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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2019

Cassazione n. 23994/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28308-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Marina n 1; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1002/19 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: Maria S te ll a D i T u l lio D’Elisiis , a ll’esito di un giudizio di ottemperanza, ottenne dal Ministero della Giustizia il risarcimento del danno disposto in suo favore dal Tribunale di Roma,con sentenza del 07/06/2011,per il ritardo nell’assunzione, a seguito d ella vincita di un concorso; il Ministero versò alla ricorrente l’importo di €66.489,14, al netto della ritenuta d’acconto operata per € 21.575,95 , somma della quale la [OSCURATO:PERSONA]Elisiis domandò il rimborso all’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che si trattasse di importo avente n a tura puramente risarcitoria, e non già sostitutiva del reddito; l’odierna ricorrente impugnò il susseguente silenzio - rifiuto dell’amministrazione finanziariadinanzi alla CTP di Roma, che accolse il ricorsodisponendo il rimborso richiesto; a seguito di gravame spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la sentenza di primo grado venne confermata dalla CTR del Lazio con la sentenza in questa sede impugnata; ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo;la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Elisiis ha depositato controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del d.p.r. n. 917/1986, dal momento che “il risarcimento riconosciuto alla contribuente era limitato solo agli stipendi non percepiti nelle more del giudizio che aveva costituito ex tunc il rapporto di lavoro con l’Amministrazione datrice di lavoro” (pag. 9 del ricorso) , irrileva nte essendo “che la natura risarcitoria delle somme riconosciute alla contribuente e tassate ai fini IRPEFdall’Ufficio sia stata decretata dal TAR in sede di ottemperanza, in quanto non è in discussione la natura risarcitoria delle dette somme ma la finalità per cui sono state liquidate dal giudice del lavoro, ovvero per compensare la mancata percezione di stipendi per mancata instaurazione del rapporto di lavoro, assoggettabili, quindi, ad IRPEF, a titolo di lucro cessante (..)” (pag. 10 e s. del ricorso); ribatte, nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]Elisiis, chela qualificazione come puramente risarcitoria della condanna de qua è stata definitivamente sancita dalla sentenza (passata in giudicato) emessa dal TAR Lazio in sede di giudizio di ottemperanza, la quale ha sottolineato che “il titolo della condanna, ancorché il quantum sia stato in concreto parametrato alle retribuzioni non percepite, è scevro da qualsiasi profilo di corrispettività, avendo chiara ed esclusiva natura risarcitoria” (pag. 7 del controricorso); ilmotivo è inammissibile; la ratio decidendi della decisione in questa sede impugnata riposa unicamente sull’efficacia del giudicato formatosi sulla pronuncia, resa in sede di ottemperanza dal TAR Lazio, in ordine alla qualificazione come “risarcitoria” della somma della cui tassazione si tratta (la motivazione si limita, infatti, a ribadire tale natura , “considerata la natura di giudicato sul punto della citata decisione del [OSCURATO:PERSONA]”); tale ratio decidendi non è stata in alcun modo attinta dal ricorso per cassazione il quale, lungi dal censurare – coerentemente – la violazione dell’art. 2909 c.c., denunzia la violazione, da parte della CTR, di una normativa da essa neppure – a ben vedere – applicata (essendosi, come detto, il giudice del merito arrestato al vincolo che riteneva derivasse dal dictum del giudice amministrativo); da tanto deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo); rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionalied € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28308-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Marina n 1; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1002/19 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: Maria S te ll a D i T u l lio D’Elisiis , a ll’esito di un giudizio di ottemperanza, ottenne dal Ministero della Giustizia il risarcimento del danno disposto in suo favore dal Tribunale di Roma,con sentenza del 07/06/2011,per il ritardo nell’assunzione, a seguito d ella vincita di un concorso; il Ministero versò alla ricorrente l’importo di €66.489,14, al netto della ritenuta d’acconto operata per € 21.575,95 , somma della quale la [OSCURATO:PERSONA]Elisiis domandò il rimborso all’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che si trattasse di importo avente n a tura puramente risarcitoria, e non già sostitutiva del reddito; l’odierna ricorrente impugnò il susseguente silenzio - rifiuto dell’amministrazione finanziariadinanzi alla CTP di Roma, che accolse il ricorsodisponendo il rimborso richiesto; a seguito di gravame spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la sentenza di primo grado venne confermata dalla CTR del Lazio con la sentenza in questa sede impugnata; ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo;la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Elisiis ha depositato controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso , l ’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del d.p.r. n. 917/1986, dal momento che “il risarcimento riconosciuto alla contribuente era limitato solo agli stipendi non percepiti nelle more del giudizio che aveva costituito ex tunc il rapporto di lavoro con l’Amministrazione datrice di lavoro” (pag. 9 del ricorso) , irrileva nte essendo “che la natura risarcitoria delle somme riconosciute alla contribuente e tassate ai fini IRPEFdall’Ufficio sia stata decretata dal TAR in sede di ottemperanza, in quanto non è in discussione la natura risarcitoria delle dette somme ma la finalità per cui sono state liquidate dal giudice del lavoro, ovvero per compensare la mancata percezione di stipendi per mancata instaurazione del rapporto di lavoro, assoggettabili, quindi, ad IRPEF, a titolo di lucro cessante (..)” (pag. 10 e s. del ricorso); ribatte, nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]Elisiis, chela qualificazione come puramente risarcitoria della condanna de qua è stata definitivamente sancita dalla sentenza (passata in giudicato) emessa dal TAR Lazio in sede di giudizio di ottemperanza, la quale ha sottolineato che “il titolo della condanna, ancorché il quantum sia stato in concreto parametrato alle retribuzioni non percepite, è scevro da qualsiasi profilo di corrispettività, avendo chiara ed esclusiva natura risarcitoria” (pag. 7 del controricorso); ilmotivo è inammissibile; la ratio decidendi della decisione in questa sede impugnata riposa unicamente sull’efficacia del giudicato formatosi sulla pronuncia, resa in sede di ottemperanza dal TAR Lazio, in ordine alla qualificazione come “risarcitoria” della somma della cui tassazione si tratta (la motivazione si limita, infatti, a ribadire tale natura , “considerata la natura di giudicato sul punto della citata decisione del [OSCURATO:PERSONA]”); tale ratio decidendi non è stata in alcun modo attinta dal ricorso per cassazione il quale, lungi dal censurare – coerentemente – la violazione dell’art. 2909 c.c., denunzia la violazione, da parte della CTR, di una normativa da essa neppure – a ben vedere – applicata (essendosi, come detto, il giudice del merito arrestato al vincolo che riteneva derivasse dal dictum del giudice amministrativo); da tanto deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo); rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionalied € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
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