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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 44573/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia in data 22/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 379/16 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e di 3.500 euro di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 473 e 474-ter cod. pen., commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con lo stesso provvedimento, il Giudice procedente dispose, ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., la confisca dell'immobile in cui erano stati commessi i reati.

1.1. Dopo il passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], genitori del condannato, proposero incidente di esecuzione volto alla revoca della confisca, assumendo di essere i proprietari dell'immobile oggetto della misura ablativa.

Tuttavia, con ordinanza in data 22/2/2021, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, rilevando come i richiedenti, pur essendo terzi estranei alla commissione dei reati e titolari del bene utilizzato per la loro commissione, non avessero dimostrato di non avere potuto prevederne l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsi in difetto di vigilanza.

2. Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo comune del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 111 Cost. per violazione del principio di imparzialità del giudice, atteso che il Giudice che aveva deciso sulla revoca sarebbe stato il medesimo che aveva emesso il provvedimento in sede di cognizione e che, come tale, avrebbe potuto essere animato da un atteggiamento "conservativo" rispetto al provvedimento di confisca.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 e 474-bis cod. pen. e 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost., essendo lo strumento dell'incidente di esecuzione per sua natura inidoneo a garantire la pienezza dei diritti difensivi del terzo estraneo ai fatti, realizzando solo in via mediata il diritto alla prova e risultando influenzato dalla decisione irrevocabile assunta "a monte".

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il Giudice dell'esecuzione non motiverebbe, neppure con riferimento a ipotetici vantaggi dall'illecito penale, mai conseguiti, le ragioni della mancata restituzione dell'immobile, una volta documentata la titolarità, la proprietà e la estraneità ai fatti dei ricorrenti e, dunque, la buona fede degli stessi.

Nel caso di specie, invero, il Giudice pretenderebbe che il terzo estraneo alla commissione del reato, titolare del bene utilizzato per la sua commissione, dia dimostrazione di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale e di non essere incorso in difetto di vigilanza.

Una dimostrazione che non potrebbe essere compiutamente fornita nella fase della esecuzione.

E del resto anche la Corte EDU, nella sentenza resa nel procedimento Varvara contro Italia, avrebbe affermato la incompatibilità con l'art. 7, Convenzione EDU della applicazione della confisca a persone fisiche o giuridiche che non siano state parti in causa.Sotto altro profilo, la difesa lamenta con la decisione sulla confisca sarebbe incompatibile con quanto deciso nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coimputati di [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale disposto la restituzione del bene agli aventi diritto; statuizione che sarebbe in contrasto con la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ormai definitiva.

3. In data 26/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Preliminarmente, deve osservarsi che nel procedimento avente a oggetto la richiesta di revoca della confisca da parte del terzo interessato viene fatto valere un interesse civilistico.

Per tale ragione, il soggetto istante, al pari di quelli indicati dall'art. 100 cod. proc. pen. (ovvero la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. (per tale affermazione in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale v.

Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722-01; Sez. 2, n. 6611 del 3/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580-01; Sez. 6, n. 13154 del 19/3/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692-01; Sez. 6, n. 16974 del 13/3/2008, Pulignano, Rv. 239729-01; Sez. 6, n. 12517 del 12/3/2008, Calabresi, Rv. 239287-01; Sez. 5, n. 13412 del 17/2/2004, Pagliuso, Rv. 228019-01; Sez. 5, n. 711 del 9/2/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212781-01; nonché, in materia di confisca di prevenzione, Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01).

Procura che, nel caso in esame, non risulta fisicamente presente agli atti del fascicolo, né è stata in alcun modo indicata come rilasciata negli scritti difensivi.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità originaria delle richieste di revoca, che si riverbera sull'inammissibilità degli odierni ricorsi, rispetto ai quali va, comunque, ribadita l'assenza della procura speciale anche per il giudizio di cassazione.

3. In ogni caso è appena il caso di osservare la manifesta infondatezza delle questioni dedotte dai ricorrenti con tutti i tre motivi di impugnazione.3.1.

Quanto al primo, va ribadito, infatti, che nella fase dell'esecuzione opera il principio dell'identificazione tra giudice dell'esecuzione e giudice della cognizione, perché nell'ambito della competenza del giudice dell'esecuzione non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis.

In altri termini, mentre nella fase di cognizione occorre garantire che la decisione sulla contestazione avvenga senza alcun possibile pregiudizio dato da un precedente intervento nel corso del procedimento che abbia imposto, o consentito, una valutazione della fondatezza della contestazione, nella fase esecutiva - in presenza di un giudicato - l'unica esigenza tutelata dal sistema è che l'esecuzione sia esattamente conforme al giudicato: da qui la previsione dell'attribuzione della competenza al giudice del giudicato.

Una competenza che è ovviamente conferita all'ufficio giudiziario, ma in un contesto sistematico che non esclude affatto, ove in concreto possibile, l'attribuzione della decisione al giudice persona fisica che ha concorso alla decisione passata in giudicato (così Sez. 3, n. 41611 del 28/5/2019, Coco, in motivazione).

Quanto, poi, alla eventuale incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da parte del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, anche in questo caso va osservato che le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta e autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno (Sez.

U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577-01), onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv. 270959; Sez. 1, n. 18872 del 17/3/2016, Cinquegrana, Rv. 267021; Sez. 6, n. 32419 del 15/7/2009, Reitano, Rv. 245198; Sez. 1, n. 14928 del 21/2/2008, Marchitelli, Rv. 240165-01).

3.2. Quanto al secondo e al terzo motivo, va premesso che secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi la natura obbligatoria della confisca disposta ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen. avente ad oggetto gli immobili utilizzati per commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi (Sez. 5, n. 41040 del 24/9/2015, Perini, Rv. 264911-01; Sez. 2, n. 27961 del 22/6/2011, Panzeri, Rv. 250979-01), salvo che il terzo proprietario dell'immobile, estraneo al reato, il quale invochi la restituzione del bene, riesca a provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego dello stesso e di avere adempiuto all'obbligo di vigilanza sull'uso della cosa n& limiti che gli sono consentiti dalla legge e dal contratto (Sez. 2, n. 23543 del 18/1/2019, Sansano, Rv. 276751-01).Nel caso di specie deve rilevarsi come i terzi proprietari del bene abbiano avuto accesso a una effettiva tutela delle loro posizioni soggettive, tenuto conto delle prove dagli stessi dedotte e del loro pieno e integrale vaglio da parte del Giudice dell'esecuzione, terzo e imparziale, il quale ha motivatamente ritenuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata l'assenza di una effettiva consapevolezza, in capo ai due ricorrenti, dell'illecito utilizzo del bene agli stessi intestato e, dunque, del fatto che essi avessero operato, con la necessaria diligenza, per vigilare che l'immobile non venisse adibito a scopi vietati dalla legge.

Ciò in quanto l'attività illecita era stata svolta dal figlio di Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] in una pertinenza della loro abitazione e che gli immobili erano stati tolti in locazione solo una settimana prima e che tali circostanze dovevano ritenersi significative, secondo la non illogica valutazione del Giudice dell'esecuzione, di una reale conoscenza della effettiva destinazione dei locali.

Né può in alcun modo ravvisarsi una violazione del giudicato relativo alla statuizione contenuta nella sentenza del 14/10/2019, con la quale il Tribunale di Noia, all'esito del giudizio a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la restituzione dei locali agli aventi diritto, dovendo questi ultimi individuarsi nel soggetto pubblico al cui patrimonio, per effetto della confisca in precedenza disposta, il bene era stato acquisito e non certo nei due ricorrenti.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia in data 22/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 379/16 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e di 3.500 euro di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 473 e 474-ter cod. pen., commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con lo stesso provvedimento, il Giudice procedente dispose, ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., la confisca dell'immobile in cui erano stati commessi i reati. 1.1. Dopo il passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], genitori del condannato, proposero incidente di esecuzione volto alla revoca della confisca, assumendo di essere i proprietari dell'immobile oggetto della misura ablativa. Tuttavia, con ordinanza in data 22/2/2021, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, rilevando come i richiedenti, pur essendo terzi estranei alla commissione dei reati e titolari del bene utilizzato per la loro commissione, non avessero dimostrato di non avere potuto prevederne l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsi in difetto di vigilanza. 2. Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo comune del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 111 Cost. per violazione del principio di imparzialità del giudice, atteso che il Giudice che aveva deciso sulla revoca sarebbe stato il medesimo che aveva emesso il provvedimento in sede di cognizione e che, come tale, avrebbe potuto essere animato da un atteggiamento "conservativo" rispetto al provvedimento di confisca. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 e 474-bis cod. pen. e 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost., essendo lo strumento dell'incidente di esecuzione per sua natura inidoneo a garantire la pienezza dei diritti difensivi del terzo estraneo ai fatti, realizzando solo in via mediata il diritto alla prova e risultando influenzato dalla decisione irrevocabile assunta "a monte". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il Giudice dell'esecuzione non motiverebbe, neppure con riferimento a ipotetici vantaggi dall'illecito penale, mai conseguiti, le ragioni della mancata restituzione dell'immobile, una volta documentata la titolarità, la proprietà e la estraneità ai fatti dei ricorrenti e, dunque, la buona fede degli stessi. Nel caso di specie, invero, il Giudice pretenderebbe che il terzo estraneo alla commissione del reato, titolare del bene utilizzato per la sua commissione, dia dimostrazione di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale e di non essere incorso in difetto di vigilanza. Una dimostrazione che non potrebbe essere compiutamente fornita nella fase della esecuzione. E del resto anche la Corte EDU, nella sentenza resa nel procedimento Varvara contro Italia, avrebbe affermato la incompatibilità con l'art. 7, Convenzione EDU della applicazione della confisca a persone fisiche o giuridiche che non siano state parti in causa.Sotto altro profilo, la difesa lamenta con la decisione sulla confisca sarebbe incompatibile con quanto deciso nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coimputati di [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale disposto la restituzione del bene agli aventi diritto; statuizione che sarebbe in contrasto con la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ormai definitiva. 3. In data 26/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Preliminarmente, deve osservarsi che nel procedimento avente a oggetto la richiesta di revoca della confisca da parte del terzo interessato viene fatto valere un interesse civilistico. Per tale ragione, il soggetto istante, al pari di quelli indicati dall'art. 100 cod. proc. pen. (ovvero la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. (per tale affermazione in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale v. Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722-01; Sez. 2, n. 6611 del 3/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580-01; Sez. 6, n. 13154 del 19/3/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692-01; Sez. 6, n. 16974 del 13/3/2008, Pulignano, Rv. 239729-01; Sez. 6, n. 12517 del 12/3/2008, Calabresi, Rv. 239287-01; Sez. 5, n. 13412 del 17/2/2004, Pagliuso, Rv. 228019-01; Sez. 5, n. 711 del 9/2/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212781-01; nonché, in materia di confisca di prevenzione, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01). Procura che, nel caso in esame, non risulta fisicamente presente agli atti del fascicolo, né è stata in alcun modo indicata come rilasciata negli scritti difensivi. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità originaria delle richieste di revoca, che si riverbera sull'inammissibilità degli odierni ricorsi, rispetto ai quali va, comunque, ribadita l'assenza della procura speciale anche per il giudizio di cassazione. 3. In ogni caso è appena il caso di osservare la manifesta infondatezza delle questioni dedotte dai ricorrenti con tutti i tre motivi di impugnazione.3.1. Quanto al primo, va ribadito, infatti, che nella fase dell'esecuzione opera il principio dell'identificazione tra giudice dell'esecuzione e giudice della cognizione, perché nell'ambito della competenza del giudice dell'esecuzione non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis. In altri termini, mentre nella fase di cognizione occorre garantire che la decisione sulla contestazione avvenga senza alcun possibile pregiudizio dato da un precedente intervento nel corso del procedimento che abbia imposto, o consentito, una valutazione della fondatezza della contestazione, nella fase esecutiva - in presenza di un giudicato - l'unica esigenza tutelata dal sistema è che l'esecuzione sia esattamente conforme al giudicato: da qui la previsione dell'attribuzione della competenza al giudice del giudicato. Una competenza che è ovviamente conferita all'ufficio giudiziario, ma in un contesto sistematico che non esclude affatto, ove in concreto possibile, l'attribuzione della decisione al giudice persona fisica che ha concorso alla decisione passata in giudicato (così Sez. 3, n. 41611 del 28/5/2019, Coco, in motivazione). Quanto, poi, alla eventuale incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., da parte del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, anche in questo caso va osservato che le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta e autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577-01), onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv. 270959; Sez. 1, n. 18872 del 17/3/2016, Cinquegrana, Rv. 267021; Sez. 6, n. 32419 del 15/7/2009, Reitano, Rv. 245198; Sez. 1, n. 14928 del 21/2/2008, Marchitelli, Rv. 240165-01). 3.2. Quanto al secondo e al terzo motivo, va premesso che secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi la natura obbligatoria della confisca disposta ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen. avente ad oggetto gli immobili utilizzati per commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi (Sez. 5, n. 41040 del 24/9/2015, Perini, Rv. 264911-01; Sez. 2, n. 27961 del 22/6/2011, Panzeri, Rv. 250979-01), salvo che il terzo proprietario dell'immobile, estraneo al reato, il quale invochi la restituzione del bene, riesca a provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego dello stesso e di avere adempiuto all'obbligo di vigilanza sull'uso della cosa n& limiti che gli sono consentiti dalla legge e dal contratto (Sez. 2, n. 23543 del 18/1/2019, Sansano, Rv. 276751-01).Nel caso di specie deve rilevarsi come i terzi proprietari del bene abbiano avuto accesso a una effettiva tutela delle loro posizioni soggettive, tenuto conto delle prove dagli stessi dedotte e del loro pieno e integrale vaglio da parte del Giudice dell'esecuzione, terzo e imparziale, il quale ha motivatamente ritenuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata l'assenza di una effettiva consapevolezza, in capo ai due ricorrenti, dell'illecito utilizzo del bene agli stessi intestato e, dunque, del fatto che essi avessero operato, con la necessaria diligenza, per vigilare che l'immobile non venisse adibito a scopi vietati dalla legge. Ciò in quanto l'attività illecita era stata svolta dal figlio di Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] in una pertinenza della loro abitazione e che gli immobili erano stati tolti in locazione solo una settimana prima e che tali circostanze dovevano ritenersi significative, secondo la non illogica valutazione del Giudice dell'esecuzione, di una reale conoscenza della effettiva destinazione dei locali. Né può in alcun modo ravvisarsi una violazione del giudicato relativo alla statuizione contenuta nella sentenza del 14/10/2019, con la quale il Tribunale di Noia, all'esito del giudizio a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la restituzione dei locali agli aventi diritto, dovendo questi ultimi individuarsi nel soggetto pubblico al cui patrimonio, per effetto della confisca in precedenza disposta, il bene era stato acquisito e non certo nei due ricorrenti. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur