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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 17120/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato sottoposto al regime detentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale lamentava un indebito prelievo - ad opera della Direzione della Casa circondariale di Novara - di denaro dal proprio conto corrente (segnatamente, trattasi della somma di euro duecento), sulla base di un'ammenda contenuta nella ordinanza della Corte di appello di Trieste del 05/07/2021; la declaratoria di inammissibilità trae origine dalla avvenuta restituzione della suddetta somma, secondo quanto riferito dalla stessa Casa circondariale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 e 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando esser restato inevaso l'invito rivolto alla Direzione della Casa circondariale, a chiarire le ragioni poste a fondamento dell'avvenuto prelievo.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico e privo dell'indicazioni delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali atti a sorreggerlo; non viene contrastata, infatti, l'affermazione circa l'avvenuta restituzione delle somme, che costituisce il nucleo centrale della doglianza difensiva.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 03 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato sottoposto al regime detentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale lamentava un indebito prelievo - ad opera della Direzione della Casa circondariale di Novara - di denaro dal proprio conto corrente (segnatamente, trattasi della somma di euro duecento), sulla base di un'ammenda contenuta nella ordinanza della Corte di appello di Trieste del 05/07/2021; la declaratoria di inammissibilità trae origine dalla avvenuta restituzione della suddetta somma, secondo quanto riferito dalla stessa Casa circondariale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 e 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando esser restato inevaso l'invito rivolto alla Direzione della Casa circondariale, a chiarire le ragioni poste a fondamento dell'avvenuto prelievo. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico e privo dell'indicazioni delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali atti a sorreggerlo; non viene contrastata, infatti, l'affermazione circa l'avvenuta restituzione delle somme, che costituisce il nucleo centrale della doglianza difensiva. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile
Decreto Cassazione n. 17120/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris