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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 47607/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, quale giudice d'appello, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 582 c.p.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 192 c.p.p. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile.

Come noto, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 2012, Bell'Arte, e giurisprudenza conforme successiva);

3. Rilevato, peraltro, che anche il denunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg 3 e 4 della sentenza impugnata;

3.1. Considerato, inoltre, che il motivo con cui si enunciano vizi di motivazione non è consentito in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

4.1. Letta la memoria della difesa di parte civile, con cui si motiva ampiamente nel senso della inammissibilità del ricorso, chiedendo la rifusione delle spese sostenute nel giudizio, senza quantificarle, in quanto ammessa al patrocinio dello Stato, come si evince dalla sentenza d'appello che ha liquidato le spese in favore dell'Erario, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Viterbo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 18 Ottobre 2023 Il consigliere estensor I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, quale giudice d'appello, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 582 c.p. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 192 c.p.p. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile. Come noto, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. Sez. U, n. 41461 del 2012, Bell'Arte, e giurisprudenza conforme successiva); 3. Rilevato, peraltro, che anche il denunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg 3 e 4 della sentenza impugnata; 3.1. Considerato, inoltre, che il motivo con cui si enunciano vizi di motivazione non è consentito in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 4.1. Letta la memoria della difesa di parte civile, con cui si motiva ampiamente nel senso della inammissibilità del ricorso, chiedendo la rifusione delle spese sostenute nel giudizio, senza quantificarle, in quanto ammessa al patrocinio dello Stato, come si evince dalla sentenza d'appello che ha liquidato le spese in favore dell'Erario, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Viterbo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 18 Ottobre 2023 Il consigliere estensor I
Sentenza Cassazione n. 47607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris