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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47496/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata esclusione della recidiva, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti o come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della omologa natura del reato per il quale si è registrata la ricaduta nella commissione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere latore [OSCURATO:PERSONA] i t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata esclusione della recidiva, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti o come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della omologa natura del reato per il quale si è registrata la ricaduta nella commissione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere latore [OSCURATO:PERSONA] i t
Sentenza Cassazione n. 47496/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris