CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] chiede la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sos impresa, associazione Caponnetto deposita conclusioni scritte e nota spese; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dì Sicindustria e del Comune di Isola delle Femmine deposita conclusioni scritte in nota spese; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati loro contestati (ritenendo per [OSCURATO:PERSONA] la continuazione con le condotte già giudicate con sentenza del 22 marzo 2022). Si contestava: a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il concorso in un'estorsione ai danni del costruttore [OSCURATO:PERSONA] (la somma estorta veniva riscossa da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la maggiorazione di oltre il 20% delle fatture emesse dalla sua impresa, che aveva effettuato i lavori di scavo presso i cantieri aperti dal costruttore); - a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il concorso nell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gestore del vivaio "la Franca"; - a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il concorso nell'estorsione ai danni dei titolari del "[OSCURATO:PERSONA]" di Isola delle femmine, costringendo lo stesso a versare la somma di tredicimila euro, dei quali cinquemila destinati alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]; - a [OSCURATO:PERSONA] il delitto di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, per avere acquistato, trasportato, detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina. I reati di estorsione venivano ritenuti aggravati (a) dall'essere stati consumati in più persone riunite, (b) dall'essere stati consumati da appartenenti all'associazione denominata Cosa nostra, (c) dall'essere stati consumati con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il delitto di estorsione: la sentenza impugnata non avrebbe considerato le puntuali doglianze proposte con l'appello riproponendo il percorso argomentativo della sentenza di primo grado; nel dettaglio si deduceva (a) che le dichiarazioni accusatorie di Gravagna non sarebbero confermate, ma anzi contraddette da quelle di Guerrera e di Vitale secondo cui il ricorrente non aveva lo scopo di concorrere nell'estorsione, ma quello di consentire che lo stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]" ritornasse ad essere gestito dai vecchi proprietari, (b) che non sarebbe state considerate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso di essere vittima di estorsione, (c) che sarebbe stata valorizzata una circostanza inesistente ovvero che Fricano avesse partecipato all'incontro avvenuto presso il bar Sanremo il 20 settembre 2013 (circostanza riconosciuta anche dal Tribunale a pag. 151, sebbene poi contraddetta in modo apodittico a pag. 152 della sentenza di primo grado); 2.2 violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa e di avere fatto ricorso all'uso del metodo mafioso; mancherebbe ogni prova relativa all'evocazione del potere intimidatorio della mafia locale e, con riguardo alla agevolazione, non sarebbe stato dimostrato il profilo soggettivo necessario per il riconoscimento dell'aggravante. 2.3. violazione di legge (art. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che sarebbe stato deciso senza considerare gli elementi favorevoli, ovvero le modalità della condotta ed il comportamento processuale; 2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato in misura eccessiva, senza il rispetto dei parametri di legge. 3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 3.1.violazione di legge (art. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: queste sarebbero state denegate nonostante il riconoscimento del decisivo apporto fornito dal ricorrente e senza considerare il percorso di resipiscenza compiuto dal collaboratore. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 4.1. violazione di legge (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla diniego della rinnovazione della testimonianza della persona offesa Lipira e del carpentiere Polizzi, che avrebbero reso testimonianze discordanti su elementi decisivi; infatti, mentre l'offeso avrebbe dichiarato di essere stato avvicinato direttamente da [OSCURATO:PERSONA], (che gli avrebbe chiesto di fare i lavori nel cantiere facendogli intendere che ciò sarebbe stato utile per "il tranquillo svolgimento degli stessi"), Polizzi avrebbe affermato di essere stato lui a contattare [OSCURATO:PERSONA] (proponendogli di redigere un preventivo e di valutare l'opportunità di eseguire i lavori); inoltre Polizzi avrebbe affermato che i lavori erano stati pagati a "prezzo di mercato" e non maggiorato; 4.2.violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni poste a sostegno della responsabilità: si deduceva (a) che vi sarebbero delle discrasie insuperabili tra le dichiarazioni rese da Guerrera, Polizzi e Lipira; peraltro le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state smentite da Guerrera, che avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo da semplice intermediario; inoltre la persona offesa avrebbe dichiarato che i lavori si erano svolti in due periodi di - due mesi l'uno - e non in due anni, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; (b) che sarebbe stata illegittimamente ritenuta confermativa delle dichiarazioni di Guerrera la condanna non definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, mentre non era stata valutata la sentenza di annullamento pronunciata della Cassazione che aveva svalutato l'idoneità conferrnativa della conversazione ambientale del 3 novembre 2012; (c) che non sarebbe stato valutato che [OSCURATO:PERSONA] pagava a sua volta il "pizzo"; 4.3. violazione di legge (art. 416-bis.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine (a) al riconoscimento dell'aggravante agevolativa dato che non sarebbe emersa la direzione agevolativa della condotta criminosa, non avendo rilievo il fatto che il ricorrente avesse agito su mandato; (b) al riconoscimento del ricorso all'uso del metodo mafioso, anch'esso non provato. 4.4. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute, tenuto conto del minimo contributo fornito dal ricorrente all'estorsione contestata. 5. Ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 5.1. violazione di legge (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; il diniego di ammissione del rito abbreviato "condizionato a tale audizione" sarebbe illegittimo, tenuto conto della decisività della testimonianza della persona offesa e della non incidenza della audizione denegata sui tempi di definizione del processo; 5.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di estorsione: non sarebbe verosimile il fatto che Guerrera, che aveva partecipato all'estorsione andando a riscuotere delle rate, non sia stato riconosciuto dall'offeso che, sul punto, avrebbe dunque reso delle dichiarazioni non credibili; la motivazione sarebbe insufficiente anche nel valutare i periodi di detenzione del Taormina che sarebbero incompatibili con la consumazione del reato.5.3. violazione di legge (art. 416-brs.1. cod. pen., art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso": la stessa sarebbe stata "ritenuta" senza essere "contestata"; peraltro, l'aggravante agevolativa, non valutata non sarebbe estensibile al ricorrente a causa della sua natura soggettiva; 5.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: sarebbe eccessivo l'aumento per la continuazione con altra condanna, irrevocabile il 22 marzo 2022, che sarebbe stato quantificato in "anni quattro". 6.Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 6.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato che né la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto riferimento al ricorrente come autore dell'estorsione o come persona presente alla richiesta estorsiva; pertanto non sarebbe stato chiarito quale fosse il "ruolo" di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della vicenda e quale fosse il suo contributo causale all'estorsione; si deduceva che sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della estorsione, sia quello che avesse partecipato alla riunione al "bar Sanremo" non erano circostanze idonee a giustificare la conferma di responsabilità, essendo necessario stabilire quale fosse, in concreto, il contributo causale fornito; 6.2. violazione di legge e vizio di motivazione: in ordine alla riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate: (a) con riferimento all'aggravante delle "più persone riunite", si deduceva che la violenza e la minaccia nei confronti della Butera non era stata effettuata alla presenza di [OSCURATO:PERSONA]; (P) la circostanza dell'appartenenza all'associazione mafiosa non sarebbe stata dimostrata; (c) infine, sarebbe carente anche la motivazione relativa alla sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e della finalità agevolativa. 7. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 7.1.violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente: si deduceva che il compendio dichiarativo posto a fondamento della decisione sarebbe insufficiente; infatti [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di fatti per i quali Verga era "già" stato processato, mentre [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto Verga nell'album fotografico e non aveva riferito di alcun coinvolgimento dello stesso nel traffico di stupefacenti; si deduceva che l'accusa era stata generata dal fatto che Verga frequentava Lucera che, a sua volta, era in contatto con la persona che gestiva lo spaccio di droga nel quartiere Zen di Palermo, ovvero Chianchiano, senza che tale elemento fosse supportato da altre decisive emergenze.Anche il compendio intercettivo sarebbe insufficiente: si deduceva (a) che la conversazione intercettata in ambientale alle 19:40 del 16 agosto 2014, decisiva per la responsabilità, non poteva essere intercorsa tra Verga e Lucera, considerato che era emerso che alle 19:43 Verga aveva contattato il Lucera chiedendogli "dove fosse", il che era incompatibile con la sua presenza in auto alle 19:40; né poteva farsi riferimento al fatto che Lucera era appellato "pan-i", come era solito fare Verga, dato che anche altri si rivolgevano a Lucera chiamandolo "padrino"; (b) anche il contenuto delle altre conversazioni non era sufficiente a dimostrare la responsabilità; segnatamente: nella conversazione del 3 ottobre 2014, intercettata in ambientale, non vi sarebbe alcuna certezza che la persona all'interno dell'autovettura che, unitamente a Lucera, si recava al porto, fosse proprio Verga (peraltro non sarebbe stata effettuata alcuna verifica sulla lista passeggeri della Tirrenia per verificare se Verga si fosse imbarcato, né era stato accertato quale fosse la ragione del viaggio); del pari non sarebbe significativa la conversazione del 23 ottobre 2014 nel corso del quale Verga raccontava a Lucera di avere "sgubbato" un giubbotto ad una ragazza per un debito pregresso; nel corso di quella conversazione, infatti, Lucera aveva affermato che aveva un "pugno di roba", ma Verga non aveva fatto nessun commento; anche con riguardo alla conversazione del 15 novembre 14 non era stato provato che la persona intercettata fosse proprio Verga. In sintesi: si deduceva che il compendio probatorio era carente ed inidoneo a dimostrare la responsabilità del ricorrente e che la sentenza impugnata non avrebbe fornito una risposta adeguata alle doglianze proposte con la prima impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5,n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). 1.2. Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della conferma di responsabilità si presenta carente sotto diversi profili: (a) non si rinviene un adeguato confronto con i motivi d'appello in quanto la sentenza risulta essere fondata quasi esclusivamente sulle valutazioni del primo giudice, mentre risulta assente la puntuale analisi delle doglianze proposte con la prima impugnazione, (b) è stata travisata una prova decisiva in guanto da servizio di osservazione della polizia giudiziaria (come rilevato anche dal Tribunale a pag. 151) non risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente la riunione tenutasi presso il "bar Sanremo" il 20 settembre 2013; tale circostanza, nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, risulta decisiva per assegnare all'interessamento di Fricano una direzione soggettiva "estorsiva"; (c) a ciò si aggiunge che non è chiaro quale sia stato il contributo del ricorrente all'azione estorsiva, non essendo stata fornita risposta alle puntuali deduzioni difensive con le quali si allegava che il suo interessamento era finalizzato esclusivamente a favorire un cambio della proprietà del "[OSCURATO:PERSONA] battaglia", e non era diretto alla imposizione del "pizzo". In sintesi: si rileva un sostanziale difetto di confronto con le doglianze proposte con l'atto di appello, oltre che un decisivo travisamento della prova. La sussistenza di tali vizi impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Questa, nel corso del giudizio di rinvio, valuterà sia le prove disponibili, che l'ordito motivazionale della sentenza di primo grado, alla luce delle doglianze avanzate con la prima impugnazione. 2.E' fondato anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Anche in questo caso il percorso motivazionale della sentenza impugnata si risolve nell'adesione a quello tracciato dal tribunale, senza un adeguato confronto con le doglianze proposte con la prima impugnazione (si richiama la giurisprudenza citata sub. 5 2.1.). Si riafferma, inoltre, l'ineludibile necessità dei riscontri "individualizzanti", al fine di assegnare piena capacità dimostrativa alla chiamata in correità (ex multis: Sez. U, a n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598 - 01). Si ribadisce, anche, che ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi "individualizzante" quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del "fatto riferito" dal chiamante, ma offre elementi che "collegano" il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso, Rv. 235800). 2.2. Nel caso in esame la motivazione risulta carente a causa della mancata individuazione di riscontri individualizzanti alle - invero puntuali - dichiarazioni di Gravagna. Questi accusa specificamente [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come uno degli autori materiali della estorsione consumata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di Gravagna, tuttavia, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non risultano confermate né dal compendio intercettivo citato in sentenza, né tantomeno da quello dichiarativo.Segnatamente: dalla sentenza impugnata emerge che né Guerrera, né Vitale hanno fornito dichiarazioni che confermano in modo individualizzante la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'estorsione contestata, essendosi limitato Guerrera a chiarire quali erano state le dinamiche "interne" di spartizione del pizzo imposto a Bufera, e Vitale a riferire, in modo del tutto generico, che in un incontro con Marsalone si era parlato di una vicenda relativa ad un Lido balneare di Capaci o di Isola delle femmine, nel corso del quale «Marsalone parlava con Fricano in merito a dei soldi che una donna doveva pagare a titolo di pizzo o altro» (pag. 184 della sentenza impugnata). Si ritiene pertanto che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (e non Gravagna, peraltro) abbia partecipato all'incontro al "bar Sanremo", durante il quale sarebbero state stabilite le modalità di spartizione del provento dell'estorsione ai danni dei Butera, unitamente alle generiche dichiarazioni di Vitale e Guerrera - che non forniscono un preciso conforto alle specifiche accuse mosse da Gravagna - invera una carenza decisiva della motivazione, che dovrà essere sanata in sede di giudizio di rinvio. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà pertanto effettuare una accurata valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Gravagna, testandone non solo l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma anche rinvenendo nelle prove disponibili - ove esistenti - riscontri individualizzanti alle accuse mosse dal collaboratore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tenendo presente che tali riscontri non possono essere costituiti dalle dichiarazioni che si limitino a confermare I"esistenza" dell'estorsione, ma non ad identificare il ruolo avuto nella vicenda estorsiva da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le doglianze proposte nei confronti della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello conferma la sussistenza delle circostanze aggravanti sono assorbite. 3. E' fondato anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La sentenza impugnata non offre una risposta adeguata alle precise doglianze proposte con l'atto d'appello limitandosi a convalidare il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice senza confrontarsi con le legittime censure proposte dal ricorrente con la prima impugnazione (si richiama la giurisprudenza citata sub. § 1.1.). 3.2. Segnatamente, la sentenza impugnata non risponde alle precise doglianze avanzate con l'appello con le quali erano stati rappresentati: (a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato in correità il ricorrente per fatti per i quali lo stesso era "già" stato giudicato, (b) alla genericità delle dichiarazioni di Guerrera, (c) la ipotetica incompatibilità dei risultati intercettivi con la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nell'auto di Lucera il 16 agosto 2014; su tale punto, a pagina 184 della sentenza impugnata si legge che «in relazione all'intercettazione tra Lucera e Verga la difesa sostiene che i due non potevano essere insieme per non essere gli stessi stati collocati con precisione, mentre in realtà i due staranno insieme e proseguo della conversazione e di paragrafo (149 della sentenza di primo grado)»: tale motivazione è "apparente", dato che non fornisce alcuna risposta alle doglianze difensive; (d) la scarsa capacità dirnostrativa delle conversazioni poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità. In sintesi: si ritiene che la sentenza impugnata, pur allegando alcuni elementi indicativi della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, si sottragga al doveroso confronto con i motivi di appello. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che rivaluterà le emergenze probatorie in relazione sia al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice, che alle doglianze contenute nell'atto di appello. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il collegio riafferma che in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delicturn), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 - 02; Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998 - dep. 1999, Favaloro M, Rv. 212531; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099). In coerenza con tale indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello riteneva che il ricorrente non fosse meritevole della concessione delle attenuanti atipiche, attesa la valutazione complessiva della sua personalità, desumibile dalla gravità dei reati commessi in passato con sistematica sopraffazione; a ciò si aggiungeva che tutti gli elementi allegati dalla difesa al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche erano già stati considerati dal primo giudice ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione (pag. 197 della sentenza impugnata). La motivazione non si presta, dunque, ad alcuna censura. 5.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR , Rv. 261799 - 01) Nel caso di specie in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d'appello riteneva superflua la rinnovazione, rilevando la completezza ed esaustività del compendio probatorio disponibile. La Corte riteneva infatti che le prove raccolte indicassero in modo univoco che [OSCURATO:PERSONA] fosse un imprenditore colluso pienamente inserito nel sistema dì assegnazione dei lavori gestito da "Cosa nostra", il che emergeva sia dal compendio dichiarativo, che da quello intercettivo, che dava conto di una turnazione tra gli imprenditori collusi nella imposizione di lavori a prezzo maggiorato, azione che costituiva una modalità indiretta di imposizione del "pizzo" (dalle intercettazione emergeva che l'imprenditore colluso Aiello si fosse lamentato delle preferenze accordate dal mafioso Contino all'impresa di [OSCURATO:PERSONA], con espressioni significative della vicinanza e della sinergia del ricorrente con il capomafia, oltre che dimostrative del sistematico atteggiamento di favore di cui l'imprenditore godeva. A fronte di tali chiare emergenze la rinnovazione istruttoria veniva ritenuta del tutto superflua e, quindi, non veniva disposta (pag. 144 della sentenza impugnata). 5.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta l'efficacia dimostrativa del compendio dichiarativo non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame non può trovare accoglimento nessuna delle censure proposte: la Corte rilevava come le prove raccolte dessero conto che il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso il cantiere di Lipira, nulla rilevando "chi" lo avesse contattato, ed essendo, invece, di estrema rilevanza il fatto che, secondo la attendibile dichiarazione delle persona offesa egli aveva rappresentato che la sua presenza era necessaria per il "tranquillo svolgimento dei lavori" ed aveva preteso una maggiorazione del prezzo di circa il 20% rispetto a quello di mercato, il che costituiva una forma indiretta di pagamento del "pizzo".(dichiarazioni di Lipira riportate a pag. 141). La ricostruzione, contrariamente a quanto dedotto, trovava piena conferma nelle dichiarazioni di Guerrera che ricostruisce il sistema estorsivo attuato attraverso la collaborazione di imprenditori collusi che imponevano la loro prestazione a prezzi maggiorati agli imprenditori vittime (pagg. 54 e ss. e pag. 140 della sentenza impugnata). Alla base di tale ricostruzione del fatto si rinviene non solo la valutazione attenta del compendio dichiarativo, ma anche di quello intercettivo, che, secondo la logica ricostruzione effettuata dalla Corte di appello costituiva una inequivoca conferma delle testimonianze (pagg. 142 e 143 della sentenza impugnata). Contrariamente a quanto dedotto, veniva considerata anche la sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2021, che aveva annullato con rinvio la condanna di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al concorso esterno dell'associazione mafiosa: la Corte riteneva che le valutazioni contenute in tale sentenza, relativa ad altra imputazione non erano rilevanti per la prova dell'estorsione (pag. 144 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione in linea con la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01). Anche il tema della rilevanza della ipotetica sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] ad azioni estorsive da parte della associazione mafiosa veniva esaminato dalla Corte territoriale che riteneva che il modus operandi della mafia locale era - tipicamente - quello di avvalersi di imprenditori collusi che lavoravano con l'aiuto e la protezione di Cosa nostra, ma che potevano anche essere costretti a pagare una quota di "pizzo", non essendoci incompatibilità tra le azioni estorsive effettuate per conto dell'associazione ed il pagamento di un "tributo" personale (pagg. 70 e 71 della sentenza impugnata). Da ultimo si osserva che rispetto al nucleo centrale delle accuse non ha rilievo la definizione della "durata" dei lavori, che vennero comunque svolti dal [OSCURATO:PERSONA], né il fatto che questi fosse, a sua volta, vittima di taglieggiamento, dato che comunque è stato dimostrato che lo stesso si è prestato a consumare l'estorsione a vantaggio di "Cosa nostra". 5.3. Le doglianze relative al riconoscimento della sussistenza delle aggravanti del ricorso all'uso del metodo mafioso e dell'avere agito per agevolare l'associazione mafiosa sono manifestamente infondate. 5.3.1. Con riferimento all'aggravante agevolativa il collegio riafferma che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura "soggettiva", inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). La direzione agevolativa della condotta e la relativa consapevolezza della stessa in capo al ricorrente emergono con chiarezza dalla ricostruzione della vicenda, che ha consentito di verificare l'esistenza di un consolidato e diffuso sistema diretto a costringere gli imprenditori a far svolgere i lavori edili a ditte colluse con l'associazione, con maggiorazione dei prezzi dei lavori, che costituivano una forma indiretta di pagamento del "pizzo" (che infatti confluiva nelle casse dell'associazione). In tale sistema era pienamente inserito il ricorrente (pag. 140, dove vengono riportate le dichiarazioni di Guerrera esplicite sul punto, confermate a pag. 141 dalle dichiarazioni di Lipira). 5.3.2. Anche il ricorso all'uso del metodo mafioso risulta ampiamente provato dalle modalità dell'offerta di lavoro, presentata come necessaria per il "tranquillo svolgimento dei lavori" con modalità tipiche dell'imposizione mafiosa in un territorio in cui il radicamento dell'associazione è risalente, e dove il linguaggio di "Cosa nostra", non necessariamente esplicito, è conosciuto ed immediatamente decodificato dai consociati. Si tratta di valutazioni coerenti con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tenia di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca Irestorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (tra le altre: Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). 4.4. L'ultimo motivo che contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazione ermeneutiche, venivano ritenuti legittimamente ostativi i precedenti specifici vantati (pag. 198 della sentenza impugnata). 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 6.1. La doglianza con quale si contesta il rigetto della ammissione del rito abbreviato condizionato alla audizione della persona offesa non è consentita.Il collegio riafferma che è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477). 6.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto propone una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove, invocando una diversa valutazione, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (cfr: giurisprudenza richiamata sub § 5.2.). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha effettuato un'accurata valutazione del compendio dichiarativo, rilevando che le dichiarazioni dell'estorto, Nicolò la Franca, riscontravano ampiamente quelle di Guerrera e che il fatto che l'offeso non avesse riconosciuto il Guerrera non inficiava la credibilità delle sue dichiarazioni, tenuto conto che sia del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto Guerrera una sola volta, sia del fatto che, al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva reso la sua testimonianza erano trascorsi oltre quattro anni dall'episodio riferito (pagg. 154 e 155 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che risponde agli standard probatori richiesti dalla Corte di legittimità per la valutazione dell'attendibilità del testimone e della credibilità dei relativi contenuti accusatori, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Anche il tema della carcerazione del Taormina è stato trattato: la Corte ha valutato la carcerazione non influente su un'estorsione durata dal 1996 al 2013, gestita continuativamente da Taormina, anche durante il periodo di detenzione, rilevando come il ricorrente si fosse anche adoperato per consentire che il "pizzo" fosse pagato a Guerrera, in ossequio alle decisioni assunte dai capi dell'associazione mafiosa (pagg. 155 e 156 della sentenza impugnata). La motivazione, nelle parti censurate non presenta fratture logiche e resiste ai rilievi difensivi, che, invero si configurano come reiterativi di quelli già avanzati con la prima impugnazione e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. 6.3. Il terzo motivo allega il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in ragione della mancata contestazione dell'aggravante del ricorso all'uso metodo mafioso (ritenuta alle pagg. 193 e 194 della sentenza impugnata) La doglianza è manifestamente infondata perché, contrariamente a quanto dedotto, nel capo di accusa si rinviene la contestazione sia dell'aggravante agevolativa, che di quella del ricorso all'uso del metodo mafioso. Nell'imputazione decritta al capo 7) si legge infatti che l'estorsione era stata consumata «avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.», condizioni che consistono proprio nel ricorso all'uso del metodo mafioso. 6.3. Non supera la soglia di ammissibilità, in quanto generico, neanche l'ultimo motivo, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla quantificazione dell'aumento per la continuazione. Si premette che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha determinato l'aumento riconoscendo la continuazione tra la condotta di estorsione pluriaggravata e "continuata", oggetto del presente giudizio, e la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, effettuando una valutazione di congruità derivante dalla accertata gravità del reato, ma soprattutto dal fatto che l'azione estorsiva si era protratta senza interruzione dal 1996, fino al 2016 (pag. 198 della sentenza impugnata). Il ricorrentesi limitava a qualificare come "abnorme" l'aumento, chiedendo l'annullamento della sentenza, senza indicare le specifiche ragioni di tale assertiva valutazione in ordine alla ragionevole quantificazione effettuata dal Collegio di merito, con doglianza generica e, dunque, inammissibile. 7.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Tali ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. In materia il collegio riafferma che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell' an debeatur, atteso che è rinviata al separato giudizio civile la sola determinazione quantitativa del danno. (Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 284954 - 02).Nel caso in esame il tribunale riteneva che gli enti costituiti parte civile fossero stati lesi nei loro diritti nelle finalità perseguite in quanto svolgono la loro azione sul fronte del contrasto il fenomeno mafioso a favore della libera via del commercio e della attività imprenditoriale da logiche intimidatorie (pag. 179 della sentenza di primo grado). Sul punto la sentenza non è stata impugnata. Pertanto i suddetti ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dalia parti civili liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio; dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in favore di "F.a.i." in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell'associazione "Caponnetto" in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "S.o.s. impresa" in euro 4_000,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" in curo 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Sicindustria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di Isola delle Femmine in euro 4.000,00 oltre accessori di legge_ Così deciso in Roma, il giorno 9 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] esi e4 andrariRecf,hione Geppi o ago .; [OSCURATO:PERSONA] PENALErei FE13. 2024 [OSCURATO:PERSONA] Claudia 2TF. CASSAZIONE: CENTRALE ceu, rej 'P(71 1'- ‘ k2- n (?) 'l I sl () z;:A•k_ CU. 14a yv ( Pk.,0L 5i6(4))-11 1984~24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1:(3 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5038/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore rilevato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 è stato rilevato, ex officio, un errore materiale nel dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente: dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», in sostituzione delle parole: «nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in favore di "F.a.i." in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell'associazione "Caponnetto" in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "S.o.s. impresa" in curo 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Sicindustria" in euro 4.000,00 oltre accessori dì legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune il Isola delle Femmine in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole: «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge "S.O.S. impresa", che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, "Sicindustria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Associazione "Caponnetto", che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Comune di Isola delle Femmine", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in eunD 3686,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "F.A.I." , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge. 2.Preso atto dell'errore materiale, il collegio procede alla correzione dell'errore rilevato. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 pronunciata da questa Corte in data 9 gennaio 2024 nella parte relativa alle spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente: dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», in sostituzione delle parole: «nonché alla rifusione delle spese sost:enute dalle parti civili che liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.686,00 oltre accessoK di legge; in favore di "F.a.i." in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell'associazione "Caponnetto" in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "S.o.s. impresa" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Sicindustria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "[OSCURATO:PERSONA]' studi [OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di Isola delle Femmine in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole: «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] io alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge "S.O.S. impresa", che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, "Sicindustria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Associazione "Caponnetto", che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dell