CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Il primo motivo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge e quello di illogicità della motivazione, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito. L'accertamento di responsabilità è stato convincentemente fondato: - sul rinvenimento di una impronta, riconducibile con certezza, all'odierno ricorrente nella vaschetta per alimenti all'interno della quale erano custoditi la pistola, i proiettili e le munizioni analiticamente descritti nei capi di imputazione; - sul libero accesso, sempre da parte di Lombardo, nel luogo dove era stato abilmente occultato il contenitore; - sul carattere non decisivo déjle dichiarazioni rese dal testimone a discarico. 2. Il secondo motivo deduce censure generiche e, comunque, riproduttive di rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili dalla sentenza impugnata. La Corte di appello, con congrua motivazione, ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata acquisizione di elementi positivi e il grave precedente penale dell'imputato per violazione d dell'art. 416-bis cod. pen. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gen