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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34879/2023

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20383/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 249/2020 depositata il 21/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Rilevato che l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»: sicché il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; Cass.05/02/2014, n. 2536; Cass. 12/06/2019, n. 15817); P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e per lui in favore dello Stato stante la sua ammissione al patrocinio a spese di questo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro

1. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20383/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 249/2020 depositata il 21/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Rilevato che l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»: sicché il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; Cass.05/02/2014, n. 2536; Cass. 12/06/2019, n. 15817); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e per lui in favore dello Stato stante la sua ammissione al patrocinio a spese di questo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in
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