CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità, non è consentito in questa sede in quanto tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; ritenuto inoltre che, in tema di chiamata in correità, il giudice, valutata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, deve verificare l'esistenza di riscontri estrinseci indipendenti a valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non solo il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", né che abbiano i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 - 01; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01); osservato che, nella specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni del correo e sulla sussistenza del riscontro indipendente ed individualizzate); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è generico, rispetto ad una motivazione con cui i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 - 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 sulla non marginalità del contributo concorsuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso