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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 22892/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, in particolare, che sul primo motivo relativo alla mancata citazione della persona offesa ARGEA la ricorrente è priva di interesse; che sul secondo motivo (relativo ala qualficazione del reato come tentato anziché consumato) la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag.14; che il terzo motivo (violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato, essendo stata messa l'imputata in condizione di difendersi dall'accusa a lei mossa; sul punto si deve ribadire che che "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa" (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427); che sul quarto motivo (assenza di dolo) la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta alle pag.13 e 14 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna derra ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 28/05/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, in particolare, che sul primo motivo relativo alla mancata citazione della persona offesa ARGEA la ricorrente è priva di interesse; che sul secondo motivo (relativo ala qualficazione del reato come tentato anziché consumato) la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag.14; che il terzo motivo (violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato, essendo stata messa l'imputata in condizione di difendersi dall'accusa a lei mossa; sul punto si deve ribadire che che "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa" (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427); che sul quarto motivo (assenza di dolo) la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta alle pag.13 e 14 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna derra ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28/05/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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