CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 38993/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale Marilia di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inefficace la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dello stesso con ordinanza del 2 dicembre 2020 ed eseguita il 4 dicembre 2020, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal G.i.p. nel provvedimento impugnato, l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, espletato solo il 16 dicembre 2020, non interveniva nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non potendo rilevare il differimento di tale atto - originariamente fissato per il giorno 9 dicembre 2020 - a causa del non funzionamento del sistema del collegamento a distanza, stante che l'assoluto l'impedimento di cui al comma 2 di detto articolo è riferibile solo all'indagato. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia lamentando violazione degli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. Rileva che si era verificata l'impossibilità richiesta per il differimento del termine per l'espletamento dell'interrogatorio che deve essere semplicemente assoluta e pertanto non deve riguardare solo la persona da interrogare. Essa era integrata dal non funzionamento del collegamento da remoto con il carcere di Melfi in cui era ristretto l'indagato, a mezzo del quale questi avrebbe dovuto essere interrogato a distanza dal G.i.p. del Tribunale di Foggia procedente. Ne era così derivata la non censurabile adozione, il successivo 9 dicembre 2020, del decreto di cui al comma 2 all'art. 292 cod. proc. pen., con il conseguente differimento del termine fino al giorno 11 dicembre 2020. Data in cui era stato comunicato il ripristino del collegamento da remoto e pertanto doveva iniziare a decorrere nuovamente il termine di cinque giorni previsto dalla legge. L'interrogatorio svoltosi il 16 dicembre 2020 aveva poi osservato tale termine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati. 2. E' corretto il rilievo secondo cui la formulazione del comma 2 dell'art. 294 cod. proc. pen. non autorizza a riferire l'impedimento assoluto che giustifica il decreto ivi previsto alle sole condizioni in cui può trovarsi la persona da sottoporre a interrogatorio. Tale impedimento, dunque, può derivare anche da altri fattori oggettivi. Essi, però, devono assumere carattere assoluto. Non può pertanto trattarsi di una semplice difficoltà dell'espletamento dell'atto con certe 4fr- modalità. Il verificarsi in un dato momento di impossibilità al riguardo può e anzi deve comportare l'immediata assunzione delle iniziative che permettano di superarla. Così il nuovo termine decorrerà nuovamente dalla stessa data in cui le iniziative assunte abbiano consentito di ovviare all'impedimento constatato. 3. Nella specie possono in effetti risultare insindacabili le ragioni per cui il giorno 11 dicembre 2020 si è ritenuto assolutamente impossibile espletare l'atto entro il termine originario con modalità diverse dal collegamento a distanza, che, per fatti oggettivi, imprevedibili e appresi al momento, risultava non praticabile. Ma, come si espone nel provvedimento impugnato e nello stesso ricorso, quello stesso giorno il G.i.p. del Tribunale di Foggia procedente assumeva la decisione di delegare al G.i.p. del Tribunale di Potenza l'espletamento dell'atto, ai sensi del comma 5 dell'art. 295 cod. proc. pen., non rilevando pertanto la necessità di procedervi personalmente. Tale iniziativa poteva consentire già da quel momento l'assunzione dell'interrogatorio di presenza da parte del G.i.p. del Tribunale di Potenza nella cui circoscrizione si trovava detenuto l'indagato. Attraverso il provvedimento di cui sopra veniva superato l'impedimento e perciò rimaneva già in quella data inequivocabilmente constatata la sua definitiva cessazione. Il prescritto termine di cinque giorni non poteva, pertanto, che decorrere nuovamente a partire dal giorno 9 dicembre 2020. L'interrogatorio dell'indagato espletato solamente il 16 dicembre 2020 non l'ha' però rispettato. A fronte di tale corretta ricostruzione, alcuna rilevanza può assumere la comunicazione in data 11 dicembre 2020 della possibilità ora per il G.i.p. del Tribunale di Foggia di espletare l'interrogatorio tramite il collegamento a distanza, né può influire la scelta da parte di tale Giudice di revocare la precedente delega, per procedere egli a quel punto personalmente, trattandosi, infatti, di sopravvenienze che non possono mai fare rivivere gli effetti di un impedimento che era stato superato e perciò era meno dal 9 dicembre 2020. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pur dovendosi disattendere le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, la corretta lettura delle norme processuali, demandata al Giudice di legittimità, non può che condurre, comunque, a una decisione conforme a quella assunta dal Tribunale. Il ricorso va, pertanto, rigettato. P.Q.M. • Rigetta il ricorso. Così deciso il 22 settembre 2021.