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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32648/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Bari, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 624- bis e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen.; capo

7. della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di appello (primo motivo); - il vizio della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, a sostegno dell'affermazione di responsabilità (secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (anche in ragione dell'esclusione dei presupposti di cui all'art. 114 cod. pen.; terzo motivo).

3. Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbite le rimanenti censure.

Difatti, il termine di prescrizione dei reati (commessi il 30 aprile 2010 e il 4 maggio 2010), pari a dodici anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per 186 giorni (126 giorni dal 17 settembre 2013 al 21 gennaio 2014, in ragione del differimento per astensione; 60 giorni dal 21 gennaio 2014 al 30 settembre 2014, in ragione del differimento per legittimo impedimento del difensore), è in effetti spirato, rispettivamente, il 4 maggio 2023 e il 10 maggio 2023, prima che venisse resa la pronuncia impugnata.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo provvedimento perché i reati sono estinti per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché reato è estinto per prescrizione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Bari, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 624- bis e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen.; capo 7. della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di appello (primo motivo); - il vizio della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, a sostegno dell'affermazione di responsabilità (secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (anche in ragione dell'esclusione dei presupposti di cui all'art. 114 cod. pen.; terzo motivo). 3. Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbite le rimanenti censure. Difatti, il termine di prescrizione dei reati (commessi il 30 aprile 2010 e il 4 maggio 2010), pari a dodici anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per 186 giorni (126 giorni dal 17 settembre 2013 al 21 gennaio 2014, in ragione del differimento per astensione; 60 giorni dal 21 gennaio 2014 al 30 settembre 2014, in ragione del differimento per legittimo impedimento del difensore), è in effetti spirato, rispettivamente, il 4 maggio 2023 e il 10 maggio 2023, prima che venisse resa la pronuncia impugnata. Ne deriva l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo provvedimento perché i reati sono estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché reato è estinto per prescrizione. Così dec
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