un distacco (dal confine e dagli altri manufatti) inferiore a quello prescritto. Le norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili mediante convenzione tra privati. Per contro, le norme degli strumenti urbanistici locali che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini non sono derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali in materia urbanistica, con la conseguente invalidità delle convenzioni in contrasto con dette norme anche nei rapporti tra i proprietari di fondi confinanti che le abbiano pattuite (Cass. 12966/2006; Cass.5016/2018). 6. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. 873, 874, 875 e 877 c.c., per aver la sentenza erroneamente escluso l’operatività della prevenzione in applicazione dei principi sanciti dalle S.U. con sentenza 10318/2016, dovendo ritener si legittima la costruzione realizzata per prima. Il motivo è infondato. La S.U. erano intervenute a dirimere il contrasto tra le sezioni semplici in ordine all’operatività della prevenzione ove lo strumento locale prevedesse un distacco assoluto tra costruzioni superiore a quello di tre metri imposto dall’art. 873 c.c., confermando che la prevenzione opera anche in tali ipotesi senza imporre una distanza minima delle costruzioni dal confine, sull’assunto che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, incluso il meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. (Cass. s.u. 10318/2016; Cass. 24714/2017; Cass. 15298/2016). Nel caso in esame la distanza inderogabile – maggiore di quella imposta dal codice - era prevista sia rispetto al confine che rispetto agli altri fabbricati, rendendo inoperante il principio della prevenzione, non occorrendo che lo strumento urbanistico dichiarasse tale distacco come assoluto, essendo esplicitamente affermata l’inderogabilità della distanza vigente in ambito locale (cfr. sentenza, pag. 8). 7. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 1158 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente escluso che il diritto a mantenere le costruzioni a distanza illegale fosse suscettibile di usucapione, disattendendo una specifica eccezione dei ricorrenti che in primo grado avevano sostenuto di aver realizzato l’opera da oltre vent’anni. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha affermato che l’inderogabilità delle norme locali in tema di distanza, pur non ammettendo le deroghe convenzionali, consente comunque l’acquisto del diritto per usucapione (Cass.3979/2013; Cass. 1395/2017). Tuttavia, se pure i ricorrenti avessero eccepito l’usucapione nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, essendo risultati vincitori in primo grado, erano tenuti quantomeno a riproporre la questione in appello, non essendo altrimenti esaminabile d’ufficio, stante la presunzione di rinuncia sancita dall’art. 346 c.p.c. e non essendo l’eccezione rilevabile d’ufficio (Cass. 25345/2016; Cass. 2730/2014; Cass. 10236/2007; Cass. s.u. 11799/2017; Cass. s.u. 7940/2019). Il ricorso non dà –invece - minimamente conto d ella riproposizione della questione in secondo grado ed anzi la Corte di appello ha esplicitamente affermato che l’eccezione non era stata affatto sollevata(cfr. sentenza, pag. 9 ove si evidenzia “la mancanza di un acquisto a titolo originario del diritto a mantenere l’opera, aspetto neppure dedotto in giudizio), il che esclude la violazione denunciata. 8. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 115 116 c.p.c. e 873 c.c., per aver la sentenza ordinato l’integrale demolizione del garage, sebbene il resistente avesse richiesto il solo arretramento, avendo inoltre rimesso al giudice dell’esecuzione la possibilità di procedere all’integrale demolizione dell’opera, che avrebbe comportato l’abbattimento anche dell’unica scala di accesso ad una diversa porzione dell’immobile. Il motivo è inammissibile. La sentenza ha chiarito che la richiesta di demolizione delle opere poste a distanza illegale era stata specificamente formulata in giudizio (sentenza pag. 2), deduzione cui il ricorso non contrappone alcuna diversa allegazione tramite il doveroso richiamo agli atti di causa; la pronuncia ha inoltre disposto l’arretramento del manufatto fino alla distanza di 12 metri dal confine e 24 mt dal fabbricato, prevedendo l’integrale demolizione come misura alternativa in caso di impossibilità di conservare l’opera, sia pure solo in parte. La scelta tra le alternative modalità di attuazione della condanna era legittimamente rimessa alla fase esecutiva , occorrendo infine ribadire che, in tema di distanze legali nelle costruzioni, il giudice, di fronte ad una domanda di riduzione in pristino di opere eseguite in contrasto con le prescrizioni vigenti, deve verificare la sussistenza delle lamentate violazioni sotto ogni profilo, alla stregua di criteri normativi identificabili ed applicabili d'ufficio, e, pertanto, non incorre nel vizio diultra petizione ove applichi integralmente la disciplina sanzionatoria delle violazioni accertate, ancorché la domanda non abbia fatto specifico riferimento a tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni predette (Cass. 6817/1983; Cass. 3911/1989; Cass. 3889/2017). 9. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 115 e 116 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], vincitrice in primo grado e nei cui confronti non era stato proposto appello. Il motivo è fondato. In primo grado il resistente era risultato soccombente anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed era stato condannato a pagare le spese. La Corte di appello, sebbene l’appellante non avesse imp ugnato la pronuncia nei confronti della D’angelo, ha compensato d’ufficio anche le spese di primo grado. Tale statuizione va censurata poiché la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo e la condanna dell’attore al pagamento delle spese erano passati in giudicato e pertanto, in assenza di impugnazione almeno limitatamente alla regolazione delle spese, quanto deciso dal Tribunale non poteva essere riformato (Cass. 10622/2010; Cass. 23226/2013; Cass.1775/2017; Cass. 14196/2020). È – in conclusione - accolto l’ottavo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’ottavo motivo di ricorso, respinge le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anc
Sentenza Cassazione n. 24544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris